Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  04/08/2021

Amministrazione di sostegno: tutti i decreti del G.T. vanno reclamati alla Corte d’Appello - Cass. Civ., 30.7.2021, n. 21895 - Antonio Scalera

I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720 bis comma 2 c.p.c. unicamente dinanzi alla corte d'appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio).

Con decreto dell'11 luglio 2018, il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Siracusa disponeva l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di G. Alessandra, come richiesto dal figlio e dal nipote, ma, essendo sorto contrasto tra i richiedenti circa l'individuazione dell'amministratore di sostegno, designava tale l'avvocato C.S.

Avverso tale decreto proponeva reclamo al Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, L. Emanuele, dolendosi solo della individuazione dell'amministratore di sostegno, insistendo affinché lo stesso reclamante fosse designato in tale veste. 

Il Tribunale dichiarava inammissibile il reclamo, assumendo che la previsione di cui all'art. 720 bis c.p.c. ha carattere speciale rispetto al combinato disposto degli artt. 739 c.p.c. e 45 disp. att. c.c., con la conseguenza che competente a pronunciarsi sul reclamo era la Corte d'Appello. 

Riassunto il giudizio a cura di L. Emanuele dinanzi alla Corte d'Appello di Catania, quest'ultima con ordinanza del 5 giugno 2019 ha richiesto d'ufficio regolamento di competenza. 

In motivazione rilevava che il reclamo investiva solo la designazione dell'amministratore di sostegno, sicché competente a pronunciarsi era il Tribunale in composizione collegiale.

Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, bisogna distinguere tra i provvedimenti di apertura e chiusura della procedura di amministrazione (per i quali effettivamente sussiste la competenza sul reclamo della Corte d'Appello) ed i provvedimenti che investono le modalità di attuazione della misura (per i quali invece la competenza è del Tribunale in composizione collegiale). 

Tra i secondi sono pacificamente fatti rientrare anche quelli di designazione, revoca o sostituzione dell'amministratore, in quanto non incidono sullo status o sui diritti fondamentali del beneficiario della tutela, e senza che possa influire su tale conclusione la circostanza che l'individuazione dell'amministratore avvenga contestualmente all'apertura della procedura e con il medesimo provvedimento. Per la Corte d'Appello non era, quindi, condivisibile la decisione presa dal Tribunale, la quale si fondava, nonostante la formale declaratoria di inammissibilità, su di una valutazione di incompetenza, che legittimava la Corte d'Appello a richiedere d'ufficio il regolamento di competenza.

Per la Corte d'Appello non era, quindi, condivisibile la decisione presa dal Tribunale, la quale si fondava, nonostante la formale declaratoria di inammissibilità, su di una valutazione di incompetenza, che legittimava la Corte d'Appello a richiedere d'ufficio il regolamento di competenza. 

All'esito dell'adunanza camerale del 5 giugno 2020, la Sesta Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, evidenziando come la questione relativa alla competenza a decidere sul reclamo avverso i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno, fosse stata decisa tradizionalmente nel senso che la competenza della Corte d'Appello ex art. 720 bis c.p.c. fosse limitata avverso i soli provvedimenti con i quali si disponeva l'apertura o la chiusura dell'amministrazione stessa, spettando invece al Tribunale la competenza per i reclami averso i provvedimenti di carattere gestorio (ivi inclusi quelli concernenti la nomina o la sostituzione dell'amministratore).

Atteso il contrasto manifestatosi, appariva opportuno rimettere la causa al Primo Presidente per valutare la necessità dell'intervento delle Sezioni Unite. 

Il Primo Presidente ha disposto, ai sensi dell'art. 374, secondo comma c.p.c., che sulla questione la Corte pronunci a Sezioni Unite.

La Sesta Sezione con l'ordinanza interlocutoria n. 7833 del 26 agosto 2020, ha ricordato che sulla questione oggetto di remissione per un decennio si era consolidato un orientamento secondo il quale la previsione della reclamabilità in appello del decreto del giudice tutelare, di cui al comma 2 dell'art. 720-bis c.p.c., era ritenuta limitata ai soli provvedimenti del giudice tutelare aventi natura decisoria (i provvedimenti di apertura e di chiusura dell'amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione e di inabilitazione) e, come tali, "idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus". 

In ogni altro caso, vale a dire per tutti i provvedimenti di natura meramente ordinatoria ed amministrativa, sempre modificabili e revocabili in base ad una rinnovata valutazione degli elementi acquisiti, non incidenti sullo status o sui diritti fondamentali del beneficiario, in quanto attinenti solo alla gestione concreta dell'amministrazione di sostegno (i decreti riguardanti le modalità di attuazione della tutela e la concreta gestione del patrimonio del beneficiario, fra cui anche quelli di designazione, revoca e sostituzione dell'amministratore), restava la competenza generale del tribunale in composizione collegiale prevista per tutti i procedimenti del Giudice tutelare dall'art. 739 c.p.c. (così Cass. 12.12.2018, n. 32071, Cass. 28.9.2017, n. 22693; Cass. 13.1.2017, n. 784; Cass. 29.10.2012, n. 18634). 

Tale distinzione opererebbe poi non soltanto in relazione all'individuazione del giudice competente per il reclamo, ma anche in ordine alla proponibilità del ricorso per cassazione ex art. 720-bis, comma 3, c.p.c avverso il provvedimento emesso in tale sede. 

Siffatta conclusione troverebbe il supporto dell'interpretazione letterale della norma, in quanto il comma 2 dell'art. 720-bis c.p.c. prevede il reclamo alla corte d'appello "del decreto del giudice tutelare", dove il fatto che il legislatore abbia utilizzato la parola "decreto" al singolare starebbe ad indicare "che proprio e solo del decreto sull'an della procedura si tratta".

L'ordinanza ha però evidenziato che un contrapposto e più recente orientamento della Corte è emerso con Cass. n. 32409 del 2019, secondo la quale, ai fini dell'individuazione del giudice competente per il reclamo, non assumerebbe alcun rilievo la distinzione tra provvedimenti decisori e provvedimenti gestori del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno, in considerazione della chiara dizione dell'art. 720-bis, comma 2 c.p.c. che prevede che il reclamo debba essere proposto innanzi alla corte d'appello e non al tribunale in qualsiasi caso, atteggiandosi tale articolo come norma speciale e, come tale, prevalente rispetto alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 739 c.p.c. e dall'art. 45 disp. att. c.c.

L'ordinanza, quindi, sollecita le Sezioni Unite a stabilire, in base alla previsione di cui all'art. 720 bis c.p.c., se la competenza sul reclamo della corte d'appello sussista per qualsiasi provvedimento pronunciato dal giudice tutelare con riguardo alla misura dell'amministrazione di sostegno, oppure se tale speciale competenza per l'impugnazione sussista unicamente per i provvedimenti del giudice tutelare aventi natura decisoria, ferma restando per gli altri provvedimenti la competenza del tribunale.

Ritengono le Sezioni Unite che alle questioni complessivamente poste dall'ordinanza di rimessione debba essere fornita una risposta articolata, e soprattutto diversificata, non potendo tout court accomunarsi sulla base del medesimo presupposto il profilo dell'individuazione del giudice competente per il reclamo con quello della ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso. 

Infatti, la tesi sostenuta dall'orientamento sinora prevalente parte dalla necessità di dover riscontrare, già al momento della scelta del giudice cui indirizzare il reclamo, la natura decisoria o meno del provvedimento impugnato, traendo poi come conseguenze dal riscontro di tale connotazione sia la reclamabilità in corte d'appello sia la successiva ricorribilità per cassazione. 

Le Sezioni Unite, con la sentenza in rassegna hanno risolto il contrasto e, rispondendo alle sollecitazioni di cui a Cass. n. 32409/2019, ai fini della competenza per il reclamo non può essere offerta un'interpretazione della norma di cui al secondo comma dell'art. 720 bis c.p.c. che vada oltre la lettera della legge, posto che la lettera della norma costituisce il limite al quale deve arrestarsi anche l'interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo semmai essere sollevato l'incidente di costituzionalità. 

Una volta che si riconosce che per tutti i provvedimenti emessi dal giudice tutelare il rimedio è quello del reclamo, indipendentemente dal carattere decisorio o meno degli stessi, non può essere data un'esegesi della norma che ometta di prendere in considerazione la scelta esplicita del legislatore che ha previsto il reciamo alla corte d'appello (in tal senso non appare dirimente il riferimento al singolare fatto dalla legge al provvedimento del giudice tutelare, non potendosi inferire da tale opzione linguistica una sottintesa volontà di individuare in tal modo solo il decreto con il quale si apra la procedura di amministrazione di sostegno). 

La concentrazione in capo alla Corte d'Appello di tutti i reclami avverso i decreti del giudice tutelare, oltre che rispondere ad una valutazione discrezionale del legislatore, sul piano storico ben si giustifica anche in ragione delle incertezze che erano insorte, soprattutto nella giurisprudenza di merito, a seguito della riforma del giudice unico (D. Lgs. n. 51/1998) che aveva soppresso l'ufficio di pretura, trasferendo le funzioni tutelari ad esso in precedenza appartenenti al tribunale in funzione monocratica, lasciando inalterato, tuttavia, il quadro normativo, ancora oggi in vigore, disegnato dagli articoli 739 c.p.c. e 45 disp. di attuazione del c.c. 

L'attribuzione generalizzata alla corte d'appello della competenza a decidere sui reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno appare altresì foriera di indubbi vantaggi sul piano della semplificazione, in quanto assicura l'immediata individuazione del giudice cui indirizzare la richiesta di controllo del provvedimento impugnato, senza doversi sin da subito interrogare sul carattere decisorio o meno del provvedimento impugnato, eliminando per l'effetto anche i potenziali conflitti che la prassi applicativa ha mostrato essere ben frequenti, in merito alla corretta individuazione del giudice competente, come testimoniato anche dal ricorso oggetto di causa, scaturente da regolamento di competenza d'ufficio, a seguito di conflitto negativo di competenza tra tribunale e corte d'appello.

Così come del pari risulta evidente la semplificazione che discende dalla soluzione cui intendono accedere le Sezioni Unite, quanto alla non infrequente ipotesi in cui il medesimo decreto contenga al suo interno statuizioni di carattere gestorio e di carattere decisorio (come appunto reso evidente dal contenuto complesso che può assumere il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno ex art. 405 c.c.). 

Nel caso in cui la parte fosse interessata a contestare la legittimità ovvero l'opportunità del provvedimento sia per la parte decisoria che per quella gestoria, il reclamo, stando alla soluzione offerta dalla giurisprudenza di questa Corte, dovrebbe essere indirizzato separatamente al tribunale ovvero alla corte d'appello, in ragione del contenuto del decreto, con un'evidente duplicazione dei mezzi di impugnazione. 

L'interpretazione letterale e storica della norma, unitamente ad evidenti considerazioni di economia processuale, depongono, quindi, per la conclusione per cui tutti i decreti del giudice tutelare emessi in materia di amministrazione di sostegno siano reclamabili dinanzi alla Corte d'Appello a prescindere dal loro contenuto (decisorio ovvero gestorio). 

Risolta nei suesposti termini la questione concernente la competenza in materia di reclamo, ritengono però le Sezioni Unite che l'affermazione circa la generalizzata competenza della Corte d'Appello quale giudice competente per il reclamo non implichi altresì che debba trarsi dalla stessa la conclusione circa l'altrettanto generalizzata ammissibilità del ricorso per cassazione avverso tutti i decreti emessi in sede di reclamo, in quanto al diverso fine di individuare quali siano i provvedimenti ricorribili, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorietà, quale tradizionalmente elaborato nella giurisprudenza ed inteso quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili appunto di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità (cfr. ex multis, Cass. S.U. n. 1914/2016, nonché, da ultimo, Corte Costituzionale n. 89/2021).

In definitiva, le Sezioni Unite forniscono una soluzione al quesito - che sembrava, invero, avere trovato una risposta nella giurisprudenza di legittimità - in ordine alla competenza a decidere sui reclami avverso i provvedimenti del Giudice Tutelare in materia di amministrazione di sostegno 

La soluzione proposta dalle Sezioni Unite è quella della reclamabilità di tutti i provvedimenti del Giudice Tutelare davanti alla Corte d’Appello. 

Si tratta di una soluzione che trova il suo fondamento, da un lato, nella lettera dell’art. 720 bis c.p.c. (Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739); dall’altro, in ragioni di economia processuale (nell’ipotesi in cui il medesimo decreto contenga al suo interno statuizioni di carattere gestorio e di carattere decisorio) e di semplificazione (evitando, così, a chi intenda impugnare di doversi sin da subito interrogare sul carattere decisorio o meno del provvedimento impugnato).

E’, tuttavia, una soluzione che, seppure apprezzabile da un punto di vista pratico, appare non scevra da talune problematicità, collegate all’accentramento presso la Corte d’Appello della competenza su controversie alle quali i Tribunali avrebbero potuto fornire una risposta più celere. 

Si vuol dire, cioè, che lo spostamento della competenza a decidere anche su aspetti gestori dell’amministrazione di sostegno potrebbe, da un lato, - si pensi, soltanto, alle difficoltà di raggiungimento della Corte d’Appello che, in alcuni distretti, si possono presentare per carenza di collegamenti o per la conformazione geografica dei territori - disincentivare la proposizione di ricorsi su questioni assai delicate (quali, ad esempio, l’individuazione del soggetto da nominare come amministratore di sostegno) e, dall’altro, potrebbe, al contrario, offrire il destro alle parti più litigiose per allungare i tempi di definizione delle controversie, a tutto detrimento del soggetto amministrato. 




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