Vale a dire: fermenti il cui vigore mostra di espandersi, nel seno di una determinata categoria di fragili, da un luogo istituzionale a un altro (con passaggi, ad esempio, dal primo al quarto libro del codice civile); oppure orientamenti che trasmigrano, da un certo sottogruppo, verso una casella prossima di svantaggiati (mettiamo, nell’ambito delle dipendenze, sotto il profilo della sovranità sanitaria).
Un esempio eloquente è quello degli individui con ridotta autonomia dinamico/esistenziale; dove il raggio del sostegno gestorio, durante gli ultimi quindici anni, ha conosciuto incrementi vari, nella competenza del giudice tutelare, rispetto al tipo di affidamenti destinabili all’amministratore:
- a) con un passaggio dallo scalino primigenio, quello cioè delle operazioni di tipo meramente economico (banca, condominio, lavoro, poste, agenzia delle entrate, previdenza);
- b) a quello comprensivo anche degli interventi di ordine sanitario (scelta del luogo di cura, peg, sondini, operazioni chirurgiche, farmaci pesanti, sperimentazioni);
- c) a quello delle scelte di natura personale o personalissima (cambiamenti di abitazione, regime patrimoniale fra coniugi, separazione, divorzio, testamento, donazioni);
- d) sino all’ambito delle cure palliative, delle terapie anti-dolore, delle scelte di fine vita (oppiacei, alimentazione, terminal sedation, idratazione, respirazione forzata, al limite suicidio assistito).