Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  10/07/2021

Amministrazione di sostegno: il piano c.d. ‘’interno’’ della contagiosità applicativa - Paolo Cendon

Vale a dire: fermenti il cui vigore mostra di espandersi, nel seno   di una determinata categoria di fragili, da un luogo istituzionale a un altro (con passaggi, ad esempio, dal primo al quarto libro del codice civile); oppure orientamenti che trasmigrano, da un certo sottogruppo, verso una casella prossima di svantaggiati (mettiamo, nell’ambito delle dipendenze, sotto il profilo della sovranità sanitaria). 

  Un esempio eloquente è quello degli individui con ridotta autonomia dinamico/esistenziale; dove il raggio del sostegno gestorio, durante gli ultimi quindici anni, ha conosciuto incrementi vari, nella competenza del giudice tutelare, rispetto al tipo di affidamenti destinabili all’amministratore:

  1. a)           con un passaggio dallo scalino primigenio, quello cioè delle operazioni di tipo meramente economico (banca, condominio, lavoro, poste, agenzia delle entrate, previdenza);
  1. b) a quello comprensivo anche degli interventi di ordine sanitario (scelta del luogo di cura, peg, sondini, operazioni chirurgiche, farmaci pesanti, sperimentazioni);
  1. c)  a quello    delle scelte di natura personale o personalissima (cambiamenti di abitazione, regime patrimoniale fra coniugi, separazione, divorzio, testamento, donazioni);
  2. d)  sino all’ambito delle cure palliative, delle terapie anti-dolore, delle scelte di fine vita (oppiacei, alimentazione, terminal sedation, idratazione, respirazione forzata, al limite suicidio assistito).

 




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