Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  04/09/2015

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: CAPACITA' DI DISPORRE PER TESTAMENTO

- amministrazione di sostegno

- capacità di disporre per testamento in capo al beneficiario

- indagine del giudicante in ordine alla eventuale estensione al beneficiario della incapacità di testare prevista per l'interdetto all'art. 591, 2° co., c.c.

Tribunale di Vercelli, Ufficio del Giudice tutelare decr. 04.9.2015, Est. Bianconi

Misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia – amministrazione di sostegno – art. 411, ultimo comma, c.c. - estensione al beneficiario di ammministrazione di sostegno della incapacità di testare prevista per l'interdetto ex art. 591, comma 2, c.c. – ambito dell'indagine del Giudice tutelare.

Il Giudice tutelare, laddove chiamato ad esprimersi sull'opportunità di privare il beneficiario di amministrazione di sostegno della capacità di negoziare validamente un testamento, dovrà approfondire: i) se il medesimo versi in condizioni di infermità o inferiorità tali da porlo in stato di facile raggirabilità e che non gli consentano di giovarsi di intervalli di lucidità; ii) se comprenda in modo corretto o meno la natura dell"atto da compiersi; iii) ancora, se vi possa essere indotto sulla scorta di percorso psicologico non corretto, alterato da indebiti fattori devianti esterni. Ciò potrà fare avendo riguardo, in via analogica, alle disposizioni che disciplinano l'attività notarile di raccolta degli atti - imponendo al rogante un'indagine sulla volontà delle parti - nonché a tutte le norme del codice civile che disciplinano l'invalidità successiva del testamento o delle singole disposizioni.




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