Amministrazione di sostegno  -  Redazione P&D  -  14/10/2021

Amministrazione di sostegno - ai documenti dell’UNASAM, e all'interpellanza parlamentare Barelli, risponde Raffaella Gigantesco

GIUDICE TUTELARE A UDINE, NEO-COMPONENTE, PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DEL ‘’TAVOLO NAZIONALE SUI DIRITTI DELLE PERSONE FRAGILI’’

\\\

   Si tratta a mio avviso di un documento (Unasam) che denota una scarsa conoscenza dell'Istituto dell'AdS, evidentemente scambiato per la panacea di ogni problema.

   Contiene valutazioni gravi e un'aneddotica piuttosto distorta. E` possibile che alcune narrative facciano riferimento a situazioni anomale o isolate, ma bisognerebbe vedere caso per caso. Mi sorprende, in particolare, che si lamenti la nomina di AdS senza aver convocato il beneficiario come prassi, cosa davvero poco credibile se non nel limite di cui alle urgenze previste dal co. 4 dell’art. 405 c.c.

   Del tutto priva di pregio appare l'accentuazione della selezione dell'AdS tra i parenti prossimi, a fronte di indisponibilità o - peggio, di conflitti tra parenti.

   La professionalizzazione del ruolo di AdS è questione annosa, dettata in parte della scarsa disponibilità di volontari o familiari in un contesto storico nel quale la famiglia è passata da patriarcale a spesso, mononucleare, ed è comunque del tutto esclusa dalla cornice normativa vigente.

   Alcuni spunti interessanti riguardano l’indubbia necessità di uniformare le prassi nazionali in materia, modellare i decreti di nomina sulle personali esigenze dei beneficiari, imparare a rigettare i ricorsi ove promossi dal SS con finalità difensiva.

   Ne consegue nello specifico della proposta de “Le Linee Guida” che :

- il punto 1 è già norma e l’abrogazione della possibilità della decretazione d’urgenza creerebbe un vulnus grave all’amministrato nei casi urgenti sia sotto il profilo di tutela della persona (cfr. rientro a domicilio protetto in uscita da rsa) che del patrimonio (es. tentate truffe);

- il punto 2 : la scelta privilegiata in ambito familiare è già legge, semmai dovrebbe essere formalizzata la nomina di un terzo in ipotesi di conflitto;

- il punto 3 : è già prevista la mera corresponsione di un’equa indennità ex artt. 411 e 379 c.c.; non è prevista alcuna retribuzione, tanto meno mensile, e la previsione del proposto criterio per la nomina ad ads dell’ “autosufficienza economica” non eliminerebbe in radice l’interesse di chi si avvicina all’ads per trarne profitto;

- il punto 4 : offre uno spunto interessante che però non può essere determinato a priori nel limite di  5 amministrati, attesa la notevole differenza di peso di ciascuna amministrazione;

- il punto 5 è condivisibile, anche se onestamente credo possa riferirsi solo a prassi isolate sul territorio italiano, oltre che patologiche;

- il punto 6 : è condivisibile il rafforzamento delle strutture esistenti nell’ambito dell’Ufficio di VG, anche con personale comandato da altre PA in ipotesi di carenze di organico della Cancelleria, ma trattasi di problematica che non può essere oggetto di protocollo se non nell’ambito delle amministrazioni della PA; abnorme la parte restante del punto relativa alla creazione dell’ennesima struttura oltre gli sportelli e gli uffici di prossimità e l’accesso al fascicolo via whattsapp;

- il punto 7: non è condivisibile escludendo in radice l’adozione di provvedimenti che possono essere pronunciati esclusivamente all’esito di un percorso approfondito di istruttoria e dopo avere invitato l’amministrato a munirsi di un legale.

\\\\\

    L'interpellanza è scritta decisamente meglio, pur lanciandosi in spericolate valutazioni tecnico-giuridiche ("incongruenze logico-giuridiche che consentono anche di utilizzarla come una sorta di strumento di interdizione impropria su qualsiasi soggetto debole..."); esprime un malcontento piuttosto generico, non si sa quanto rappresentativo di problemi reali nell'applicazione dell'istituto.

   L'unica indicazione di valore desumibile, peraltro del tutto indiretta, quasi involontaria, potrebbe essere il faro acceso sui casi in cui il beneficiario/beneficiando si mostra non collaborativo. E', tipicamente, il caso di talune sindromi psichiatriche - ben note in letteratura - che precludono al paziente la coscienza della propria condizione. Questa è un'area in cui un arricchimento della normativa potrebbe aggiungere valore all'istituto, come peraltro già previsto con la modifica dell’art. 411 c.c. nel disegno di legge già depositato nel 2019, ancora perfettibile.

    Dal punto di vista strategico andrebbe indagato se queste iniziative sono conseguenza fisiologica dell'entrata a regime dell'istituto (nel senso che un tot % delle AdS è problematico, fisiologicamente) oppure se sono il sintomo di una qualche tendenza gestionale piò o meno isolata.

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film


Articoli correlati