-  Valeria Cianciolo  -  18/01/2017

Al via il fondo di solidarietà per lex coniuge in stato di bisogno – di Valeria Cianciolo

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio scorso il Decreto 15 dicembre 2016 del Ministero della Giustizia.

Diventa operativo il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno previsto dalla Legge di stabilità 2016.

 Cosa prevede la Legge di stabilità 2016

La legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, ha istituito, al comma 414, "in via sperimentale", un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

Il comma 415, consente l"accesso alle risorse del Fondo al "coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi", allorché "non abbia ricevuto l"assegno determinato ai sensi dell"articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto".

I soggetti che possono fare istanza

Il coniuge separato in stato di bisogno con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave che non abbia ricevuto l"assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, in possesso dei requisiti di cui all"art. 3 del decreto.

L"istanza di accesso al Fondo

L"istanza - da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove si ha residenza – deve contenere:

a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente;

b) il codice fiscale;

c) l"indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;

d) l"indicazione della misura dell"inadempimento del coniuge tenuto a versare l"assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all"entrata in vigore della legge;

e) l"indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l"indicazione che il datore di lavoro si è reso inadempiente all"obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell"art. 156, comma 6, c.c.;

f) l"indicazione che il valore dell"indicatore ISEE o dell"ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000;

g) l"indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l"interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all"istanza;

h) la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell"art. 19, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all"art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.

All"istanza deve essere allegata a pena di inammissibilità:

a) copia del documento di identità del richiedente;

b) copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;

c) visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l"impossidenza di beni immobili;

d) l"originale del titolo che fonda il diritto all"assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell"art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.

Come si attiva

Il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato, nei trenta giorni successivi al deposito dell"istanza ne valuta l"ammissibilità.

Se l"istanza è ammissibile

Quando ritiene l"istanza ammissibile la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia presso cui è istituito il Fondo ai fini della corresponsione della somma richiesta nei limiti di cui all"art. 5, commi 2 e 3.

Se l"istanza è inammissibile

Quando ritiene inammissibile l"istanza, la trasmette al Fondo indicandone le ragioni.

Il fondo ha una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017.

 

Considerazioni

Non è chiaro se possa beneficiare del Fondo unicamente chi lamenti il mancato versamento di un assegno disposto in base all"art 156 del codice civile, come a rigore parrebbe emergere dal testo del comma 415 della legge, o se le relative risorse possano essere mobilitate anche a tutela di chi invochi un assegno, egualmente connesso alla separazione ed egualmente funzionale al mantenimento del coniuge incolpevole, fissato dal giudice in applicazione di una norma straniera.

Questa possibilità appena richiamata può presentarsi sia in relazione a un provvedimento reso all"estero sia in relazione a un provvedimento pronunciato in Italia.

sarà lo Stato con strumenti all"attualità ancora non definiti, a dovere recuperare quanto anticipato al coniuge in stato di bisogno nei confronti del coniuge obbligato sottrattosi al pagamento dell"assegno di mantenimento dovuto.

In realtà, il testo legislativo solleva alcune perplessità.

Quid juris in ordine alla definizione del concetto di "situazione di bisogno"?

E ancora. La misura a sostegno della famiglia di cui si discorre, andava probabilmente pensata in maniera adeguata, tenendo conto del nuovo concetto di "famiglia" che non è più soltanto quella "tradizionale" od "allargata", come si evince dall"approvazione della Legge 20 maggio 2016, n. 76 sulla Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenza, rischiando di vedere seriamente compromessa la possibilità di raggiungimento della finalità sottesa alla ratio legis.

 




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