Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 giugno 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2014) sono stati aggiornati gli importi previsti nel codice delle assicurazioni (art. 139) per la liquidazione dei danni alla persona di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Il valore del primo punto d"invalidità permanente è (a decorrere dal mese di aprile 2014) pari ad € 795,91 ed il valore di ogni giorno di inabilità temporanea assoluta - al 100% - è stato aumentato fino alla somma di € 46,43.