-  Redazione P&D  -  11/02/2012

ADS: NON E' NECESSARIA L'AUDIZIONE DEL BENEFICIARIO GIA' SENTITO NEL GIUDIZIO DI INABILITAZIONE - Trib. Varese 18.1.2012

Tribunale di Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 18 gennaio 2012 (Giudice Tutelare, dott. Giuseppe Buffone)

Dove il beneficiario, già inabilitando, si stato sentito nella sede processuale della inabilitazione, poi non accolta, è da escludersi la necessità della ripetizione dell"incombente, posto che, comunque, per il soggetto debole, l"audizione in Tribunale è sempre un momento di possibile pregiudizio.

(...)

"Fonti di Informazione e Opinione del Beneficiario (Rifiuto). Sono state sentite, nel processo di revoca della inabilitazione, le sole persone ritenute utili ai fini della decisione, non rivestendo i parenti la veste di parti in senso tecnico-giuridico, svolgendo mere funzioni consultive (cd. "fonti di informazioni" per il giudice, come per l"interdizione: Cass. civ., sez. I, sentenza 22 aprile 2009 n. 9628). In particolare, è stato sentito il parere del CTU nominato dal Collegio. Le fonti di informazioni si pronunciano in favore dell"ADS. E" stato anche sentito il beneficiario sul punto e, l"ascolto nella sede processuale della inabilitazione, esclude la necessità della ripetizione dell"incombente, posto che, comunque, per il soggetto debole, l"audizione in Tribunale è sempre un momento di possibile pregiudizio. Giova ricordare, tuttavia, che non costituisce condizione necessaria per l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare (art. 408, comma 1, c.c., su cui cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 1 marzo 2010, n. 4866), nel senso che il rifiuto non preclude l"istituzione della protezione giuridica (Corte cost., sentenza 19 gennaio 2007 n. 4). Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest"ultimo, l"amministratore informa il giudice tutelare per l"adozione dei provvedimenti ritenuti necessari" (v. già cit., Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584). Ebbene, nel caso di specie, l"amministrazione di sostegno va senz"altro istituita in favore della persona beneficiaria, posto che questa, allo stato, anche se non più bisognosa della inabilitazione, resta nella necessità di una misura di protezione giuridica (più lieve)".




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