-  Redazione P&D  -  25/11/2014

ADS: L'AUDIZIONE DEL BENEFICIARIO NON PUO' ESSERE EVITATA PER SOLA VOLONTA' DEI PARENTI - G. BUFFONE

- Amministrazione di sostegno

- Audizione del beneficiario - necessità

- Esclusione in ragione del tipo di patologia, non sussiste (art 404 c.p.c.)

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 3 novembre 2014 (est. G. Buffone)

L"audizione del beneficiario è necessaria a prescindere dal tipo di patologia di cui esso sia affetto. Non può essere evitata sulla base delle mere dichiarazioni rese dai parenti in assenza di elementi di prova sufficienti idonei a far ritenere che l"esame del beneficiario sia impossibile. 

Rileva e Osserva quanto segue

Nel ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente segnala che il beneficiando è affetto da schizofrenia paranoide. La schizofrenia rientra trai disturbi mentali contraddistinti da una compromissione importante della capacità di esame della realtà (v. DSM-IV-TR e, oggi, DSM-V) in cui spiccano sintomi patognomonici specifici (in primis: deliri, allucinazioni). La schizofrenia paranoide (F.20.0) comporta manifestazioni associate come ansia, rabbia, atteggiamento polemico. Ciò non toglie che anche il portatore di schizofrenia mantiene una sua capacità comunicativa e, sotto trattamento terapeutico, può accedere a condizioni di vita in cui è possibile mantenere degli standard ottimali. Ciò si specifica per rimarcare che anche al paziente portatore di schizofrenia vanno garantiti i diritti che la Legge riconosce ad altri beneficiandi. Un"opinione diversa si tradurrebbe in uno stigma. Ebbene, all"udienza dell"…., il beneficiario non è comparso. Sono stati i comparenti a dichiarare che ciò ha fatto "non adducendo un valido motivo". L"omesso ascolto del beneficiario – che può anche essere condotto al domicilio –, in assenza di altri elementi utili – non allegati dalle parti - esclude, allo stato, la possibilità dell"apertura dell"amministrazione di sostegno.

Va premesso che la Legge disciplina in modo diverso l"audizione del beneficiario e quella dell"interdicendo e dell"inabilitando, nell"un caso istituendo una vera e propria forma di comunicazione dialogica (407, comma III, c.c.), nell"altro costruendo una sorta di interrogatorio libero con finalità istruttorie (419, comma I, c.c.). Ciò si spiega anche per la diversa posizione processuale assunta nell"un caso e nell"altro: nell"interdizione, l"interdicendo è formalmente convenuto; nell"amministrazione è formalmente destinatario dei benefici del procedimento (e non formale convenuto). In questo contesto, l"audizione ha un suo preciso ruolo, amplificato dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia per effetto degli art. 1 e 2, l. 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) "l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte" (collocati nel novero dei "principi generali", v. art. 3 della convenzione) e istituisce veri e propri "diritti partecipativi". Nella materia dell"amministrazione di sostegno, questi diritti, confluiscono nella disposizione di cui all"art. 407, comma II, c.c., il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Come ha ben spiegato la Dottrina, l"esame del beneficiario è il "cuore" della procedura: «il giudice, il p.m., gli operatori sociali- devono ascoltare quanto occorre all"interessato, mirare a conoscere in primo luogo i suoi bisogni. E sulla base di quella presa d"atto, confezionare poi un assetto irripetibile di sostituzioni, di affiancamenti, di momenti curatoriali. (…) Durante l"audizione il giudice tace perchè ascolta il disabile, cercando di coglierne bisogni ed esigenze».

E" innegabile che la decisione sull"amministrazione di sostegno possa essere assunta anche in assenza del suddetto esame. Già la Corte Costituzionale, infatti, ebbe ad affermare che: "l"irreperibilità dell"interdicendo, ritualmente accertata, che vanifica ogni tentativo del giudice di raggiungerlo, non ha l"effetto di paralizzare il corso del procedimento di interdizione". (v. Corte Cost. 31 marzo 1988, n. 382, in Giust. civ., 1988, I, 1386, che dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento all"art. 24 Cost., con riguardo al preteso contrasto dell"art. 419, 1° comma, c.c., nella parte in cui esclude la dichiarazione di interdizione nel caso di impossibilità di procedere all"esame dell"interdicendo resosi irreperibile). L"audizione non è, poi, necessaria se il beneficiario è già stato sentito: Cass. civ., sez. I, sentenza 18 luglio 2008 n. 19971 (Pres. Luccioli, rel. Schirò.

Si tratta, però, a ben vedere, si ipotesi diversa da quella di specie in cui non è dato ritenere che sia stato compiuto ogni sforzo esigibile per acquisire l"opinione del beneficiario.

 

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., 720-bis c.p.c.

 

 

Fissa udienza per procedersi a nuovo esame del beneficiario …………………

Milano, lì 3 novembre 2014

Il Giudice Tutelare

dott. Giuseppe Buffone




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