Con recente provvedimento si è rimarcato che "la presenza del requisito inespresso c.d. della "sussidiarietà rimediale" individuabile nell'ambiente di vita dell'interessato di soggetti che, in virtù di legami familiari o affettivi, o in adempimento di incarichi istituzionali (Servizi socio-sanitari), supportano di fatto l'interessato, alleviandone il carico gestionale, non legittima la misura protettiva".
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