Diritto, procedura, esecuzione penale  -  Francesco Bernicchi  -  01/02/2022

Abuso d'ufficio e novella n.120/2020 - violazione di norme regolamentari - Cass. Pen. 33240/2021

Si prende in esame una recente sentenza della Corte di Cassazione (sesta sezione Penale n. 33240/2021) relativa al tema del reato di abuso di ufficio disciplinato dall’articolo 323 c.p. così come novellato dall’art. 23, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. nella legge 11 settembre 2020, n. 120 ed, in particolare, in merito alla c.d. violazione di norme contenute in regolamenti.

Il fatto, in breve: la Corte d’Appello dell’Aquila confermava, in seconde cure, il giudizio di responsabilità verso Tizia per reato d’abuso d’ufficio. La stessa, infatti, violando regolamenti comunali in materia di politiche sociali in qualità di dirigente comunale dell’Ufficio, dichiarava vincitrice la nipote Sempronia assumendola e stipulando personalmente il contratto di co.co.co.

Proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputata articolando l’atto difensivo in cinque motivi, di cui l’ultimo è quello che ci interessa; in particolare, infatti, si deduceva la violazione di legge per la sopravvenuta modifica dell’articolo 323 c.p. e della non rilevanza della violazione di norme regolamentarie e, quindi, la parziale abolitio criminis.

Su questo punto i giudici ritengono inammissibile il ricorso spiegando che “la recente riforma dell’abuso d’ufficio ha inciso sullo spettro applicativo della fattispecie, limitandola, sua sul versante della rilevanza degli atti discrezionali che delle norme di legge che costituiscono il parametro della violazione richiesta, è stata infatti esclusa la rilevanze della violazione di norme contenute all’interno di regolamenti.”

Purtuttavia, continuano i giudizi di Piazza Cavour, vi sono ancora margini per attrarre all’interno dei paramenti di qualificazione della condotta di reato anche la violazione di norme sub- primarie emanate in forza di legge e che “operando quali norme interposte, si risolvano nella specificazione tecnica di un precetto comportamentale già compiutamente definito nella norma primaria e purché questa sia conforme ai canoni della tipicità e tassatività propri del precetto penale”.

La violazione del regolamento c’è stata, il regolamento era semplice declinazione di norma primaria: questi elementi confermano la sussistenza del reato di abuso d’ufficio.


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