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Prendete un’accusa per un grave reato (ad es. omicidio della moglie), amalgamatela ad indagini sostenute con vigore da mass media incalzanti e da un’opinione pubblica che ha già scritto la sentenza di condanna.
Aggiungete la variabile di prove non completamente formate (la regola è che la prova si formi in dibattimento e non già durante le indagini).
Annaffiate il composto con un goccio di vigorosa integrazione probatoria.
Mescolate il tutto con sapienza giuridica e strategia processuale, passate sul fuoco dell’assenza di pubblicità dell’udienza, aggiungete la prospettiva di (rectius: togliete!) un considerevole bonus sulla pena e otterrete un ottimo impasto per il giudizio abbreviato.
E se il quadro probatorio non è del tutto fausto, provate a raffreddare il composto con dell’ottimo in dubio pro reo.
Delle ultime ore la notizia che il Giudice dell’udienza preliminare ha ammesso l’imputato Salvatore Parolisi al rito abbreviato condizionato, subordinato alla perizia medico-legale sull’ora della morte della moglie, Melania Rea, uccisa con 35 coltellate il 18 aprile 2011. Dell’omicidio, unico accusato, è il marito Salvatore Parolisi.
Optando per il rito abbreviato, l’imputato - personalmente o tramite procuratore speciale - chiede che il processo sia deciso allo stato degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, cioè degli atti delle indagini preliminari e degli atti compiuti davanti al giudice dell’udienza preliminare, nonché degli atti della difesa assunti mediante indagini difensive. Questa tipologia del rito in questione si chiama abbreviato secco e si distingue dalla variabile dell’abbreviato condizionato, quello prescelto da Parolisi, in cui viene richiesta al Giudice dell’udienza preliminare un’integrazione probatoria circostanziata. In caso di diniego di tale ultima scelta difensiva, rimane all’imputato la facoltà di chiedere ed ottenere il giudizio abbreviato secco.
Al Pubblico Ministero non compete alcun potere di ingerirsi sulla scelta difensiva dell’imputato, essendo stato abrogato il disposto che subordinava l’ammissione al rito speciale al consenso della pubblica accusa, per cui si parla di vero e proprio diritto dell’imputato.
Neppure la vittima o gli aventi causa della vittima - eventualmente costituiti parte civile - hanno alcuna possibilità di interloquire in ordine al diritto dell’imputato di avvalersi del rito abbreviato. Se rimane nel processo, la parte civile accetta implicitamente che si proceda con rito abbreviato. L’alternativa è uscire dal processo penale e proseguire la via civile del risarcimento del danno.
Il giudizio si svolge in camera di consiglio, salvo che tutti gli imputati facciano richiesta di procedere in pubblica udienza.
In caso di condanna, la pena è diminuita di un terzo. All’ergastolo è sostituita la reclusione per trenta anni.
Non che avesse altra scelta l’imputato. Con quella che appare una (legittima) scelta difensiva, Parolisi si è assicurato (automaticamente) uno sconto di pena. Sempre che non riesca ad essere assolto per essere dubbia la sua responsabilità.
La famiglia della vittima invece ha solo certezze. Tutta la condotta post delictum così come tutte i noti fatti intercettati che hanno coinvolto la moralità e l’infedeltà del Parolisi nei confronti della giovane moglie confermano, secondo i parenti della vittima, la colpevolezza del militare. Ma nel processo non basterà certo la suggestione, né l’intimo convincimento. Serviranno le prove. Servirà accertare la verità processuale.
Ancora non sappiamo se la scelta dell’abbreviato consentirà di aver quel fondato dubbio di non colpevolezza che ha già permesso in passato ad altri celebri accusati di efferati delitti di essere prosciolto.
D’altra parte, immanente è il principio in dubio pro reo. Se lo Stato vuole mantenere la possibilità di limitare la libertà altrui, deve avere anche l’onere di provare la responsabilità di reati, al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma la vittima? Nulla, non può neppure chiedere un’integrazione probatoria, per sostenere quella che appare la responsabilità dell’imputato. Il processo penale è affare dello Stato. La vittima, come disse Qualcuno, basta seppellirla. A chi sopravvive non resta che un banco, ma non quello del giudizio, quello dei mass media.
Sia consentito il rinvio, per gli aspetti legati alla (ulteriore) vittimizzazione durante e dopo il processo a A. Gasparre (con il contributo di M. Monzani), Dal vittimismo al protagonismo, Scriptaweb, 2011.
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