-  Redazione P&D  -  18/09/2014

VIVERE AL FREDDO IN CONDOMINIO: TUTELA CAUTELARE E RISARCITORIA - Roberto BOTTERO

Vivere al freddo in Condominio: tutela cautelare e risarcitoria.

L"ordinanza resa dalla sezione feriale del Tribunale di Torino (Est. Di Capua) l"11 settembre 2014 nel procedimento R.G. 22487/14 si segnala perché conferma come il diritto alla salute – tutelabile in via cautelare attraverso il procedimento di cui agli art. 700 e seguenti cod. proc. civ. – comprende anche la pretesa ad abitare in un ambiente di vita salubre privo di fattori potenzialmente pregiudizievoli della integrità psicofisica dell"individuo e rientra nel novero dei diritti sociali naturali che trovano la loro fonte normativa anche nell"art. 3, comma secondo, della Costituzione, tanto che quando si domanda un provvedimento d"urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., a tutela del diritto alla salute, il pregiudizio affermato è da considerarsi sempre irreparabile e imminente.

Il diritto alla salute, pertanto, così come gli altri diritti fondamentali ed assoluti della personalità, risulta suscettibile di essere tutelato, anche con il procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., contro ogni nocività da chiunque proveniente (cfr., in tal senso e con espresso riguardo a fattispecie analoga a quella in esame, Tribunale di Reggio Calabria, 12 aprile 2006 richiamata dall"ordinanza in commento; nonchè Tribunale di Torino, 1° luglio 2002, nonché Tribunale di Milano 7 ottobre 1999).

La tutelabilità in sede cautelare del diritto a vivere in un ambiente di vita salubre – che nella specie è riferibile ad un alloggio sito in un condominio e nel quale non viene garantita alla ricorrente una temperatura sufficiente – consente altresì di ritenere che la lesione di tale diritto attribuisca alla parte che l"abbia patita il diritto al risarcimento dei danni, da liquidarsi ovviamente in via equitativa.

La fattispecie riguarda il caso della ricorrente che – a causa del difettoso funzionamento dell"impianto centralizzato, che l"ATP che ha preceduto il ricorso ex art. 700 c.p.c. ha messo chiaramente in luce – si trova, di fatto, a vivere da almeno 5 anni le stagioni invernali al freddo atteso che nel suo appartamento le temperature non raggiungono mai i minimi previsti ex lege (20°) ed anzi si sono spesso assestati a livelli ben inferiori.

Evidente il pregiudizio – quale danno conseguenza – che si riverbera sulla salute, inteso in senso ampio quale benessere psicofisico, quale fatto proprio dall"OMS, dalla giurisprudenza di merito come di legittimità e dalla più attenta dottrina.

Difatti, nel momento in cui il diritto a vivere in un ambiente di vita salubre (e un appartamento freddo non lo è) è da considerarsi un valore costituzionalmente protetto (l"autorevole estensore dell"ordinanza parla di "diritto soggettivo individuale assoluto e fondamentale della persona" con ciò "costituzionalizzandolo": il riferimento all"art. 3 Cost. è evidente), va da sé che, a partire dalle Sezioni Unite del novembre 2008 in poi, la tutela risarcitoria è innegabile1.

Si tratta qui di un danno che ben può essere provato per presunzioni ovvero in base all"id quod plerumque accidit: vi è un caso di danno "esistenziale" derivante dal disagio di vivere in un appartamento freddo e di affrontare una lite inutile: tale pregiudizio è stato risarcito con la somma di € 2.000,00 (Trib. Milano 14.09.2006 n. 10143).

Pregiudizio che si specifica meglio tenendo in considerazione che vivere in un appartamento freddo inibisce anche le relazioni sociali: non si possono avere ospiti, non si possono fare cene con amici o parenti, non si può guardare la TV o leggere un libro se non con strati di felpe e coperte addosso, la frequentazione del bagno e della doccia è un tremore sicuro, e così via: ciò che concorre anche ad integrare un minor godimento dell"alloggio. Sono ripercussioni attinenti alla qualità della vita perché incidono su attività realizzatrici della persona umana: sul fronte dottrinale (per tutti, Trattato breve dei nuovi danni, diretto da P. Cendon, Voll. I,II,II, Cedam, 2014) e giurisprudenziali (per tutti, tra i più recenti, la sentenza trattato di Cass. 1362/2014) i contributi sono cospicui.

Al giudice del merito la non agevole operazione liquidatoria.

Torino, 17 settembre 2014 Avv. Roberto Bottero

 

 

1 In coerenza col principio per cui "ogni lesione di ogni diritti inviolabili integra, secondo le Sezioni Unite, un caso di risarcibilità in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante a posizioni che rivestono una simile caratura (con la previsione, in verità, di due ulteriori parametri restrittivi rappresentati dalla gravità della lesione e dalla serietà del danno...) (P. Ziviz, I danni non patrimoniali, UTET, 2012, 209).

 

 




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