-  Bernicchi Francesco Maria  -  21/04/2017

Violenza sessuale e termine per proporre querela - Cass. Pen. 18838/17 - Francesco M. Bernicchi

Si prende in esame una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sez. III Penale, sentenza 20 gennaio – 19 aprile 2017, n. 18838) relativa al tema del reato di violenza sessuale e dello spirare del termine per esporre formale querela.

Il fatto, in breve: la Corte d"appello di Firenze, nel Febbraio 2016 confermava la sentenza del Tribunale di Prato con la quale M.F. era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2, 609-bis, 61 n. 11 cod.pen. per aver costretto con violenza e minaccia, la sua dipendente S.I. , a subire, quando si trovava sul luogo di lavoro, atti sessuali plurimi.

Contro questa sentenza presentava ricorso per cassazione, M.F. , a mezzo del difensore, e ne chiedeva l"annullamento per diversi motivi enunciati nei limiti di cui all"art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
Con il primo motivo, che maggiormente ci occupa, veniva dedotta la violazione di cui all"art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione all"art. 609-septies cod.pen. e 129 cod.proc.pen. per avere la Corte d"appello ritenuto erroneamente sussistente la condizione di procedibilità della querela, presentata in data 25/07/2005 rispetto a fatti tutti risalenti sin dal 1997.

La querela doveva ritenersi tardiva rispetto ai fatti remoti ivi raccontati, mentre non doveva essere considerata come validamente presentata per i fatti successivamente narrati, nel corso delle successive deposizioni testimoniali nelle indagini.

Per tale ragione si imponeva l"annullamento della sentenza senza rinvio ai sensi degli artt. 129 cod.proc.pen.

 

La Corte di Cassazione, scioglie, in primo luogo, la decisione sul citato motivo di ricorso, ritenendolo fondato.

Deve premettersi, in fatto, che l"imputato era stato rinviato a giudizio avanti al Tribunale di Prato per tre capi di imputazione:

il capo a) - violenza sessuale commessa nel dicembre 2004, fatti procedibili con la querela del 25 febbraio 2005; capo b) - violenza sessuale continuata commessa dal 1997 al dicembre 2004, procedibili stante la connessione con il successivo reato di estorsione di cui al capo c), reato procedibile d"ufficio.

 

Il Tribunale di Prato, previa assoluzione dal reato di cui al capo c), aveva ritenuto responsabile il M. per il reato continuato di violenza sessuale con abuso di autorità e violenza (in esso ricomprese le condotte descritte nel capo a) e b) e dunque per le condotte dal 1997 alla fine del 2004.

E" in tale contesto che il difensore del ricorrente aveva posto, nei motivi di appello, il tema della verifica della tempestività della querela.

Ciò in quanto, per effetto della pronuncia di assoluzione dal reato di estorsione (capo c), reato procedibile d"ufficio che aveva determinato la procedibilità per connessione con il reato di violenza sessuale continuata sussunta nel capo b), rispetto al quale non vi era proposizione di querela e che era stato ritenuto procedibile, ex art. 609-septies cod.pen., perché in connessione con il reato di estorsione, il tema della verifica della tempestività della querela e dell"ambito della stessa era centrale e rilevante.

Per i giudici di Piazza Cavour Così prospettata la censura sollevata dalla difesa è - in parte - fondata.
Deve ricordarsi che in tema di condizioni di procedibilità, il diritto di querela decorre, in caso di reato continuato, dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto - reato e non dall"ultimo momento consumativo della continuazione (Sez. 3, n. 42891 del 16/10/2008 Badalamenti, Rv. 241539).

È evidente che per il reato di violenza sessuale esso decorre dalla data di commissione di ciascuno episodio commesso in esecuzione di un medesimo criminoso.

 

Il termine per presentare querela è poi indicato in sei mesi dalla data di commissione di ciascun reato di violenza sessuale.

Ciò comporta, per il caso in esame, che la querela presentata in data 25 febbraio 2005 è da considerarsi tempestivamente presentata per tutti gli episodi di violenza sessuale commessi, pur in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, a partire dal 25 agosto 2004 (sei mesi antecedenti).

Sul punto la sentenza impugnata erra nel ritenere la tempestività della querela del 25 febbraio 2005 rispetto a tutti gli episodi contestati a partire dal 1997 (cfr. pag. 10).

 

Per i fatti - reato di violenza sessuale commessi in data antecedente al 25 agosto 2004, in assenza di procedibilità ex art. 609 - septies comma 4 n. 4 cod.proc.pen., l"azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela e pertanto, sul punto, la sentenza va annullata senza rinvio.

Restano, allo stato, assorbiti per effetto dell"annullamento il secondo e terzo motivo di ricorso.
Il riconoscimento della circostanza di cui all"art. 609-bis comma 3 cod.pen. è, all"evidenza, condizionato dall"esito del nuovo giudizio, al pari della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l"azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela, in relazione ai reati contestati fino al 25 agosto 2014, e con rinvio ad altra Sezione della Corte d"appello di Firenze per nuovo giudizio in relazione ai fatti successivi.




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