-  Santuari Alceste  -  03/12/2013

VERSO UNA CARTA TRENTINA DEI DIRITTI DEL TURISTA – Alceste SANTUARI

L"art. 4, comma 1, legge n. 135/2001 (legge-quadro sul turismo) prevede quanto segue: ". La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonche' le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;
g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;
h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;
i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilita' del sistema turistico."

Il diritto positivo, pertanto, contiene un riferimento esplicito alla protezione dei diritti del turista, il quale deve essere – soprattutto a seguito del riconoscimento operato dalla Corte europea di giustizia (cfr. caso Leitner del 2002) – considerato alla stregua di un consumatore, in quanto fruitore di un servizio.

Tuttavia, non è difficile comprendere, anche alla luce delle numerose situazioni in cui il turista-consumatore si trova a soccombere, che i diritti contemplati nella normativa sopra richiamata non siano sufficienti di per sé a garantire una reale ed efficace tutela dei turisti.

Sia prima che successivamente alla normativa del 2001, regioni, comuni ed altri enti pubblici operanti nel comparto del turismo hanno provveduto a disciplinare in ordine ai diritti da riconoscere al turista – consumatore.

Tra questi, la Provincia autonoma di Trento che, con l"art. 2-ter, l.p. n. 8/2002 e s.m. ha inteso stabilire un percorso specifico nella direzione di rendere l"empowerment del turista-consumatore effettivo.

Se ne è parlato in occasione di un convegno organizzato martedì 26 novembre u.s. a Trento dal Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti del Trentino Alto Adige. E" stata quella l"occasione per ribadire alcuni principi fondanti dell"azione a protezione dei turisti-consumatore che qui si intende, tra gli altri, richiamare:

  1. Attivare un percorso / processo che conduca tutti gli stakeholders a condividere un set di misure "minime" a favore del turista-consumatore che si trova ad utilizzare i vari servizi offerti dalle strutture in Trentino;
  2. Prevedere modalità che rendano esigibili i diritti contenuti nella Carta;
  3. L"adozione di una carta del turista rende più appealing il territorio, inteso quale destinazione consumer-oriented;
  4. Fornire risposte adeguate e celeri alle richieste di "indennizzo" che provengono dai turisti-consumatori in caso di disservizio (si vedano in questo senso le statistiche raccolte dal Centro di Ricerca.

 

L"attenzione ai diritti del turista-consumatore è stata ribadita nella sentenza della Corte di Giustizia europea (Sezione Ottava) del 14 novembre 2013 (C-478/12), concernente la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale e il Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 16, paragrafo 1.

Nel caso di specie, si tratta di due coniugi, residenti a Bludenz in Austria, i quali il 30 dicembre 2011 prenotavano e pagavano, a titolo privato, accedendo al sito Internet della lastminute.com, un viaggio «tutto compreso» in Egitto. Sul proprio sito Internet, la lastminute.com, società con sede a Monaco (Germania), rivelava la propria qualità di agente di viaggi e precisava che il viaggio sarebbe stato organizzato dalla TUI, società con sede a Vienna (Austria). La prenotazione effettuata dai ricorrenti riguardava un hotel in Egitto, diverso da quello indicato nella successiva «conferma/fattura» della TUI.  Soltanto al loro arrivo a destinazione, i ricorrenti si accorgevano dell"errore riguardante l"hotel e versavano un supplemento di prezzo per poter soggiornare presso l"hotel inizialmente prenotato sul sito Internet della lastminute.com. Al fine di recuperare il supplemento di prezzo versato ed essere risarciti per gli inconvenienti subiti durante le loro vacanze, i ricorrenti proponevano ricorso dinanzi al Bezirksgericht Bludenz diretto alla condanna in solido della lastminute.com e della TUI a corrispondere loro la somma di EUR 1 201,38, oltre interessi e spese. Il Bezirksgericht Bludenz respingeva la richiesta di risarcimento nella parte in cui riguardava la TUI, in quanto territorialmente incompetente. Secondo tale giudice, il regolamento n. 44/2001 non doveva essere applicabile alla controversia tra i ricorrenti e la TUI, dichiarando che, ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale applicabile, il giudice competente era quello del foro del domicilio del convenuto, ovvero il giudice competente di Vienna e non quello di Bludenz. Osservava inoltre tale giudice che, quanto alla lastminute.com, società, questa, con sede in Germania, il requisito di cui all"articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, relativo all"attività diretta verso l"Austria, fosse soddisfatto. Di conseguenza, si riteneva competente a statuire nel merito della controversia. A tale riguardo, l"ordinanza passava in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione da parte della lastminute.com. Contro tale decisione, i coniugi proponevano appello, sostenendo che la loro prenotazione sarebbe stata fin dall"inizio indissolubilmente legata, quale negozio giuridico unitario, alla lastminute.com, nelle vesti di dettagliante, e alla TUI, nelle vesti di organizzatore. Trattandosi di un viaggio «tutto compreso», il combinato disposto degli articoli 15, paragrafo 3, e 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 era il fondamento giuridico per la competenza del giudice adito, e ciò anche per quanto riguarda la TUI.

A propria difesa, la TUI sosteneva che il Bezirksgericht für Handelssachen Wien fosse esclusivamente competente a conoscere del ricorso promosso nei suoi confronti e che il giudice di primo grado avesse giustamente escluso la sussistenza, nella fattispecie, di un negozio giuridico unitario. Di conseguenza, occorreva fondarsi sull"esistenza di due contratti virtualmente distinti e valutare la questione della competenza giurisdizionale su tale base. Il giudice del rinvio ha rimesso la questione alla decisione del Corte europea di giustizia chiedendo se una fattispecie, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, integri una «situazione puramente interna» e, a tal proposito, come occorra interpretare la nozione di «altra parte del contratto» di cui all"articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, in una situazione in cui un professionista, situato in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del consumatore, venda servizi di un altro professionista, la cui sede sociale si trova nel territorio di quest"ultimo Stato, qualora un consumatore promuova un procedimento avverso tale «altra parte», dato che detta disposizione gli consente di far valere il proprio diritto dinanzi ai giudici del luogo in cui è domiciliato. A suffragio del rinvio sopra richiamato, il giudice austriaco ha evidenziato che "poiché le norme speciali di competenza previste agli articoli 15 e seguenti del regolamento n. 44/2001 in materia di contratti conclusi dai consumatori mirano a tutelare la parte debole del contratto attribuendo a quest"ultima una facoltà di scelta del foro e limitando la possibilità di stipulare clausole di elezione del foro, detta tutela verrebbe a mancare qualora le pretese del consumatore, derivanti da un unico processo di prenotazione, non potessero essere avanzate contro entrambe le parti del contratto presso il giudice competente di cui all"articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001." In altri termini, il Landesgericht Feldkirch si è chiesto se, in una circostanza come quella sopra descritta, il consumatore, all"interno dell"acquis communitaire, sia garantito nei propri diritti di "parte debole".

I giudici di Lussemburgo hanno stabilito quanto segue:

  1. le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l"autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento;
  2. il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l"organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia;
  3. nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali;
  4. l"azione del consumatore contro l"altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore;
  5. è pacifico che il regolamento n. 44/2001 è applicabile nei confronti della lastminute.com e che il giudice del domicilio dei coniugi Maletic è competente a statuire nel merito della controversia per quanto riguarda tale società;
  6. gli obiettivi di cui ai considerando 13 e 15 del regolamento n. 44/2001, riguardanti rispettivamente la tutela del consumatore quale «parte più debole» del contratto nonché la riduzione «al minimo [del]la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli [al fine di evitare che] vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili", ostano a una soluzione che consenta azioni parallele intentate dai coniugi Maletic, sia a Bludenz sia a Vienna, mediante procedimenti connessi, contro due operatori coinvolti nella prenotazione e nello svolgimento del viaggio «tutto compreso»;
  7. la nozione di «altra parte del contratto» di cui all"articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dev"essere interpretata nel senso che essa designa, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, anche la controparte contrattuale dell"operatore presso il quale il consumatore ha stipulato tale contratto e che ha la propria sede nel territorio dello Stato membro del domicilio di tale consumatore.

L"Unione Europea è sempre più impegnata a tutelare i diritti del (turista) consumatore: così sono chiamate a fare anche le Carte che a livello territoriale intendono promuovere (effettivamente) una reale protezione dei diritti della "parte debole" del contratto.




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