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RESPONSABILITÀ MEDICA: IL PAZIENTE DEVE DIMOSTRARE CHE, SE CORRETTAMENTE INFORMATO, AVREBBE EVITATO L'INTERVENTO
In tema di attività medico-chirurgica la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all’autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento nei principi degli artt. 2, 13 e 32, comma 2, della Carta Fondamentale dei Diritti.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 9887/20; depositata il 26 maggio)
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RESPONSABILE ANCHE LA SOCIETÀ CUSTODE DEL PONTILE SE NONOSTANTE IL FONDALE BASSO UN VILLEGGIANTE SI ERA TUFFATO, BATTENDO LA TESTA
L’evento dannoso può trovare causa o concausa nel comportamento della vittima, ma affinché quest’ultimo assuma efficienza causale autonoma ed esclusiva deve essere qualificabile come abnorme.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 9693/20; depositata il 26 maggio)
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DANNO DA RIDUZIONE O PERDITA DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA: I CRITERI GENERALI CUI ATTENERSI PER LA VALUTAZIONE
Il danno della vittima, che al momento dell'infortunio non svolge alcun lavoro remunerato, va liquidato anche sulla scorta dell’accertamento sulla compatibilità tra i postumi residuati al danneggiato e lo svolgimento di attività lavorative, ivi compreso il lavoro domestico.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 9682/20; depositata il 26 maggio)