-  Guarda Marta  -  17/09/2010

Trib. Reggio Emilia, 17 settembre 2010, g.i. Vezzosi - NEGATA RIVALUTAZIONE DEGLI INDENNIZZI PER DANNI DA TRASFUSIONI: IL D.L. 78/2010 AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE – Marta GUARDA

In effetti l’intervento normativo d’urgenza attuato dal governo con la manovra finanziaria di quest’estate, che ha sancito la non rivalutabilità monetaria degli indennizzi assistenziali riconosciuti ai sensi della l. 210/1992 ai danneggiati da trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati infetti, e che anzi ha stabilito la svalutazione degli stessi riportando gli importi di tali indennizzi a quelli stabiliti nel 1992, anche in presenza di pronunce giudiziarie che hanno riconosciuto il diritto alla rivalutabilità, è stato in questi mesi fortemente contestato essendo ritenuto gravemente ingiusto ed essendosi ravvisata un’inammissibile ingerenza del potere legislativo su quello giudiziario oltre che la violazione di numerosi principi costituzionali e della normativa europea per la tutela dei diritti dell’uomo (diritto di uguaglianza, diritto ad un giusto processo, diritto di difesa, divieto di discriminazione, diritto all’assistenza sociale e alla salute). 

In particolare il Giudice del Tribunale del lavoro di Reggio Emilia rileva come “il legislatore – mediante l’adozione degli articoli qui censurati di potenziale incostituzionalità – introduce una norma che pur qualificandosi come di interpretazione autentica in realtà introduce una vera e propria modifica legislativa che pare ledere sia il principio di cui all’art. 3 Cost. di ragionevolezza e uguaglianza di trattamento, sia gli artt. 32 e 117 della Costituzione, sia gli artt. 101, 102 e 104 interferendo con funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, sia l’art. 24 Cost. nel senso di creare un discrimine nella tutela giudiziaria riservata a tutti i cittadini; sia infine gli artt. 35, 2 e 14 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo”. 

Nell’ordinanza de qua il Tribunale illustra dettagliatamente come si configuri senz’altro la violazione dei principi di uguaglianza ed equità e del divieto di non discriminazione avendo il D.L. 78/2010 introdotto una illegittima disparità tra soggetti danneggiati da sangue infetto che percepiscono l’indennizzo rivalutato annualmente sulla base delle migliaia di sentenze favorevoli ottenute dai diversi tribunali italiani ed altri danneggiati che, pur nelle medesimi condizioni, non hanno alla data del D.L. ottenuto una sentenza favorevole (perché ancora in attesa della pronuncia giudiziale o perché non hanno ancora promosso azione giudiziale in tal senso), oltrechè tra soggetti titolari di indennizzo assistenziale ex l. 210/1992 e altri titolari di pensioni/indennizzi (ad esempio per danni da vaccini o da talidomide) i cui emolumenti vengono invece annualmente rivalutati. 

Viene altresì sottolineata dal Giudice la palese violazione del diritto primario e fondamentale alla salute perpetrata con la norma de qua posto che, eliminando la rivalutazione monetaria di tale indennizzo (che, come correttamente ricordato, “assolve imprescindibili finalità assistenziali a favore di persone gravemente ammalate a causa di trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati infetti o di vaccinazioni obbligatorie, ed ha lo scopo di consentire a costoro di poter far fronte alle cure, visite specialistiche ed altresì a sostenere i costi per l’assistenza di cui necessitano”) e riportando gli importi a quelli stabiliti dal legislatore del 1992, la misura dell’indennizzo non può più ritenersi equa rispetto al danno subito, posto che, per effetto di tale svalutazione, il valore dell’indennizzo viene oggi ad essere significativamente minore di quello originariamente previsto, “di fatto riducendosi a quasi la metà dell’originario valore a causa della perdita del potere d’acquisto

Da ultimo nell’ordinanza viene stigmatizzata l’indebita ingerenza del potere legislativo su quello giudiziario attuata con l’emanazione del D.L. 78/2010 che pare ledere l’indipendenza e autonomia funzionale giudiziaria ed eludere il principio del giudice naturale precostituito per legge in quanto “lo ius superveniens..si pone in contrasto con l’interpretazione giurisprudenziale ad essi (i danneggiati n.d.r.) favorevole, stabilendo di fatto l’estinzione dei processi in corso (ovvero la soccombenza negli stessi), e si opera così da parte del legislatore una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell’attuazione di un preesistente diritto”. 

In proposito si ricorda infatti che, prima dell’intervento del legislatore, con riferimento alla questione della rivalutabilità degli indennizzi di cui alla l. 210/1992 si avvicendavano due diversi orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione. 
Infatti ad un primo orientamento assolutamente favorevole alla rivalutabilità integrale degli indennizzi (Cass. sez. lav. 15894/2005), seguito costantemente per anni da tutti i tribunali italiani, ne seguì un secondo (Cass., sez. lavoro, 21703 e 22112/2009) che negava tale rivalutabilità e che è stato fortemente contestato e non univocamente seguito dalle corti di merito italiane, la maggior parte delle quali hanno continuato ad aderire al precedente orientamento. 
In questa cornice, mentre ci attendeva la definitiva presa di posizione della Sezioni Unite della Corte di Cassazione, cui sola spetta la funzione nomofilattica, è purtroppo invece intervenuto il D.L. 78/2010 le cui disposizioni però, come visto, sono oggetto di aspre critiche e di numerosi sospetti di incostituzionalità.
La questione è quindi ora al vaglio della Corte Costituzionale della quale si aspetta la pronuncia.




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