-  Redazione P&D  -  19/10/2010

Trib. Bari, sez. II, 19 ottobre 2010, n. 3135, gu. Angarano - CHIRURGIA ESTETICA E COLPA PROFESSIONALE

Pertanto, al fine di poter ravvisare la sussistenza del nesso causale tra la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente (realizzatosi mediante l'omessa informazione da parte del medico) e lesione della salute per le incolpevoli conseguenze negative dell'intervento, deve potersi affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento ove fosse stato compiutamente informato, giacché, altrimenti, la condotta positiva omessa dal medico (informazione, ai fini dell'acquisizione di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato l'evento infausto (lesione della salute). In altri termini, la risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell'intervento chirurgico correttamente eseguito "secundum legem" artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli, e, dunque, senza un consenso consapevolmente prestato, necessariamente presuppone l'accertamento che il medesimo paziente, quel determinato intervento, avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato.




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