-  Bianchi Deborah  -  09/11/2010

TELEMARKETING.REGISTRO OPPOSIZIONI. UN CAVALIERE SENZA SPADA- Deborah BIANCHI

(segue)

PROVOCAZIONI

E’ PREVISTA ATTESTAZIONE DI AVVENUTA ISCRIZIONE MA NON SI DICE COME
Si tratta di un neo non marginale del testo normativo in quanto nel momento stesso in cui si disciplina un istituto a tutela del consumatore si finisce per consentire solo un principio di difesa privando tendenzialmente l’utente della prova di avvenuta manifestazione del proprio dissenso. L’unica garanzia di verifica dell’accertata opposizione si avrà nel regime transitorio con la segnalazione nell’elenco telefonico. 

E SE DOPO L’ISCRIZIONE CONTINUANO A CHIAMARE?
Di fatto la legge non prevede un meccanismo tecnico di interdizione delle chiamate. Si prescrive l’applicabilità di sanzioni ma non si prescrive la possibilità di attivare delle tecniche di filtraggio nei confronti del telemarketer che chiami anche utenti iscritti al Registro. Potrebbe darsi infatti che in mancanza di un’attestazione di avvenuta iscrizione e in assenza di provvedimenti di filtraggio, l’operatore commerciale continui comunque a contattare tutti indiscriminatamente. Ovviamente qui si apre lo scenario di un contenzioso infinito tra gli abbonati che devono dimostrare di essersi iscritti e di essere stati importunati da quel determinato operatore commerciale e i telemarketer che faranno di tutto per glissare. 

REGISTRO OPPOSIZIONI: E’ASSICURATA L’EFFETTIVITA DELLA TUTELA SIA DELL’UTENTE CHE DEL TELEMARKETER SERIO ?
Alla luce di queste osservazioni, la redazione del regolamento del Registro, così com’è, prefigura un grosso pasticcio in cui la lettera della legge lungi dall’assicurare effettività della tutela risulta generare ulteriore confusione in cui rimangono gabbati sia gli utenti sia gli operatori commerciali seri.

Il controllo sul funzionamento e sul rispetto della normativa viene affidato al Garante Privacy.
La funzione dell’Authority tuttavia si dimostra monca:
può comminare sanzioni ma non può intervenire in fase procedimentale.
Una simile statuizione non sarà priva di conseguenze soprattutto in punto di effettività della tutela degli utenti che ogni qualvolta la propria istanza di iscrizione non andrà a buon fine si troveranno costretti a inoltrare la segnalazione a un istituto (Garante Privacy) che non ha un controllo diretto sul Registro e che potrà solo impartire sanzioni ma non agire dall’interno con provvedimenti sull’organico o piuttosto modificare immediatamente i protocolli organizzativi.

Il Registro delle opposizioni così come concepito almeno adesso funziona come Certification Authority (ente certificatore) delle utenze che non vogliono essere contattate e come Certification Authority dei telemarketer ossequiosi della legge. Conseguentemente in barba alla previsione di contatti con numero telefonico in chiaro e dovere di informativa, l’operatore commerciale può benissimo agire in modo abusivo senza accedere al Registro e da territori non sottoposti alla normativa in oggetto gabbando lo Stato italiano e le aziende del settore che lavorano in modo serio e trasparente. 

Il Registro doveva essere concepito non solo come Certification Authority dei bravi ma anche come Autorità interdittiva dei cattivi.
Conseguentemente le imprese che avessero continuato a operare senza sottoporsi all’identificazione avrebbero dovuto essere interdette dall’interoperabilità dei loro numeri telefonici con quelli dell’intera utenza nazionale.
Questo, a modesto avviso di chi scrive, parrebbe un nodo fondamentale per costruire uno spazio in cui vengono garantiti i diritti di riservatezza degli utenti e i diritti delle imprese a una concorrenza leale e trasparente dove sono interdette le scorribande di call center extracomunitari elusivi di qualsiasi principio di legalità.

























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