-  Gasparre Annalisa  -  12/06/2015

TELECAMERE VERSO L'ALTRUI PROPRIETA': UN OCCHIO ELETTRONICO NON LECITO - Cass. 12139/15 - A.G.

- telecamere

- rapporti di vicinato

- privacy

Il Tribunale di Perugia aveva ordinato di posizione le telecamere in modo da non ricomprendere la proprietà dei vicini e, in caso di impossibilità, l'oscuramento ovvero l'asportazione delle telecamere.

Potenzialmente lesive della privacy le telecamere sono state ritenute non posizionate correttamente per bilanciare gli opposti interessi dei vicini di casa che sull'area avevano un diritto di passaggio.

 

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 7 maggio – 11 giugno 2015, n. 12139 - Presidente Petitti – Relatore Giusti

Ritenuto che con sentenza in data 8 maggio 2009, il Tribunale di Perugia ha ordinato a L. S. e a R. S. di posizionare le proprie telecamere in modo da non riprendere la proprietà di E.S. e G. S.; in subordine, qualora tale operazione non fosse possibile, il Tribunale ha disposto l'oscuramento delle ottiche ovvero l'asportazione delle telecamere medesime;

che la Corte d'appello di Perugia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 maggio 2012, ha premesso che i c.t.u. hanno accertato che, stante la posizione delle due telecamere, esse sono potenzialmente idonee a riprendere la proprietà degli appellati e comunque l'area in cui esercitavano il loro diritto di servitù di passaggio;

che la Corte territoriale ha quindi giudicato irrilevante che una delle due telecamere non era funzionante, che l'immagine resa dall'altra era di pessima qualità, che non era collegata al monitor o ad uno strumento di registrazione e che riprendeva solo parte del selciato della strada e quindi solo gli arti inferiori degli eventuali passanti; difatti - ha proseguito la Corte di Perugia -- collegare una telecamera ad un monitor ovvero modificare la visuale di ripresa o ancora sostituire le ottiche sono operazioni semplici e che possono effettuarsi senza possibilità alcuna di controllo da parte degli appellati; di qui la conclusione nel senso della potenziale lesività della privacy;

che per la cassazione della sentenza della Corte d'appello R. S., anche in qualità di erede di L. S., ha proposto ricorso, con atto notificato 1'8 luglio 2013, sulla base di un motivo;

che gli intimati hanno resistito con controricorso;

che il consigliere designato ha depositato, in data 19 febbraio 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: «L'unico motivo, con cui si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, appare infondato, perché nel ragionamento del giudice a quo non è rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, né un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate. Il motivo mira, in realtà, ad una revisione dei giudizio di fatto, non consentito in questa sede. Il ricorso può quindi essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi rigettato».

Letta la memoria di parte ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;

che, preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso, giacché, contrariamente a quanto eccepito, dal testo del ricorso è possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per ben intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, essendo così rispettata la prescrizione dell'art. 366, n. 3), cod. proc. civ.;

che le osservazioni critiche mosse al fondo della relazione dalla parte ricorrente - che lamenta che il giudice del merito non avrebbe tenuto in alcun conto il fatto che le telecamere, anche secondo la relazione del consulente tecnico, non inquadravano la proprietà dei S. - non colgono nel segno;

che, infatti, nel contestare la ricostruzione data dalla Corte d'appello, la ricorrente, pur lamentando un decisivo difetto di motivazione, tende, in realtà, ad una (non ammissibile in sede di legittimità) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definiti­vamente accertati in sede di merito;

che, sotto questo profilo, la ricorrente, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., invoca, piuttosto, una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così all'impugnata sentenza censure che non possono trovare ingresso in questa sede, perché la valutazione delle risultanze probatorie involge apprezzamenti di fatti riservati in via esclusiva al giudice del merito;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma l-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi euro 1.700, di cui euro 1.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma l-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.




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