-  Conzutti Mirijam  -  15/11/2010

TAR Napoli 15 novembre 2010, n.24405 - ACCESSO SMS , NO! - Mirijam CONZUTTI

.1. La ricorrente, ha richiesto alla società di telecomunicazioni, T.I.M. (Telecom Italia Mobile), l’accesso al testo di un messaggio di testo, cd. “sms” (Short Messaging Service), inviato il 00 alle ore 00 dall’utenza cellulare in uso a X all’indirizzo del cellulare in uso al figlio e intestato a lei medesima.

1.2. L’A. esponeva che nel corso della serata del 00 il X  uccideva il figlio X e che la conoscenza dell’sms in questione le consentirebbe di azionare ulteriori “sviluppi processuali” nella vicenda giudiziaria che è conseguita al grave fatto omicidario, conclusosi con Sentenza definitiva di condanna ad anni nove e mesi sei di reclusione in danno del menzionato X.

1.3. La società intimata non dava alcun seguito all’istanza della ricorrente, notificata in data 10.05.2010, determinando, così, la formazione del silenzio-diniego di cui all’art. 25 co. 4 della L. 241/1990, impugnato in questa sede.


2.1. Il ricorso è infondato.

2.2. Sebbene, infatti, la T.I.M. rientri tra i soggetti passivi del diritto di accesso quale “gestore di pubblico servizio” (art. 23 L. 241/1990) e gli sms possano assumere astrattamente la qualificazione di “documento” ai sensi dell’art. 22 lett. D L. 241/1990), difettano altri presupposti per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3.1. In primo luogo, infatti, la citata lettera d) dell’art. 22 L. 241/1990 richiede che il documento di cui si chiede l’ostensione “concerna” attività di pubblico interesse, e, coerentemente, l’art. 22 lett. e) prevede che i soggetti di diritto privato, qual è la società per azioni, T.I.M., rientrino tra i soggetti obbligati all’ostensione solo limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

3.2. Nel caso di specie, il servizio di sms è reso nello svolgimento di un singolo rapporto di carattere privatistico e l’interesse alla conoscenza del testo del messaggio non è riferibile all’attività di gestione del servizio pubblico né ad atti “funzionalmente inerenti alla gestione di interessi collettivi” (v. C.d.S. sez. VI, Sent. n. 1119 – 9 marzo 2007; Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 04 febbraio 2010 , n. 108; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 27 ottobre 2008 , n. 1849).

4.1. Sotto altro profilo, va detto che l’sms in questione, pur inviato a un’utenza intestata a A. Elena, secondo quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, costituisce una forma di comunicazione avvenuta tra altri soggetti a cui segretezza e libertà sono costituzionalmente protette, salvo le possibili limitazioni, mediante atto motivato dall’Autorità Giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge (art. 15 Cost.). Le “limitazioni” a cui si è appena fatto riferimento sono consentite esclusivamente nell’ambito del procedimento penale e devono essere esercitate nelle forme previste dagli artt. 254 e 254 bis c.p.p. (sequestro di corrispondenza e sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni) o, in caso di comunicazioni in corso, mediante il ricorso ad intercettazioni regolate agli artt. 266 e ss. c.p.p..

4.2. In tal senso, il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 non può essere azionato per conoscere il contenuto di comunicazioni avvenute tra altri soggetti.

5.1. La disamina che precede dimostra l’infondatezza del ricorso; la peculiarità e novità della questione integrano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.




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