-  Unnia Federico  -  10/04/2015

TAR FIRENZE:OBBLIGO DI MASSIMA DISCLOSURE PER CHI PARTECIPA A GARE D'APPALTO - Federico UNNIA

Ma a livello regionale molti vanno in ordine sparso

 

L"impresa che partecipa ad una gara d"appalto è investita dell"obbligo di massima disclosure circa le sue pregresse esperienze nei rapporti con le PP.AA, soprattutto non deve omettere informazioni su esiti o provvedimenti che siano stati assunti nei suoi confronti da stazioni appaltanti. pena la decadenza e l"esclusione da una successiva gara.

E" questo l"importante principio sancito dal Tar della Toscana  con la sentenza del 30/03/2015 n. 545  (Pres. A. Pozzi, Est. P. Grauso) in cui è stato chiamato a giudicare la questione del "grave errore professionale", commesso da un concorrente in un altro appalto affidato da altra PP.AA., ritenendo che la revoca subìta relativamente a tale affidamento debba essere obbligatoriamente dichiarata in sede di gara e che pertanto la sua omissione non può che rappresentare una legittima causa d"esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica.
Il Tar ha quindi confermato l"obbligo, in sede di partecipazione ad una pubblica gara, di dichiarare qualsiasi "episodio" (quali revoche, risoluzioni ecc.) precedentemente verificatosi in altri appalti aggiudicati da altre Amministrazioni, in caso contrario configurando l"omessa dichiarazione una legittima causa d"esclusione.    I concorrenti alle pubbliche gare, quindi, devono d"ora innanzi ricordarsi assolutamente di dichiarare "tutto".

La vicenda decisa dai giudici amministrativi toscani aveva preso origine da una gara indetta dal Comune di Firenze per l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientale al verificarsi d'incidenti stradali richiedendo ai concorrenti, tra i requisiti di moralità da possedersi ai fini partecipativi, il non aver commesso "un errore grave nell'esercizio dell"attività professionale".

S'aggiudicava la gara la società Sicurezza e Ambiente S.p.A. ma il Comune di Firenze, venuto a conoscenza che detta era in precedenza incorsa in una revoca – senza dichiararlo - relativa ad un servizio analogo a quello in gara, annullava l'aggiudicazione a suo favore per dichiarazione non completa e veritiera.

La società Sicurezza e Ambiente impugnava tale decisione, sostenendo che la precedente revoca disposta dal Comune di Fontanafredda era in realtà intervenuta a seguito della mera scelta di quell'amministrazione di non attivare il servizio, a nulla rilevando alcun suo comportamento.

Il TAR Firenze, partendo dal presupposto che i concorrenti sono tenuti in ogni caso a dichiarare eventuali "grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate" nonché ogni "errore grave commesso nell'esercizio dell"attività professionale" (art. 38, lett. f. D.Lgs.n. 163/2006) e che la latitudine dell'espressione "attività professionale" consente di attribuire rilevo non solo a veri e propri inadempimenti contrattuali, ma anche a quelle condotte che sono indizi di scarsa affidabilità, ha confermare l'esclusione comminata dal Comune di Firenze, in quanto non solo Sicurezza e Ambiente aveva commesso un errore in un precedente rapporto con una P.A., ma altresì – e soprattutto – non lo aveva poi dichiarato in gara, facendo così venir meno la fiducia nei suoi confronti".

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"Partendo da questi presupposti" dichiara l'avv. Stefanelli Andrea, che ha difeso la società 2° classificata che è subentrata nell'appalto "il TAR ha stabilito che è obbligo, per ogni partecipante ad un pubblico incanto, rilasciare una dichiarazione in cui sono riportati tutti gli episodi occorsi nei precedenti rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni, lasciando poi alla Stazione Appaltante l'onere di valutare se tali episodi configurino – o meno – quella "grave negligenza o malafede" ovvero quel grave errore professionale che il Legislatore giustifica quale legittima causa d'esclusione dalle gare".

Per quanto concerne poi la differente valutazione assunta dai diversi TT.AA.RR. periferici, merita ricordare che quello di Firenze (come quello di Parma nelle sentenze 284 e 294 del 2014, sempre relative a Sicurezza e Ambiente) ha assunto una posizione più sostanzialistica, mentre quello di Bologna e di Bari, una più formalistica, non ritenendo che l"intervenuta "interruzione" del rapporto con il Comune di Fontanafredda configurasse una vera e propria "revoca" e che, pertanto, non era da dichiarare.

Insomma, i Tar regionali sembrano andare in ordine sparso

 

 

 




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