-  Zanasi Francesca Maria  -  29/08/2016

Sussidiario lobbligo di mantenimento a carico degli ascendenti - Tribunale di Milano, sezione IX civile, decreto 18-22.12.2015 n. 22931 - Francesca Maria Zanasi e Michaela Albanese

In linea con l"orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 20509 del 30 settembre 2010), il Tribunale di Milano ribadisce il carattere sussidiario dell"obbligo di mantenimento dei minori a carico degli ascendenti rispetto a quello primario ed esclusivo che grava sui genitori.

Con decreto del 18 dicembre 2015, il Tribunale di Milano, sezione IX Civile, Giudice dott. Giuseppe Buffone, ha respinto la richiesta di contributo al mantenimento del figlio da parte della madre nei confronti dei genitori dell"ex-compagno che aveva ripetutamente violato il proprio dovere nei confronti del minore.

Come noto, l"obbligo in capo agli ascendenti di contribuire al mantenimento dei nipoti è previsto dall"art. 316 bis c.c. (già art. 148, I comma, c.c.), che così dispone: "I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".

Nel rigettare la domanda della ricorrente, il Tribunale di Milano ha sottolineato come l"obbligo di mantenimento a carico degli ascendenti sussista:

 i) laddove nessuno dei due genitori sia in grado di contribuire al mantenimento della prole; non può pertanto essere richiesto alcun sostegno economico agli ascendenti se l"indisponibilità (o l"inadempimento) al mantenimento dei minori riguarda uno solo dei genitori mentre l"altro possa provvedervi per intero;

 ii) per integrare le sostanze economiche dei genitori, nel caso in cui queste ultime non fossero adeguate e sufficienti al mantenimento della prole. Ed invero, il riferimento normativo all"insufficienza di mezzi rende ammissibile anche una ipotesi di integrazione parziale da parte degli ascendenti e non solo la mera sostituzione di una categoria con l"altra.

Ne consegue che, per ottenere un supporto economico da parte degli ascendenti, il/la ricorrente è tenuto a provare non solo l"inadempimento dell"altro genitore agli obblighi economici nei confronti del figlio ma anche la propria impossibilità di provvedervi autonomamente con propri mezzi (vale ricordare infatti la natura solidale dell"obbligo al mantenimento gravante sui genitori per la quale, in caso di impossibilità oggettiva o di omissione volontaria del mantenimento da parte di un genitore nei confronti del figlio, spetta all"altro genitore provvedere per intero alle esigenze del minore, facendo ricorso a tutte le risorse patrimoniali e sfruttando la propria capacità di lavoro).

Nel caso di specie, il rigetto era motivato dall"impossibilità da parte degli ascendenti di offrire un sostegno economico al nipote laddove, peraltro, nel corso del giudizio, era stato accertato come la madre godesse di una autonoma retribuzione che le consentiva di contribuire interamente al mantenimento del figlio.

Sulla scorta dei medesimi principi, con decreto del 13 maggio 2014, il Tribunale di Parma aveva accolto la domanda di mantenimento della figlia formulata dalla madre nei confronti degli ascendenti paterni e materni. Nella circostanza, era emerso, da un lato, come la ricorrente avesse un reddito modesto e come fosse tenuta a mantenere anche un altro figlio nato da un successivo matrimonio, e, dall"altro, che il padre da anni non contribuisse in alcun modo al mantenimento della figlia. Accertata dunque l"impossibilità della madre di provvedere da sola a tutte le esigenze di vita della minore, il Tribunale aveva posto a carico di tutti i nonni l"obbligo di versare un contributo al mantenimento a favore della bambina, commisurato ai redditi di ciascuno di essi.

Principio recepito in un"altra più recente decisione del Tribunale di Roma (sentenza n. 612 del 13.1.2016), che ha evidenziato come l"obbligo di intervento degli ascendenti (laddove i genitori non abbiano risorse sufficienti), non scaturisca unicamente a carico del genitore della parte inadempiente ma riguardi, invece, in modo paritario l"intera fascia degli ascendenti in ordine di prossimità (quindi, bisnonni compresi).




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