-  Gasparre Annalisa  -  04/04/2017

Suocera vs. nuora fedifraga: testimonianza, non diffamazione – Cass. 54938/16 – Annalisa Gasparre

Una dichiarazione rilasciata nell"ambito di una testimonianza in un processo, se vera, non può configurare il reato di diffamazione, anche se riguarda relazioni extraconiugali della nuora.

Nell"ambito di un incidente probatorio, la madre di un imputato aveva reso una testimonianza in cui proferiva frasi offensive nei confronti della nuora. Era stata condannata per diffamazione.

Avverso la sentenza la signora ricorreva davanti alla Corte di cassazione.

La donna rivestiva la posizione di testimone nel processo penale in cui era coinvolto il figlio. Quale testimone aveva l"obbligo di dire la verità. Tale obbligo integra l"adempimento del dovere che scrimina l"eventuale portata offensiva delle parole pronunciate.

La Corte afferma che le parole usate dall"imputata furono proporzionate e funzionali alla comunicazione delle informazioni al perito e non ebbero alcun carattere in sé dispregiativo o umiliante nei confronti della persona offesa: in altri termini, rispettavano il limite della continenza. La Corte aggiunge che "In tema di delitti contro l"onore, il requisito della continenza non può essere evocato come strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell"opinione al fine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, giacché altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di cui all"art. 21 Cost.. Il rispetto del canone della continenza esige, invece, che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell"informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato".

La sentenza di condanna è stata annullata.

 

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 luglio 2016 – 3 gennaio 2017, n. 54938 - Presidente Bruno – Relatore De Gregorio

Ritenuto in fatto

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Ferrara ha condannato l"imputata alla pena di Euro 500 di multa per il reato di diffamazione, per aver riferito nell"ambito di un processo per abusi sessuali, secondo quell"accusa perpetrati da suo figlio nei confronti della nipote, al perito incaricato dal Gip in incidente probatorio, frasi ritenute offensive nei confronti della nuora. Epoca del fatto Settembre 2009.

1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa, che ha lamentato col primo motivo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell"elemento oggettivo del reato. Infatti, le parole incriminate erano state pronunciate su domande del perito e mai la ricorrente aveva pronunziato frasi circa una relazione extraconiugale delle nuora, limitandosi a riferire di una relazione tra la bambina e B. ; né vi erano stati accenni a comportamenti negligenti della madre della minore, circa la mancata sorveglianza della bambina. Le espressioni erano state proporzionale e funzionali alla comunicazione delle informazioni al perito ma il Giudice aveva deciso la condanna con motivazione scarna e stereotipata, senza valutare il valore offensivo o meno delle parole incriminate.
Nel secondo motivo è stata dedotto vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dell"esimente dell"adempimento di un dovere. Il perito, infatti, era ausiliario del Giudice e, dunque, la posizione della ricorrente era quella di testimone, obbligata, pertanto, a dire la verità, le sue dichiarazioni erano rimaste nell"ambito della verità e dello scopo e nella fattispecie non si ravviserebbe falsità, poiché la relazione tra la nuora, C. , e B. era stata dichiarata anche dalla madre della prima.

Tramite il terzo motivo si è prospettata l"omessa motivazione, in quanto la sentenza non aveva riconosciuto l"esimente di cui all"art. 599 cp per la mancanza di contiguità temporale tra il fatto ingiusto e la reazione dell"imputata ed anche perché la denunzia presentata da C. non poteva essere qualificata fatto ingiusto. Ha sostenuto il ricorso, citando giurisprudenza di questa Corte, che l"immediatezza della reazione deve essere considerata in senso relativo e che l"imputata nell"incidente probatorio per la prima volta si era trovata ad esprimere il suo pensiero dopo la denunzia nei confronti del figlio.

Col quarto motivo il ricorso ha lamentato l"omessa motivazione per il mancato riconoscimento dell"esimente cui all"art. 598 cp, la cui esistenza poteva desumersi dal fatto che il Giudice non aveva proceduto, come avrebbe potuto fare per legge, alla cancellazione delle frasi se ritenute offensive.
Il ricorrente ha invocato, col quinto motivo, l"omessa motivazione sull"esimente del diritto di critica; infatti l"imputata si sarebbe espressa, senza toni polemici e su sollecitazioni del perito, a segnalare comportamenti della nuora poco opportuni ed attinenti ai fatti da indagare.

Infine, tramite il sesto motivo si è dedotta la mancanza di giustificazione sul trattamento sanzionatorio, attestato non sul minimo edittale e per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
All"odierna udienza il PG, dr T., ha concluso per l"inammissibilità e l"avvocato S. ha chiesto l"accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

1. Dalla sentenza impugnata, invero, non si ricava alcuna motivazione circa il contenuto offensivo delle espressioni attribuite all"imputata,la cui potenzialità diffamatoria non è stata in alcun modo oggetto di valutazione da parte del Giudice. Il ragionamento decisorio, al contrario, avrebbe dovuto essere specialmente approfondito atteso che l"imputata fu ascoltata nel subprocedimento dedicato ad incidente probatorio, nell"ambito del procedimento penale a carico del figlio per il delitto di abusi sessuali nei confronti di una minore e, dunque, era tenuta a rispondere. Sul punto è necessario chiarire che né dal capo di imputazione,né dalla sentenza emerge che alla donna sia stata contestata la falsità delle dichiarazioni, che, pertanto, devono ritenersi rispondenti al vero. Questa constatazione importa a concludere, come osservato in ricorso, che l"attuale imputata era tenuta a rispondere alle domande poste, essendo, pertanto, coperta dall"esimente dell"adempimento del dovere l"eventuale portata offensiva delle sue parole.

2. Va, peraltro, osservato che le parole usate dall"imputata, per come riportate in sentenza e nell"imputazione, si limitarono al riferimento ai fatti che l"imputata conosceva, furono proporzionate e funzionali alla comunicazione delle informazioni al perito e non ebbero alcun carattere in sé dispregiativo o umiliante nei confronti della persona offesa, così rispettando il limite della continenza. Così Sez. 5, Sentenza n. 18170 del 09/03/2015 Ud. (dep. 30/04/2015) Rv. 263460: In tema di delitti contro l"onore, il requisito della continenza non può essere evocato come strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell"opinione al fine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta esclusivamente al titolare di tale diritto, giacché altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato, in spregio del diritto costituzionale di cui all"art. 21 Cost.. Il rispetto del canone della continenza esige, invece, che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazione dell"informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato.

Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, non assumendo natura diffamatoria le espressioni di cui l"imputata è stata chiamata a rispondere.

Ai sensi dell"art. 52 dlgs 196/2003 va disposto l"oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Dispone l"oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell"art. 52 dlgs 196/2003.




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