-  Belotti Andrea  -  07/05/2014

STUDI DI SETTORE E LIBERO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE - Cass.8706/2014- Andrea BELOTTI

Il fisco ha a disposizione una serie di strumenti per poter accertare un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato dal contribuente.

Cominciamo a considerare un primo strumento costituito dagli accertamenti presuntivi. Vengono impiegate delle presunzioni  che poggiano su "ragionamenti di buon senso" logici e che  permettono di risalire da un fatto noto ad un altro ignoto, consentendo in tal modo la dimostrazione della esistenza  di un reddito che si presume occultato.

Possiamo citare, ad esempio, gli acquisti di caffè in un certo periodo di tempo  da parte di un bar che, confrontati con la quantità media utilizzata per fare un caffè, con l"aggiunta delle rimanenze iniziali e dedotte le rimanenze finali di caffè, può consentire di stimare il numero di tazzine servite e conseguentemente i ricavi conseguiti.

Per un ristorante si può partire dal numero dei tovaglioli utilizzati,  sempre in un certo lasso di tempo, nella non irragionevole considerazione che normalmente ad ogni tovagliolo utilizzato corrisponde un "coperto".  Il prezzo medio di un pasto servito moltiplicato per il numero dei tovaglioli utilizzati ci consegna una ragionevole valutazione dei ricavi conseguiti.

Altri strumento utilizzato sono gli studi di settore. Partono da caratteristiche oggettive di alcune attività economiche riferite a imprenditori di piccole dimensioni e a professionisti, quali la localizzazione della attività, il numero dei dipendenti e i consumi di fattori produttivi e, attraverso l"utilizzo di funzioni matematiche, possono determinare i ricavi corrispondenti percepiti.

Si dibatte se tali presunzioni siano semplici o legali, con la conseguenza, in quest"ultimo caso il compito dell"Ufficio risulta semplificato, potendosi limitare alla dimostrazione del fatto noto risultando in tal modo dimostrato anche il fatto ignoto.

Torneremo su tali questioni. Per il momento diciamo che le Sezioni unite della Cassazione, in quattro pronunce del 2009, (nn. 26635, 26636, 26637 e 26638) hanno riconosciuto agli studi di settore la efficacia di presunzioni semplici.

Sono perciò affidate al prudente apprezzamento del giudice tributario.

Nel caso in esame la Corte di Cassazione, condividendo l"orientamento del giudice di secondo grado, ritiene che la situazione familiare del contribuente (la nascita di un figlio e un grave problema di salute del coniuge) possono ben giustificare lo scostamento dagli studi di settore.

I due motivi sono così valutati dalla S.C. "Quanto alla censura relativa alla mancata considerazione, da parte della Commissione Tributaria Regionale, del fatto che il figlio della contribuente sarebbe nato l"anno precedente all"accertamento, si osserva preliminarmente che nella sentenza si riporta, senza smentirlo, l"argomento della contribuente che il figlio era nato nello stesso anno dell"accertamento (2002) e che in ricorso non si precisa dove e come l"Ufficio abbia indicato, in sede di merito, un diverso anno di nascita del bambino. In ogni caso, si tratta di circostanza priva del carattere di decisività, rientrando nella comune esperienza che i bambini molto piccoli impongono cure parentali che riducono il tempo e le energie che la madre può dedicare all"attività lavorativa.

Quanto alla censura relativa alla mancata considerazione, da parte della Commissione Tributaria Regionale, della prognosi relativa alla patologia che ha colpito il marito della contribuente, si osserva che rientra nella comune esperienza che un infarto può turbare l"organizzazione di vita del coniuge del paziente a prescindere dalla prognosi; anche la questione della prognosi, dunque, difetta di decisività.

In sostanza il motivo appare da disattendere perché, censurando la sentenza gravata per l"omessa considerazione di fatti non astrattamente decisivi, si risolve non nella individuazione di una lacuna dell"iter logico della motivazione ma nella contrapposizione della valutazione delle risultanze processuali operata da parte rispetto a quella che è stata operata dalla Commissione Tributaria Regionale, così impingendo inammissibilmente nel merito."




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