-  Rossi Stefano  -  28/02/2014

STORIE DA STRAPAESE: IL SINDACO SMEMORATO E I PRINCIPI COSTITUZIONALI - Stefano ROSSI

A Bolgare costa ben cinquecento euro la tariffa per il rilascio della certificazione di idoneità alloggiativa. E' la novità di inizio anno ufficializzata con la delibera numero 6 del 2014, votata dalla giunta (leghista) del Comune della Bassa Bergamasca.

Il certificato in questione serve per ottenere il contratto di soggiorno con il datore di lavoro, per espletare le pratiche di ricongiungimento familiare con persone maggiori di 14 anni e per ottenere la carta di soggiorno per il coniuge o per figli di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Quindi è riservato e richiesto dai cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno (è peraltro evidente che i clandestini non ne hanno bisogno, visto che l'affitto lo pagano in nero ai bravi cittadini di Bolgare).

L'obiettivo fittizio del Comune, come si legge nella delibera, è quello di mantenere l"ordine pubblico, salvaguardare l"igiene, sostenere le attività economiche locali e il livello di vivibilità del paese. In realtà l'obiettivo effettivo è quello di fare campagna elettorale, in termini miserabili e demagogici, fomentando il risentimento e ampliando le faglie nella comunità.

Si è voluto - ancora una volta - scommettere sulla paura come un inesauribile serbatoio di voti. Laddove, tutto ciò che può diminuirla, razionalizzarla, cancellarla, se da un lato migliorerebbe la nostra società, dall'altro prosciugherebbe le paludi culturali dalle quali attingono il consenso i seminatori di odio.

E' quindi evidente che l"aumento della tariffa avrà delle ricadute esclusivamente sulla popolazione straniera residente a Bolgare. Ma era sicuramente questo il fine che si voleva perseguire, come si desume dalle dichiarazioni del perspicace primo cittadino del paese del Bergamasco che ha giustificato il provvedimento, rivendicandone il fine discriminatorio: "Noi non obblighiamo nessuno a restare. Non siamo un centro commerciale che deve mettere nelle condizioni migliori i propri visitatori. Vogliamo solo garantire le condizioni migliori ai nostri cittadini.

Non è necessario essere un giureconsulto per sapere che la delibera adottata dal Comune bergamasco viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. (nella sua declinazione in termini di ragionevolezza e sotto il profilo del divieto di non discriminazione).

Così, come affermato più volte dalla Corte costituzionale, il principio di eguaglianza è violato non solo quando la legge prevede disparità di trattamento nell'ambito dei diritti inviolabili, ma anche quando, pur trattandosi di diritti rispetto ai quali è lecito prevedere trattamenti differenziati, le differenze di trattamento non siano giustificate da esigenze di pari rango e non siano supportate da un ragionevole motivo.

Una norma è da considerarsi quindi discriminatoria quando viola il principio di parità di trattamento, poiché innanzi a soggetti che si trovano in situazioni eguali, comporta solo per alcuni di essi, senza essere supportata da ragioni sufficientemente valide, un trattamento deteriore.

Tale criterio interpretativo è stato utilizzato dalla Corte costituzionale, per quanto riguarda gli stranieri, nella sentenza del 28 novembre 2005, n. 432 (poi seguita negli anni da pronunce conformi della stessa Corte: cfr. decisioni n. 306/08; n. 11/09; n. 285/09; n. 187/10; n. 40/2011), che pone il principio di ragionevolezza come metro di valutazione del carattere discriminante di quelle norme che sono ritenute trattare in modo irragionevolmente diseguale situazioni in realtà tra loro uguali.

La prima pronuncia della Corte costituzionale (n. 432 del 2005) riguardava la legittimità costituzionale di una legge della Regione Lombardia nella parte in cui non includeva le persone di nazionalità straniera e regolarmente residenti nella regione, totalmente invalide, fra gli aventi diritto alla circolazione gratuita sui mezzi pubblici: un diritto che veniva invece riconosciuto ai residenti invalidi cittadini italiani.

La Corte costituzionale ha allora ribadito l"esistenza, da un lato, di un nucleo irrinunciabile di diritti dell"uomo che sono inviolabili e il cui godimento deve essere assicurato senza alcuna distinzione a tutti, compresi gli stranieri, qualunque posizione essi abbiano rispetto alle norme che regolano l"ingresso ed il soggiorno nello Stato, e, dall"altro, di posizioni soggettive esterne a tale nucleo, rispetto alle quali il legislatore può "introdurre regimi differenziati circa il trattamento da riservare ai singoli consociati soltanto in presenza di una "causa" normativa non palesemente irrazionale o peggio arbitraria" poiché deve sempre sussistere una "ragionevole correlabilità" tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio e gli altri requisiti "che ne definiscono la ratio e la funzione".

Vi è inoltre da rilevare che la delibera in questione rappresenta una discriminazione vietata dall'ordinamento giuridico, in quanto viene a ledere il principio di imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Costituzione.

Difatti "se deve pur ammettersi che il Comune, nella persona del Sindaco, ha poteri di controllo dell'abitabilità degli alloggi, con eventuale possibilità di intervento in caso di carenze igienico - sanitarie degli stessi (art. 4 D.P.R. 425/94), nonché in caso di superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 05/07/1975, per evitare il sovraffollamento delle abitazioni, tuttavia, occorre evidenziare che detti poteri vanno esercitati osservando il principio di imparzialità dell'azione amministrativa previsto dall'art. 97 Cost. Sicchè, ove detti poteri vengano esercitati utilizzando criteri di scelta dei soggetti controllati che non hanno il carattere della generalità dei residenti nel territorio comunale, ma sono limitati solo a talune categorie di aspiranti residenti, scelti in ragione della loro nazionalità (e segnatamente, agli stranieri comunitari ed extracomunitari), allora il comportamento viola il principio di parità di trattamento, e pertanto assume carattere discriminatorio in relazione a dette categorie di soggetti" (Trib. Brescia, sez. V.G., ord. 31 marzo 2011 [n. 588/2011]).

Oltre ai principi costituzionali, il provvedimento comunale si pone in contrasto con l"art. 43, T.U. n. 286/1998, che introduce una sorta di clausola generale di «non discriminazione», dandone una nozione estremamente ampia, che in qualche modo riprende l"art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1966 per l"eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, ratificata dall"Italia con l. 1 maggio 1975, n. 654. Con essa si precisa che « [...] costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l"ascendenza o l"origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l"effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l"esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica».

La definizione assume, come rilevanti, entrambi i profili della discriminazione, sia quella diretta che quella indiretta: pertanto e da considerarsi discriminatoria la condotta che comporti un trattamento differenziato sia quando venga posta in essere una discriminazione diretta (vale a dire quando una persona venga trattata meno favorevolmente di quanto lo sarebbe in una situazione analoga e ciò in ragione della sua appartenenza ad una diversa razza, etnia, religione...), sia quando la differenziazione che causa pregiudizio sia conseguenza dell"applicazione di criteri formalmente «neutri» ma che oggettivamente svantaggiano o discriminano una certa categoria di persone caratterizzate dalla medesima appartenenza razziale, etnica o nazionale (realizzando in tal modo una discriminazione indiretta).

Sarebbe sufficiente ripercorrere la storia e la giurisprudenza relativa alle ordinanze 'discriminatorie', tutte bocciate e tacciate di illegittimità dai Tribunali (ordinari o amministrativi) del Nord Italia, per sapere come anche questo provvedimento farà la stessa fine in quanto "tanto somiglia ai resti di un naufragio disperso lungo il lido da consegnare alla pazienza demolitrice delle onde del diritto" (su cui A. Lorenzetti, S. Rossi (a cura di), Le ordinanze sindacali in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Origini, contenuti, limiti, Jovene, Napoli, 2009).




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