-  Mazzon Riccardo  -  18/02/2015

SRL: ESTINZIONE ANCHE IN PRESENZA DI DEBITI O CREDITI? - Riccardo MAZZON

il bilancio approvato tacitamente decorsi novanta giorni e il deposito delle somme non riscosse e dei libri sociali

la cancellazione della società dal registro delle imprese implica estinzione della medesima: l'orientamento pre-riforma

l'impatto della riforma e l'estinzione anche in presenza di debiti o crediti

Decorso il termine di novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio, senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intenderà senz'altro approvato e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, saranno, da quel momento, liberati di fronte ai soci (cfr., amplius, il volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON).

Peraltro, indipendentemente dalla decorrenza del termine di cui sopra, anche la quietanza, rilasciata, senza riserve, all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.

Nel caso le somme, spettanti ai soci, non vengano riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito, presso il registro dell'ufficio delle imprese, del bilancio finale di liquidazione, le stesse dovranno essere depositate presso una banca, con l'indicazione del cognome e del nome del socio.

Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo ovvero il deposito delle somme non riscosse nei novanta giorni, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque potrà esaminarli, anticipando le spese.

Dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione (cfr. capitolo diciannovesimo del volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON), i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

A riguardo, è bene subito chiarire come, con la riforma del diritto societario, ad opera del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, entrato in vigore dal primo gennaio 2004, è stato codificato il ribaltamento di un consolidato orientamento giurisprudenziale; ci si riferisce, evidentemente, all'orientamento secondo cui occorreva distinguere l'estinzione formale della società, che avveniva - con funzione meramente dichiarativa - al momento della cancellazione della medesima dal registro delle imprese, dall'estinzione sostanziale o ad effetto costitutivo, perfezionabile solo attraverso l'adempimento di tutte le obbligazione gravanti sulla società medesima; fondamentale conseguenza era che, cancellata la società dal registro delle imprese, i creditori insoddisfatti potevano ancora agire nei confronti della stessa, solo formalmente estinta e ancora sostanzialmente esistente, attraverso la persona del liquidatore:

"la "ratio" di questo indirizzo interpretativo, riferentesi all'art. 2450 c.c. era incentrata attorno al concetto di tutela del credito, indirizzata in particolar modo verso quei creditori che finivano per essere potenziali vittime di eventuali liquidazioni fraudolente; essi potevano per sempre fare affidamento sui giudizi in corso per far valere i loro diritti nei confronti della società (o meglio, del suo patrimonio) che, rimaneva ancora in vita nella persona del liquidatore. L'indirizzo giurisprudenziale apposto, rimasto per molto tempo minoritario, ha avuto un "iter conclusori" con l'entrata in vigore della citata riforma del diritto societario. In virtù di tale riforma il comma 2 dell'art. 2456 c.c., oggi art. 2495 c.c., è stato modificato con l'introduzione dell'inciso iniziale "ferma restando l'estinzione della società", che ha tracciato, in modo più esplicito, la strada per raccoglimento dell'interpretazione della norma in esame secondo l'indirizzo un tempo minoritario. La cancellazione della società dal registro delle imprese è condizione necessaria e sufficiente per dichiarare l'estinzione (sostanziale) della società: la cancellazione determina "ipso facto" l'estinzione del soggetto giuridico interessato, con equiparazione da parte del legislatore alla morte della persona fisica. I creditori sociali insoddisfatti, potranno ottenere tutela agendo in giudizio contro gli "eredi-soci" della società "defunta", attraverso la riassunzione del processo, secondo quanto previsto dall'art. 2495, comma 2 ed il comb. disp. degli art. 300 e 303 c.p.c. Il processo, in altre parole, continuerà ma tra parti processuali diverse da quelle originarie"  (Trib. Milano 9.5.2005, GiustM, 2005, 62).

In effetti, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2003, sulla riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative, non si giustifica più la pregressa opinione - secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese non ne avrebbe determinato l'estinzione, verificandosi questa soltanto quando fossero stati liquidati tutti i rapporti giuridici che ad essa facevano capo -; infatti, il nuovo testo dell'articolo 2495 del codice civile, al comma secondo, antepone al vecchio testo (del corrispondente originario articolo 2456, stesso codice), che prevede le azioni dei creditori insoddisfatti nei confronti di soci e liquidatori, la proposizione "ferma restando l'estinzione della società":

"in virtù dell'art. 2495 comma 2 c.c. così come modificato dal d.lg. n. 6 del 2003 ed in vigore dal 1 gennaio 2004 sostituendo il previgente art. 2456 c.c., dopo la cancellazione della società, la stessa si estingue indipendentemente dall'esaurimento o meno del procedimento di liquidazione e dal persistere o meno di debiti o crediti sociali. Detta previsione, avendo portata innovativa e non interpretativa, vale solo per l'avvenire, pertanto, con riferimento alle cancellazioni avvenute prima del 1/1/2004 è da tale data che deve comunque ritenersi avvenuta l'estinzione della società (Nel caso di specie, il g.o. dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento per responsabilità del costruttore-venditore spiegata nei confronti di soggetto giuridico dichiarato estinto)" (Trib. Piacenza 14.4.2011, n. 313, Redazione Giuffrè, 2011, conforme, con la dizione "anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti": Trib. Monza 18.1.2011, Redazione Giuffrè, 2011, conforme: Cass. civ., Sez. U., 22.2.2010, n. 4061, FI, 2011, 5, 1498, conforme, con la dizione "anche se titolare di rapporti giuridici attivi o passivi": Trib. Roma 11.5.2009, VN, 2009, 3, 1463),

in tal modo, il legislatore della riforma ha chiaramente manifestato la volontà di stabilire che la cancellazione – che può avvenire anche qualora la società sia impegnata in contesa giurisdizionale:

"ai sensi del nuovo testo dell'art. 2495 c.c., la cancellazione della società dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo della estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti. In particolare, anche la società che si cancelli in corso di giudizio si estingue con conseguente carenza di legittimazione del liquidatore a far valere, dopo suddetta cancellazione, crediti di pertinenza della società" (App. Milano, sez. I, 20.11.2007, GM, 2008, 4, 1042),

produce l'effetto costitutivo della estinzione irreversibile della società, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti:

"tale volontà è implicitamente confermata dalla previsione che i creditori insoddisfatti possono, entro un anno dalla cancellazione, notificare presso l'ultima sede della società la domanda proposta nei confronti di soci e liquidatori" (App. Milano, sez. I, 5.12.2007, GM, 2008, 7-8, 1938).

Si confronti, a recente conferma dell'esposto principio, la seguente pronuncia, dove la Suprema Corte ribadisce come, secondo quanto previsto dall'art. 2495, secondo comma, c.c. (applicabile, tra l'altro, anche alle cooperative, in virtù del rinvio disposto dall'art. 2519 c.c.), lo scioglimento della società non ne determini l'estinzione, la quale consegue invece alla cancellazione dal registro delle imprese, ammessa a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione:

"in materia di cancellazione delle società, sia di capitali che di persone, se la stessa si è verificata in data successiva all"entrata in vigore dell"art. 4 Dlgs n. 6/2003 – che riformulando l"art. 2495 comma 2 c.c. ha attribuito efficacia costitutiva all"adempimento della cancellazione dal registro delle imprese – questa produce l"immediata estinzione della società, a prescindere dall"esaurimento o meno dei rapporti giuridici ad essa facenti capo" (Trib Busto Arsizio, 02/10/2012, www.delure.it).

Solo con la cancellazione, dunque, viene meno la soggettività dell'ente, e con essa la sua capacità processuale, nonché la legittimazione attiva e passiva dei suoi organi, la quale, relativamente ai processi in corso, si trasferisce ai singoli soci: questi ultimi, infatti, a seguito della estinzione, divengono non solo responsabili nei confronti dei creditori sociali per i crediti rimasti insoddisfatti, nei limiti delle somme da loro riscosse nel bilancio finale di liquidazione, ma anche partecipi della comunione sui beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, con la conseguente configurabilità di una successione a titolo universale che da luogo, sul piano processuale, all'applicabilità dell'art. 110 c.p.c.:

"prima della cancellazione, invece, la legittimazione processuale spetta unicamente ai liquidatori ai quali l'assemblea della società abbia attribuito la rappresentanza della stessa, ai sensi dell'art. 2487 c.c., verificandosi, per effetto dell'iscrizione della nomina nel registro delle imprese, la cessazione dalla carica degli amministratori ed il subingresso dei liquidatori nei relativi poteri" Cass. civ., sez. I, 15/10/2012, n. 17637, DeG, 2012.

D'altra parte, si rammenti che, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2490 del codice civile, qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il cd. "bilancio in fase di liquidazione" (cfr. capitolo diciannovesimo del volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON), la società è cancellata d'ufficio, dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile e

"il termine annuale, previsto dall'art. 10 legge fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, nell'ipotesi della società cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.c., decorre dalla data di iscrizione nel registro delle imprese del decreto di cancellazione" (Cass. civ., sez. I, 10/04/2012, n. 5655, GCM 2012, 4, 468).

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film