Con il provvedimento in oggetto la Suprema Corte ribadisce quell"orientamento costante nell"affermare l"irripetibilità delle somme che il coniuge ha percepito in forza di precedenti provvedimenti non definitivi a titolo di mantenimento.
Su richiesta concorde delle parti, dovendo l"uomo sostenere delle ingenti spese per la ristrutturazione dell"immobile ove si era trasferito ed essendo deceduta la di lei madre con conseguente modifica della situazione patrimoniale in cui ella versava, il Tribunale escludeva qualsivoglia obbligo di contribuzione al mantenimento della ex partner a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Non soddisfatto, tuttavia, il ricorrente chiedeva alla donna la restituzione di quanto da ella percepito a partire dalla sentenza di separazione.
La Cassazione, investita della questione, rigetta il ricorso e afferma il principio in base al quale "la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e debba presumersi, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale".