-  Santuari Alceste  -  19/05/2017

Società partecipate e azione di responsabilità: giurisdizione del g.o. – Cass. 11983/17 – Alceste Santuari

Il g.o. è competente a decidere la controversia sull'azione di responsabilità promossa nei confronti di un amministratore unico di una società partecipata da enti pubblici

La Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Puglia ha esercitato azione risarcitoria per danno erariale nei confronti dell"amministratore unico e dirigente di una s.r.l. totalmente partecipata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che gestisce trasporto pubblico su ferrovia ed anche mediante autolinee. In ragione della configurazione in house providing della società, dei poteri riconosciuti al socio pubblico e alla rilevanza dell"attività svolta nei confronti del medesimo socio pubblico, la Procura ha dunque ritenuto la s.r.l. in parola un ente pubblico, sul quale dunque la Corte dei Conti è competente.

In relazione a questo giudizio, è stato chiesto che le sezioni unite dichiarino il difetto della giurisdizione contabile, in favore di quella del giudice ordinario. Contraria la Procura contabile.

La Corte di Cassazione, SS.UU., con sentenza 15 maggio 2017, n. 11983 ha statuito quanto segue:

-) la Corte dei conti non é il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici;

-) il legislatore riconosce alle società in mano pubblica lo statuto delineato dal diritto societario, cui consegue l'assoggettamento delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria;

-) all"epoca dei fatti contestati era in vigore il d.l. n. 95 del 2012, articolo 4, comma 13, (cd. spending review, poi abrogata dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175), che conteneva una norma generale di rinvio alla disciplina codicistica: "le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina dettata dal codice civile in materia di società di capitali";

-) nella società di diritto privato a partecipazione pubblica, il pregiudizio patrimoniale arrecato dalla mala gestio dei suoi organi sociali di norma non integra il danno erariale, in quanto si risolve in un vulnus gravante in via diretta esclusivamente sul patrimonio della società, soggetta alle regole di diritto privato e dotata di autonoma e distinta personalità giuridica rispetto ai soci;

-) l'azione di responsabilità per danno erariale si configura sia quando l'azione di responsabilità miri al risarcimento di un danno che - come nel caso del danno all'immagine - sia stato arrecato al socio pubblico direttamente, e non come mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale conseguente al danno arrecato alla società, sia nei confronti di chi, essendone incaricato, non abbia esercitato i poteri ed i diritti sociali spettanti al socio pubblico al fine d'indirizzare correttamente l'azione degli organi sociali o di reagire opportunamente agli illeciti da questi ultimi commessi (cfr., Cass., sez. un., ord. 12 ottobre 2011, n. 20941; ord. 3 maggio 2013, n. 10299 e 27 ottobre 2016, n. 21692);

-) il trasporto ferroviario in generale, e quello locale esercitato da aziende già istituite in gestioni commissariali governative in particolare, è caratterizzato dalla progressiva apertura del servizio alle regole della concorrenza, anche sulla spinta del diritto europeo;

-) da ciò discende l"impossibilità di ricondurre l"impresa ferroviaria delineata dal legislatore nazionale all'ente pubblico o anche alla società in house;

-) la fisionomia societaria è deducibile dalle previsioni statutarie che riflettono la governance tipica delle società di capitali e l"assunzione del rischio da parte della società medesima;

-) la società non modifica la propria natura di diritto privato in ragione degli stanziamenti di fondi pubblici a suo favore.

In ultima analisi, la Corte di Cassazione ha confermato la competenza del giudice ordinario a definire la controversia in materia di responsabilità promossa nei confronti dell'amministratore unico di una società partecipata da enti pubblici (nella specie, una società ferroviaria). E ciò perché le SS.UU. hanno riconosciuto come indubitabile la conformazione privatistica della società in questione, della quale va esclusa la natura di ente pubblico, in forza sia della sua struttura organizzatoria e delle sue modalità operative. Pertanto, deve essere esclusa la giurisdizione contabile.




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