-  Bianchi Deborah  -  22/03/2015

SMS PROVA DEL TRADIMENTO. E' RAPINA OTTENERLI PERQUISENDO IL CELLULARE DELLA EX - Cass. Pen. n. 11467/15 - Deborah BIANCHI

La Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 11467/15 depositata il 19 marzo 2015 ha stabilito il seguente principio di diritto:

"Nel delitto di rapina sussiste l'ingiustizia del profitto quando l'agente, impossessandosi della cosa altrui (nella specie un telefono cellulare), persegua esclusivamente un'utilità morale, consistente nel prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa abbia ricevuto da altro soggetto, trattandosi di finalità antigiuridica in quanto, violando il diritto alla riservatezza, incide sul bene primario dell'autodeterminazione della persona nella sfera delle relazioni umane".

Il caso sotteso alla pronunzia si riferisce all'ex fidanzato che, certo di essere stato lasciato a causa della relazione con un altro, si reca a casa della ex ragazza e entrando forzatamente in casa si impossessa con violenza del suo cellulare per verificare la presenza di SMS rivelatori del tradimento. La Procura assume il caso individuando varie ipotesi di reato puntualmente confermate dal Tribunale di Barletta 16.10.2006 che condanna l'imputato per tentata violenza privata, violazione di domicilio con lesioni personali e rapina. La decisione viene impugnata fino a giungere in Cassazione.

La tesi dell'imputato si fonda sull'assenza del carattere dell'ingiustizia nella condotta assunta in quanto eseguita per provare il pregiudizio subito ovvero il tradimento della ex fidanzata. "Nel caso di specie il ricorrente riconosce di aver agito per perseguire un'utilità di carattere morale (non patrimoniale), sottraendo il telefono cellulare alla ex fidanzata, ma contesta il carattere ingiusto di tale utilità, osservando che l'azione dell'imputato e' stata finalizzata esclusivamente a dimostrare al padre della sua ex fidanzata, attraverso i messaggini telefonici, i tradimenti perpetrati dalla figlia e dunque l'esistenza di una relazione con un altro uomo "sicche' l'intento del prevenuto e' stato quello non già di conseguire un profitto ingiusto, bensì di dimostrare al genitore della sua ragazza l'ingiustizia e la scorrettezza del comportamento tenuta dalla figlia". (Cass. Pen. n. 11467/15).

Gli Ermellini non possono accogliere questa tesi in quanto l'assunzione della prova "adulterina" e' avvenuta con modalità assolutamente illecite e offensive di valori tutelati dall'art. 2 Cost. come il diritto all'autodeterminazione e il diritto alla riservatezza. Inoltre e' stato perfettamente integrato anche il requisito dell'utilità dell'ingiusto profitto richiesto dal reato di rapina. La fattispecie criminosa infatti dev'essere interpretata comprendendo sia utilità patrimoniali sia utilità non patrimoniali. Nel nostro caso si tratta di utilità morale (non patrimoniale) ovvero quella di provare il tradimento subito: "secondo un indirizzo consolidato di questa Corte, nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale" (Cass. Pen. n. 11467/15).  

La fattispecie in parola sottende una questione di grande attualità: l'assunzione della prova in modo legittimo nel mondo digitale degli smartphone. Il cellulare ormai e' la nostra piccola centrale operativa. Da qui partono gli input della nostra vita quotidiana: puoi ordinare la spesa a domicilio; pagare le bollette; chiacchierare con gli amici; scambiarti foto o SMS amorosi. Entrare in possesso del telefonino altrui significa accedere alla sua routine. Da qui l'importanza dell'acquisizione di queste scatole elettroniche ai fini probatori. Nell'ambito dei tradimenti, il cellulare dovrebbe essere il primo terreno probatorio da acquisire. Tuttavia questo mezzo istruttorio dev'essere oggetto di una formale richiesta al Giudice ad esempio in sede di sequestro probatorio. Non e' ammessa l'assunzione diretta da parte del privato in quanto costituirebbe una violazione ancor più grave di quella che si vuol dimostrare.

Il consiglio pratico dunque: quando si vuole portare sul tavolo del Giudice una prova "da cellulare" occorre sempre chiederne l'assunzione in modo legittimo. Evitare le soluzioni "fai da te".




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