-  Ricc√≤ Riccardo  -  24/02/2016

SICUREZZA SUL LAVORO ED OBBLIGHI DATORIALI – Cass. pen. 4325/2016 – Riccardo RICCÒ

Non ci sono scusanti, nemmeno di ordine economico-finanziario, che tengano.

L"ente datoriale è senza possibilità di deroghe obbligato ad apprestare, a tutela dei lavoratori, i migliori presidi di sicurezza del lavoro noti (alla stregua della "cutting head technology").

Non coglie nel segno la difesa per cui, disponibile sia un presidio "minore" (pur storicamente sufficiente a garantire l"incolumità della generalità dei lavoratori), sia uno "maggiore", solo un apprendista – pretesamente inesperto – avvalsosi inopinatamente del presidio "minore", è incorso in infortunio.

Quando, infatti, siano disponibili più sistemi di prevenzione di eventi dannosi, l"imprenditore è tenuto ad adottare quello più idoneo a garantire un maggior livello di sicurezza: va in ogni caso preferito quello sul quale incida meno la scelta discrezionale del lavoratore, "considerato che è pur sempre possibile e non imprevedibile una errata opzione".

Cass. pen., sez. IV, 2 febb. 2016, n. 4325, Pres. Brusco, Rel. Izzo.




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