Non ci sono scusanti, nemmeno di ordine economico-finanziario, che tengano.
L"ente datoriale è senza possibilità di deroghe obbligato ad apprestare, a tutela dei lavoratori, i migliori presidi di sicurezza del lavoro noti (alla stregua della "cutting head technology").
Non coglie nel segno la difesa per cui, disponibile sia un presidio "minore" (pur storicamente sufficiente a garantire l"incolumità della generalità dei lavoratori), sia uno "maggiore", solo un apprendista – pretesamente inesperto – avvalsosi inopinatamente del presidio "minore", è incorso in infortunio.
Quando, infatti, siano disponibili più sistemi di prevenzione di eventi dannosi, l"imprenditore è tenuto ad adottare quello più idoneo a garantire un maggior livello di sicurezza: va in ogni caso preferito quello sul quale incida meno la scelta discrezionale del lavoratore, "considerato che è pur sempre possibile e non imprevedibile una errata opzione".
Cass. pen., sez. IV, 2 febb. 2016, n. 4325, Pres. Brusco, Rel. Izzo.