-  Bedeschi Ilaria  -  29/04/2012

SI ALLINDENNIZZO PER IL DANNO DA VACCINAZIONE NON OBBLIGATORIA – Cort. Cost. 107/2012 – Ilaria BEDESCHI

TUTELA E DIRITTO ALLA SALUTE

Una coppia di genitori adiva il Tribunale di Ancona al fine di chiedere la soddisfazione del danno che era stato causato alla loro figlia dalla somministrazione di un vaccino consigliato ma non obbligatorio. Nella specie, si trattava di vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite (che fanno parte delle c.d. sette malattie). Il giudice ricorreva in sede costituzionale con riferimento all"articolo 1 primo comma della legge 25 febbraio 1992, n.210 titolata "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati", nella parte in cui non prevede che il diritto all"indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge e alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all"integrità psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione, non obbligatoria, ma raccomadata, contro il morbillo, la rosolia e la parotite. Tale esclusione sarebbe inficiata, stando al Tribunale, da una possibile doglianza con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.

In quale quadro normativo s"inserisce la richiesta dei genitori?

L"articolo 32 della Costituzione è deputato alla tutela della salute quale diritto inviolabile; l"articolo 117 della stessa Carta inserisce la tutela della salute all"interno della ripartizione tra competenze statali e regionali.

Vi è poi la legge 210/92 che, dopo essersi resa necessaria in seguito ad alcune pronunce costituzionali, ha avuto il compito di rispettare il disposto di cui all"articolo 32 e, soprattutto, al dualismo (quasi manicheismo) tra il diritto all"autodeterminazione e l"obbligatorietà, imposta dallo Stato, talvolta presente all"interno del sistema nazionale di profilassi sociale.

La decisione, che definisce il giudizio di legittimità costituzionale, è riuscita a spiegare in maniera chiara e luminosa, i vari elementi di cui si compone e scompone l"articolo 32 accordando poi, in maniera aderente, la sentenza alla parafrasi.

OBBLIGATI DALLO STATO

Presupposto per l"applicazione soggettiva dell"indennizzo, previsto dalla legge 210, è che il vaccino abbia natura obbligatoria, vale a dire che sia direttamente previsto dal piano sanitario nazionale.

Tale dovere all"indennizzo discende dalla deroga al secondo comma dell"articolo 32 della Costituzione, il quale dispone che "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge". Ora, appare evidente che la sopportazione delle conseguenze negative di attività promosse o gestite dallo Stato, per la tutela della salute pubblica, non debbano ricadere sul soggetto danneggiato.

Nel quadro di un obbligo, il limite posto si riferisce all"autodeterminazione dell"individuo. Per meglio dire: lo Stato, obbligando un soggetto a sottoporsi ad un trattamento sanitario (quindi in deroga al divieto costituzionalmente posto), limita la sua capacità di autodeterminazione (ad esempio nella scelta di una somministrazione piuttosto che un"altra). Tale sacrificio imposto, non ha solo una rilevanza in sede d"indennizzo, ma più in generale nell"affidamento in cui i cittadini confidano. Ma si pensi agli interessi delle case farmaceutiche, ai protocolli e alle linee guida per i controlli oppure ai consulenti. Se siano del tutto indipendenti non è dato saperlo.

RACCOMANDATI DALLA PUBBLICITÀ (INGANNEVOLE?)

È sul vaccino raccomandato, e non obbligatorio, che si fonda il giudizio in oggetto.

A sostegno del ricorso per la censura, vi sarebbe l"altra parte del primo comma dell"articolo 32 Cost. il quale prevede che la tutela della salute non è solo diritto dell"individuo, ma è anche interesse della collettività. Ora, come si unisce la libertà rilasciata nel caso di vaccino "solo" consigliato con l"interesse collettivo?

La Corte risponde utilizzando due elementi: il principio solidaristico e il (buon vecchio) criterio del bilanciamento. Irrazionale sarebbe, infatti, un diritto che non utilizzasse una sorta di valutazione "caso per caso".

Proprio per queste specificazioni risulta chiaro che il termine"consigliato" ha una valenza qualificata poiché deriverebbe, anche se indirettamente, da una pubblicità di natura pubblica.

Si legge nella sentenza che i genitori avevano deciso per la somministrazione di quel farmaco a causa di una campagna di sensibilizzazione fortemente incentivata dalle pubbliche autorità. In presenza di continue campagne di comunicazione a favore di una determinata vaccinazione è naturale che si sviluppi un clima di affidamento nei confronti di quanto raccomandato restando poi indifferente, da un lato, il fatto che l"adeguamento derivi da obbligo o persuasine e, dall"altro, che lo si faccia per evitare una sanzione o per aderire ad un invito.

Proprio a causa di questo "clima catastrofico", si comprende la conclusione formulata dalla Corte. I genitori hanno optato per il vaccino non solo per tutelare la salute della propria figlia ma anche per evitare che vi fossero contagi o epidemie (principio solidaristico).

Proprio dal connubio tra solidarietà e bilanciamento ne deriva che «In un contesto di irrinunciabile solidarietà la misura indennitaria appare per se stessa destinata non tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo: sarebbe, infatti, irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono uniformati».

La Corte dichiara l"illegittimità costituzionale dell'articolo 1 primo comma della legge 25 febbraio 1992, n. 210 nella parte in cui non è previsto l"indennizzo nei confronti di coloro i quali abbiano subito le  conseguenze previste dalla medesima legge a seguito di vaccinazioni contro il morbillo, la parotite e la rosolia.




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