-  Caporale Sabrina  -  18/02/2014

SEQUESTRO CONSERVATIVO: CHIARIMENTI DALLA CASSAZIONE. – Cass. 7046/14 – Sabrina CAPORALE

Con ordinanza del 4 marzo 2013 il Tribunale di Firenze ha confermato, in sede di riesame, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze in composizione collegiale con la quale era stato disposto il sequestro conservativo nei confronti di un uomo, imputato dei reati di associazione per delinquere "con l'aggravante della transnazionalità e di fabbricazione e immissione in commercio di ingenti quantitativi di prodotti di pelletteria con marchio contraffatto" (art.473 c.p.).

Nella specie, il giudice cautelare rilevava che "il danno costituito dalla pluriennale immissione in commercio o comunque in circolazione su scala mondiale di ingenti quantitativi di prodotti di pelletteria recanti il marchio (...) aveva comportato per il titolare dei diritti di privativa quanto meno il conseguimento di minori ricavi e lo sviamento della clientela, nonché la compromissione dell'immagine commerciale, tenuto conto degli standard qualitativi raggiunti e della cura dedicata anche al confezionamento dei prodotti il cui prezzo di vendita non si discostava di molto da quelli originali ".

Ebbene, avverso la predetta ordinanza, proponeva ricorso per Cassazione, l'imputato, tramite proprio difensore di fiducia, deducendo in primo luogo, "la violazione degli artt. 316 cod. proc. pen. e 125 d.lgs. n. 30 del 2005 (codice di proprietà industriale) non essendo stati indicati gli elementi concreti in base ai quali era stata effettuata la determinazione del quantum oggetto di sequestro; (...) determinazione, peraltro, effettuata in via equitativa e senza indicare quanti fossero, anche in via approssimativa o presuntiva, i beni con marchio contraffatto e il ricavo della loro vendita".

In secondo luogo, la "violazione degli artt. 125 e 316 cod. proc. pen. nella parte in cui è stato ravvisato il periculum in mora, in mancanza di elementi concreti e specifici circa la prevedibile mancanza o dispersione dei beni dell'imputato. L'esercizio a livello internazionale della condotta illecita – diceva il ricorrente - non giustifica il sequestro conservativo (...)".

Terzo e ultimo motivo di impugnazione, la "violazione dell'art. 316-bis cod. proc. pen. per esser stato il sequestro conservativo, disposto in assenza di un effettivo periculum in mora e comunque, sovrabbondante rispetto alle reali esigenze del danneggiato, andandosi, peraltro, ad aggiungere ad un esteso sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari ai sensi degli artt. 321 comma 2 c.p.p. e 474-bis cod. pen. su numerosi beni di proprietà dell'imputato (...)".

Così formulato, la Cassazione si pronunciava sul ricorso, dichiarandone il rigetto.

Quanto al primo motivo, osservava: "non è (...) necessario che l'importo del credito da garantire con sequestro conservativo sia determinato, essendo sufficiente che esso sia determinabile con qualche approssimazione (Cass. sez. V 8 maggio 2005 n.28268; Sez. Un. 26 giugno 2002 n. 34623). Non diversamente, non è necessaria una stima puntuale dei beni sottoposti alla relativa cautela, essendo sufficiente una valutazione complessiva, di natura sintetica, del valore degli stessi, in relazione al presumibile danno arrecato agli istanti (Cass. sez. V 25 giugno 2010 n.35525)".

In merito, poi, alla contestata sussistenza del pericolo in mora, questo -aggiunge la Corte -"deve essere alternativamente valutato in riferimento all'originaria inadeguatezza o insufficienza del patrimonio dell'imputato in relazione all'ammontare delle pretese risarcitorie e del complesso dei crediti che gravano su tale patrimonio, tale da evidenziare la necessità di assicurare un privilegio ai creditori da reato, ovvero all'insorgenza di un rischio di dispersione o diminuzione della garanzia patrimoniale, capace di determinare, in riferimento ai medesimi parametri in precedenza indicati, l'esigenza di applicare un vincolo reale idoneo ad assicurarne la conservazione anche con riferimento ad una situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi ed univoci, di depauperamento del patrimonio del debitore". (Cass. sez. II 21 settembre 2012 n. 44148; sez. VI 15 marzo 2012 n.20923,; sez. VI 26 novembre 2010 n. 43660, i; sez. V 16 febbraio 2010 n.11291).

Una riflessione, infine, anche sulla coesistenza del sequestro preventivo e conservativo sui medesimi beni dell'imputato. Ebbene, afferma la Corte: "le finalità e le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono di per sé idonee a realizzare quelle proprie del sequestro conservativo, sicché è ammissibile non solo la coesistenza dei due sequestri sugli stessi beni, ma anche il succedersi nel tempo dei vincoli reali, sempre che ne ricorrano i presupposti di applicazione (Cass. sez. VI 16 marzo 2011 n. 13142; sez. V 23 maggio 1995 n.1432). Peraltro la ratio sottesa al sequestro conservativo è essenzialmente quella recuperatoria di crediti, pubblici o privati ed ha una portata operativa che travalica gli ambiti del tradizionale sequestro preventivo, ma anche quelli del sequestro funzionale alla confisca di valore".




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