-  Mazzon Riccardo  -  13/06/2013

SCUOLA E RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE DIDATTICO E DEL SUPPLENTE: SONO PRECETTORI? - Riccardo MAZZON

Il secondo comma dell'articolo 2048 del codice civile (circa la portata della norma, configurante mera inversione dell"onere della prova e non un vero e proprio caso di responsabilità oggettiva, si veda amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012), dispone come i precettori

"l'espressione precettore è sorpassata ed arcaica e pertanto deve essere adattata, nell'interpretazione giudiziale alla realtà odierna" Visintini, Trattato breve della responsabilità civile, Padova, 1996, 612

- è stato, ad esempio, escluso che possa essere qualificato tale il soggetto, non dipendente dell'istituto scolastico, occasionalmente intervenuto, in rappresentanza del Coni, alla premiazione delle gare ginniche di fine anno degli alunni di una scuola elementare, nel corso delle quali uno degli scolari era stato ferito da un sasso scagliato da un compagno:

"ai sensi dell'art. 2048, comma 2, c.c., va qualificato precettore il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sia nell'ambito di una struttura scolastica (come avviene per i maestri), sia in virtù di un autonomo rapporto privato (quale è quello che intercorre con un institore), sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere continuativo e non sia, quindi, meramente saltuario" (Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2003, n. 11241, GCM, 2003, 7-8 – conforme, nel senso che nella nozione di precettore, di cui all'art. 2048, comma 2, c.c., rientrano i maestri e gli insegnanti in genere e, quindi, anche gli insegnanti di scuola media statale: App. Milano 7 marzo 1980, AC, 1980, 704) -,

e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono da ritenersi responsabili, del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza;

"i precettori sono responsabili ex art. 2048 c.c. del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza e sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (Trib. Milano 3 giugno 1985, FP, 1985, I, 376),

anch'essi, sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (si confronti, a tal proposito, la seguente pronuncia, secondo la quale, perché possa ritenersi sussistente un tal genere di responsabilità, è necessario che il fatto sia prevedibile, in quanto ciò che è imprevedibile è anche, per definizione, non prevenibile:

"l'art. 2048 c.c. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto dal minore; i soggetti indicati nella citata norma sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto, cosicché, perché possa ritenersi sussistente un tal genere di responsabilità, è necessario che il fatto sia prevedibile, in quanto ciò che è imprevedibile è anche, per definizione, non prevenibile" (Trib. Gela 11 gennaio 2007, Mer, 2007, 25 - conforme, con la precisazione che il risarcimento del danno morale soggettivo può essere concesso anche quando, corrispondendo la fattispecie alla previsione di una determinata figura di reato, la responsabilità è ritenuta per effetto di una presunzione di legge (nella specie responsabilità del precettore) Trib. Bari, sez. III, 31 marzo 2006, n. 918, CM, 2006, 8-9, 1010) -.

Nell'ottica che ci occupa, è sin d'ora opportuno chiarire come il direttore didattico, per la sua attività meramente amministrativa, di organizzazione e di controllo degli insegnanti, deve considerarsi non un precettore, bensì un organo interno dell'amministrazione della scuola; egli, in effetti, coadiuva l'attività del provveditore agli studi:

"in tema di responsabilità del precettore per i danni subiti dall'allievo nel tempo in cui è a lui affidato, il direttore didattico, per la sua attività meramente amministrativa, di organizzazione e di controllo dei maestri, deve considerarsi non un precettore, bensì un organo interno dell'amministrazione della scuola pubblica primaria, il quale coadiuva l'attività del provveditore agli studi, senza che in contrario possa addursi - a seguito dell'avvenuta abrogazione (per effetto dell'art. 12 della l. 24 settembre 1971 n. 820) dell'art. 329 del regolamento approvato con r.d. 26 aprile 1928 n. 1297, sul potere del direttore di nominare supplenti, e dell'entrata in vigore del d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 3, sul trasferimento alle regioni di competenze amministrative già proprie di organi centrali e periferici operanti nel settore scolastico (disciplinate, dalla reg. Lombardia con la l. 6 giugno 1972 n. 13), nonché dell'art. 9 del d.l. 17 gennaio 1977 n. 2, sulla sospensione dell'assunzione di personale una - colpa del direttore consistente nel non avere provveduto a disporre supplenze idonee a fronteggiare le necessità della scuola" (Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1994, n. 5663, GCM, 1994, 6). 

Rientra, invece, a pieno titolo nella figura del precettore il c.d. supplente, in quanto la responsabilità di un insegnante, per i fatti dannosi cagionati dagli allievi sottoposti alla sua sorveglianza, non è esclusa dal carattere non continuativo - ma saltuario ed occasionale - dell'affidamento degli alunni, avvenuto, per esempio, proprio per supplenza del titolare della classe,

"permanendo in tal caso l'obbligo della vigilanza, la quale, per quanto concerne in particolare le scuole elementari, deve assumere il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori, come prescritto dall'art. 350 r.d. 26 aprile 1928 n. 1297" (Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1980, n. 516, GCM, 1980, 1).

 

 




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