-  Venchiarutti Angelo  -  19/10/2007

SCELTE DI CURE E INCAPACITÀ (nota a Cass. 16 ottobre 2007, n. 21480) - Angelo VENCHIARUTTI



Proprio l’ordine normativo della nuova disciplina pare riecheggiare, per certi versi, nella decisione della Corte, allorché si orienta a tracciare i contenuti dell’intervento del “rappresentante legale” nell’ambito di un atto di carattere personalissimo. 

Ecco le direttive che la prima sezione formula considerando anche i percorsi seguiti, in altri ordinamenti, nelle controversie in ordine alla sospensione delle cure: “ Ad avviso di questo Collegio, il carattere personalissimo del diritto alla salute dell’incapace comporta che il riferimento all’istituto della rappresentanza legale non trasferisce sul tutore, il quale è investito di una funzione di diritto privato, un potere incondizionato di disporre della salute della persona in stato di totale e permanente incoscienza. Nel consentire al trattamento medico o nel dissentire dalla prosecuzione dello stesso sulla persona dell’incapace, la rappresentanza del tutore è sottoposta a un duplice ordine di vincoli: egli deve, innanzitutto, agire nell’esclusivo interesse dell’incapace; e, nella ricerca del best interest deve decidere non “al posto” dell’incapace né per l’incapace, ma “con” l’incapace: quindi ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalla sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche”. 




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