-  Cardani Valentina  -  28/07/2014

RITO FORNERO: PROCEDIMENTO BIFASICO O MEZZO DI IMPUGNAZIONE? - Cost., 205/14 – V. CARDANI

Quale natura assume il giudizio di opposizione nel caso di applicazione del rito Fornero?

Secondo il rito introdotto dalla lg. 92/2012, infatti, il procedimento relativo a cause di lavoro – nel caso di licenziamenti rientranti nell"ambito di applicazione dell"art. 18 St. Lav. – si articola in due fasi: una prima fase, d"urgenza, che prevede un accertamento sommario delle ragioni delle parti e si conclude con ordinanza, ed una seconda fase, di opposizione, volta ad instaurare in procedimento vero e proprio che si conclude con sentenza.

Ebbene, la fase di opposizione costituisce meramente una seconda fase di un procedimento unitario, che appunto, si articola in due momenti, di cui uno soltanto eventuale, oppure costituisce un vero e proprio strumento impugnatorio?

In questo secondo caso, è da ritenersi costituzionale l"assegnazione della decisione sull"opposizione allo stesso giudice che ha deliberato nella prima fase oppure si è di fronte ad un caso di obbligo per il giudicante di astenersi?

Questi, in sintesi, i quesiti rimessi alla Corte Costituzionale.

La vicenda che ha condotto alla rimessione del quesito alla Consulta, riguarda il caso di una lavoratrice reintegrata nel posto di lavoro per il tramite di un"ordinanza pronunciata nella prima fase del cd. rito Fornero.

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la q.l.c.,dal momento che lo stesso giudice remittente riconosceva la duplice lettura della norma, utilizzando così lo strumento dell"incidente di costituzionalità in modo "distorto" soltanto per veder riconosciuta una propria interpretazione della normativa.




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