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Società editrice condannata al risarcimento dei danni da diffamazione,
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Il profitto dell'autore dell'illecito (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 8137/20; depositata il 23 aprile) rileva nella determinazione del rimedio quando è realizzato sfruttando indebitamente un diritto altrui di natura proprietaria o che consente al titolare il godimento o lo sfruttamento del bene indebitamente sottratto (lo sfruttamento) dal terzo per suo personale profitto.
In sostanza, l'arricchimento conta ai fini risarcitori se è frutto di una particolare condotta: quella di sfruttamento indebito di beni o risorse altrui.