-  Tenuta Marco  -  31/12/2016

Ricorribilità dei provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale – Cass. n. 23633/2016 - Marco TENUTA

La I Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 23633 del 21 novembre 2016, ha modificato radicalmente il proprio orientamento giurisprudenziale inerente la materia dei ricorsi in Cassazione in riferimento ai provvedimenti riguardanti i minori, in particolare quelli ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale.

Il tema specifico affrontato è dunque quello dell"ammissibilità o meno della possibilità di impugnare in Cassazione i provvedimenti ex artt. 330 c.c. [1] e 333 c.c. [2], anche se presi in via temporanea e urgente.

Il caso in questione nasce da un ricorso presentato da due genitori, dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, che hanno impugnato in Cassazione il provvedimento della Corte d"Appello che aveva dichiarato inammissibile il reclamo che essi avevano proposto avverso il decreto, nell"ambito del procedimento ex artt. 330 c.c. e 336 c.c. [3] attivato nei loro confronti dal Tribunale per i Minorenni, il quale aveva stabilito l"affidamento etero-familiare dei loro figli minori, collocati presso diverse famiglie e/o strutture e aveva disposto altre misure volte a fornire sostegno psicologico ai fratelli e a favorirne gli incontri anche con i genitori.

Inoltre la Corte adita in sede di reclamo ha affermato chiaramente che restavano ferme le determinazioni già assunte in precedenza, respingendo in questo modo, seppure in modo implicito, la richiesta dei genitori di ripristino della responsabilità genitoriale, da cui gli stessi erano stati dichiarati decaduti.

In tal senso la Corte d"Appello ha ribadito che i provvedimenti temporanei e urgenti presi ex artt. 330 c.c. e 333 c.c. in materia di affidamento di minori possono essere impugnati attraverso reclamo "esclusivamente nei limiti in cui siano idonei a produrre uno stabile pregiudizio nei confronti del genitore interessato e non anche nel caso, asseritamente ricorrente nella specie, in cui hanno natura meramente temporanea e sono destinati ad essere assorbiti nel decreto conclusivo del procedimento, esso si incondizionatamente reclamabile ai sensi dell"art. 739 c.p.c.". [4]

Ebbene gli Ermellini hanno accolto il ricorso succitato affermando che lo stesso è ammissibile ex art. 111, comma 7 della Costituzione [5] e, inoltre, hanno censurato e definito non corretta la prassi consueta dei Tribunali per i Minorenni di trattare i procedimenti ex artt. 330 c.c. e 333 c.c. senza soluzione di continuità ossia di fatto in modo indefinito fino al raggiungimento della maggiore età dei figli pregiudicati dalla condotta dei genitori, mantenendo sine die provvedimenti temporanei e urgenti.

Si tratta di un profondo cambiamento in quanto il prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato (fra le tante si vedano Cass. n. 15341/12; Cass. n. 8778/12; Cass. n. 7609/11; Cass. n. 11756/10; Cass. n. 14091/09; Cass. N. 11582/02; S.U. n. 729/99) prevedeva che l"impugnabilità in Cassazione dei provvedimenti succitati non fosse ammissibile in quanto si trattava di provvedimenti di natura non contenziosa all"interno di un procedimento di volontaria giurisdizione; inoltre tali provvedimenti, volti a disporre prioritariamente la tutela dell"interesse dei minori, erano privi del carattere della decisorietà e definitività in quanto erano revocabili o modificabili in qualsiasi momento.

Tale indirizzo era stato ben esplicitato dalla sentenza n. 17916/2012 della Suprema Corte, la quale aveva affermato che «i provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art. 317-bis c.c. [6], che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c. [7], che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art. 333 c.c., o che dispongano l'affidamento contemplato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 4, comma 2 [8], in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111 Cost., comma 7, neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito».

In sostanza la Suprema Corte aveva affermato che l"assenza dei caratteri di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato hanno determinato l"inammissibilità del ricorso.

Affinché si possa adire il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost infatti il provvedimento deve avere:
-carattere decisorio, ossia idoneità a produrre, con efficacia del giudicato, effetti di diritto sostanziale (estinzione, modifica o costituzione di situazione giuridiche) attraverso la verifica del contenuto della sentenza;
-carattere definitivo, cioè idoneità a incidere stabilmente sui diritti soggettivi delle parti senza che ne sia possibile la revoca o la modifica ovvero l"esperimento degli altri rimedi giurisdizionali.

Gli Ermellini, nella sentenza in esame, hanno motivato il cambio di orientamento specificando che quello precedente effettuava una precisa distinzione tra i provvedimenti ex artt. 330 c.c. e 333 c.c. da un lato, e quelli inerenti l"affidamento dei figli minori e le relative statuizioni economiche di cui agli artt. 337-bis c.c. [9] e seguenti dall"altro.

Nello specifico era esclusa la definitività, la decisorietà e dunque la possibile ricorribilità in Cassazione dei primi in favore dei secondi, rispetto ai quali era invece possibile ricorrere in sede di legittimità. La motivazione era basata sul fatto che gli artt. 337-bis c.c. e seguenti disciplinano la regolamentazione dell"esercizio della responsabilità genitoriale, mentre gli artt. 330 c.c. e 333 c.c., come già stabilito dalla Suprema Corte [10], incidono sulla decadenza, sospensione, limitazione e compressione della responsabilità genitoriale stessa e ciò avrebbe dunque impedito che i provvedimenti assumessero il significato di giudicato "rebus sic stantibus".

Tuttavia nella pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha chiarito che, come già rilevato parzialmente e in obiter in una recente sentenza della prima sez. civile [11] e in un"ordinanza della sesta sez. civile [12], "siffatto orientamento merita di essere superato, anche alla luce delle sopravvenute novità legislative", oltre al fatto che i procedimenti de potestate prevedono la presenza di parti processuali, l'assistenza tecnica e l'obbligo di audizione del genitore interessato.

La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto che i procedimenti in questione, seppure non abbiano una natura «prettamente contenziosa», tendono di fatto ad essere sempre più strutturalmente vicini a tale tipologia.

Gli Ermellini, infatti, hanno evidenziato che "Deve escludersi, tuttavia, che in essi sia preminente, o addirittura esclusiva, un"attività di controllo del giudice sull"esercizio della responsabilità genitoriale, che escluda la presenza di parti processuali fra di loro in conflitto: l"art. 336 c.c. (più volte novellato) stabilisce infatti quali sono i soggetti legittimati a promuovere il ricorso, prevede che genitori e minori siano assistiti da un difensore, sancisce l"obbligo di audizione del genitore contro il quale il procedimento è promosso. Non si dubita, poi, che il provvedimento adottato dal giudice sia immediatamente reclamabile, oltre che revocabile ad istanza del genitore interessato."

Inoltre l"argomento che appare dirimente rispetto alla questione de qua è che tali procedimenti vanno a incidere su diritti di natura personalissima di primario rango costituzionale, come stabilito anche dalla sentenza della Cassazione n. 12650/2015; di conseguenza essi sono assimilabili, almeno per quanto attiene a un profilo "pubblicistico", a quelli disposti dal Tribunale Ordinario nei provvedimenti inerenti la separazione dei coniugi (e dei conviventi) e il divorzio.

Oltre a ciò la sentenza n. 23633/2016 ha sottolineato che la legge n. 219/2012 [13] ha modificato l"art. 38 disp. att. c.c. [14], attribuendo al Tribunale Ordinario la competenza in materia di procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale nei casi in cui sia già pendente fra le parti stesse (cioè fra i genitori) un procedimento di separazione personale o di divorzio o un giudizio ai sensi dell"articolo 316 c.c. [15]

Nello specifico la sentenza summenzionata ha esplicitato che «va da ultimo rilevato che la l. n. 219/2012 ha modificato l"art. 38 disp. att. c.c. attribuendo alla competenza del giudice ordinario i procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale se sia già pendente fra le stesse parti (id est: fra i genitori) un provvedimento di separazione personale o di divorzio od un giudizio ai sensi dell"art. 316 c.c.».

In tal senso ne deriverebbe una ingiustificata disparità di trattamento sotto il profilo impugnatorio tra i diversi provvedimenti ossia «risulterebbe, allora, palesemente contraddittorio continuare ad operare una distinzione fra i provvedimenti assunti in sentenza dal giudice ordinario ai sensi dell"art. 337- bis e segg. c.c. e quelli assunti dal medesimo giudice, con la medesima sentenza, ai sensi degli artt. 330, 333 c.c., attribuendo solo ai primi e non anche ai secondi, attitudine di giudicato rebus sic stantibus» [16], seppure appare evidente che i diversi provvedimenti potrebbero essere modificati o revocati esclusivamente nei casi in cui vi sia "un provato mutamento della situazione di fatto".

Di conseguenza le medesime conclusioni possono essere tratte in riferimento a provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale emessi dal Tribunale per i Minorenni, in quanto la disparità di trattamento fra situazioni identiche non può trovare alcuna giustificazione nella speciale competenza attribuita a tale Organo Giurisdizionale.

Secondo la Suprema Corte, dunque, una volta che - come è avvenuto nel caso di specie - il Tribunale abbia dichiarato i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale (riservandosi comunque di monitorare la situazione dei minori e di stabilire eventualmente nuove condizioni per l"affidamento e/o per il collocamento), «il provvedimento assuma attitudine al giudicato rebus sic stantibus, non sia revocabile o modificabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi, e sia pertanto – dopo che la corte d"appello lo ha confermato, revocato o modificato in sede di reclamo – anche impugnabile con ricorso per Cassazione». [17]

Nel caso di specie quindi il decreto impugnato è stato cassato, con rinvio alla Corte d"Appello, sez. minori, in diversa composizione, per l"esame della domanda di revoca del provvedimento ablativo statuito dal Tribunale per i Minorenni.

Con la sentenza n. 23633 la Suprema Corte ha superato dunque il precedente orientamento secondo il quale i provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale non sarebbero impugnabili in Cassazione.

Ciò va inevitabilmente a incidere anche sul lavoro effettuato nei Servizi socio-sanitari su mandato dell"Autorità giudiziaria stessa, condizionando il lavoro svolto in quanto il possibile cambiamento o modifica in corso d"opera della "cornice giudiziaria" (il provvedimento dell"Autorità Giudiziaria), all"interno della quale si esplica un delicato lavoro relazionale anche in situazioni di alta conflittualità, necessita di un contesto e di un tempo definito che consenta di dare stabilità e certezza rispetto agli obiettivi progettuali che si vogliono raggiungere.

In tal senso, alla luce della sentenza succitata che si ritiene corretta e attesa da diverso tempo anche con riferimento alla censura della prassi dei Tribunali per i Minorenni di trattare i procedimenti ex artt. 330 c.c. e 333 c.c. senza soluzione di continuità, si ritiene che debbano essere contestualmente rafforzati anche all"interno del processo e del procedimento (seppure di volontaria giurisdizione) degli strumenti, quali la mediazione familiare, atti a preservare i legami e le relazioni familiari nel corso dei delicati processi separativi o in situazioni di elevata conflittualità familiare, al fine di tutelare l"interesse dei minori alla cui protezione i provvedimenti giudiziari e socio-sanitari sono in primis rivolti.

  

[1] L"art. 330 c.c. (Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli) recita:
"Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore."

[2] L"art. 333 c.c. (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli) recita:
"Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento."

[3] L"art. 336 c.c. (Procedimento) recita:
"I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore [, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge]."

[4] L"art. 739 c.p.c. (Reclami delle parti) recita:
"Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se e' dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo."

[5] L"art. 111 della Costituzione recita:
"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione."

[6] L"art. 317-bis c.c. (Rapporti con gli ascendenti) recita:
"Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma."

[7] L"art. 332 c.c. (Reintegrazione nella responsabilità genitoriale) recita:
"Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio."

[8] Legge 4 maggio 1983, n. 184: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149: "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell"adozione e dell"affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"

[9] L"art. 337-bis c.c. (Ambito di applicazione) recita:
"In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo."

[10] Corte di Cassazione n. 6863/2015 e n. 15341/2012.

[11] Corte di Cassazione n. 1746/2016 e n. 1743/2016.

[12] Corte di Cassazione n. 23633/2016.

[13] Legge 10 dicembre 2012, n. 219: "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali."

[14] L"art. 38 delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie recita:
"Sono di competenza del Tribunale per i Minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del Tribunale per i Minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.
Sono emessi dal Tribunale Ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa Autorità Giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il Tribunale competente provvede in ogni caso in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal Tribunale per i Minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di Corte di Appello per i Minorenni"
.

[15] L"art. 316 c.c. (Responsabilità genitoriale) recita:
"Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.
Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio."

[16] Corte di Cassazione n. 23633/2016.

[17] Corte di Cassazione n. 23633/2016.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film