-  Bucci Elisa  -  19/03/2016

RETRIBUZIONE E ASSEGNO LAVORI SOCIALMENTE UTILI: COMPATIBILITA: Cass. n. 5226/16 – Elisa BUCCI

Un lavoratore evocava in giudizio l"INPS affinchè venisse accertato il suo diritto alla percezione della somma di € 6523,72 erogate come assegno per lavori socialmente utili (ai sensi del Dlgs n. 468/1997) e che l"ente aveva richiesto in restituzione. 

Il Tribunale di prime cure rigettava la domanda obbligando il ricorrente a restituire la somma in quanto lo stesso nel frattempo aveva svolto attività di lavoro subordinato part time. La Corte d"appello confermava sostanzialmente la pronuncia di primo grado.

Con la sentenza che si allega, la Corte di Cassazione afferma che non sussiste incompatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili e la retribuzione ricevuta in base a contratto di lavoro subordinato se le prestazioni lavorative non interferiscono per orari e modalità con il lavoro socialmente utile.

Ratio dell"istituto è infatti quella di consentire lo svolgimento di attività lavorative compatibili dal punto di vista dell'orario di lavoro con l'espletamento di lavori socialmente utili.

La Corte pertanto accoglie il ricorso.




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