-  Mazzon Riccardo  -  25/07/2012

RESPONSABILITA' OGGETTIVA, RISARCIMENTO E ILLECITO - Riccardo MAZZON

Risulta impossibile, qualora s'intenda affrontare il problema a ragion veduta, discutere di responsabilità oggettiva (o semi-oggettiva) senza aver prima correttamente collocato l'istituto de quo nell'ambito del risarcimento tout court; e risulta, parimenti, improponibile ragionare in termini di "risarcimento" senza precedentemente aver almeno abbozzato lo stato dell'arte, attuttoggi esistente nel nostro ordinamento giuridico, in ambito di illecito (cfr., amplius, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012).

Storicamente, infatti, l'illecito configura concetto trasversale, capace di lambire tanto gli istituti ancorati al diritto prettamente civile, quanto quelli tipicamente penali ovvero collocati nel territorio del c.d. "diritto amministrativo".

A tal proposito, in effetti, l"illecito civile, l"illecito penale e l'illecito amministrativo nascono finalizzati alla realizzazione di ben distinti obiettivi: mentre, a ben vedere, attraverso l'istituto dell'illecito civile l"ordinamento intende tutelare la persona attraverso la riparazione complessiva del danno subito (da interessi privati), l'illecito penale individua violazioni dell"ordine generale, violazioni di tale gravità da richiedere un intervento statale, diretto alla punizione del colpevole.

"Il fallimento delle teorie che sono state enunciate per distinguere il torto penale da quello civile, induce a concludere che una diversità sostanziale non esiste. La distinzione è puramente estrinseca e legale: il reato è il torto sanzionato mediante la pena; l"illecito civile è quello che ha per conseguenza le sanzioni civili (risarcimento, restituzioni, ecc.). Insomma, è la natura della sancito juris quella che consente di stabilire se ci troviamo di fronte all"una o all"altra specie di torto.

Ciò non significa che la distinzione dipenda esclusivamente dall"arbitrio del legislatore. La scelta della sanzione, infatti, non avviene per puro capriccio, ma in base al criterio che più sopra abbiamo enunciato: la pena, essendo una sanzione onerosa anche per la comunità sociale, non viene adottata, se non quando i reggitori dello Stato ritengono che non se ne possa fare a meno; mentre, come già osservato, rispetto al risarcimento del danno essa presenta i caratteri della personalità, della necessaria determinatezza del precetto e della riserva di legge". (Antolisei 2000, 98).

Naturalmente, si danno ipotesi fattuali concrete, quale ad esempio l"omicidio, ove lo Stato riscontra l"esigenza di tutelare entrambi gli interessi, sia quello eminentemente pubblico e diretto alla punizione del colpevole (funzione sanzionatoria del diritto penale), sia quello meramente privatistico e diretto all"ottenimento del risarcimento (funzione reintegratoria e riparatoria del diritto civile):

"in tema di danno biologico, richiesto "iure hereditatis" (ma il discorso è identico per la richiesta di danno da perdita del diritto alla vita, detto anche danno tanatologico), la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere" (Cass. civ. 16 maggio 2006, n. 7632, GI, 2004, 495).

Ulteriormente, in argomento, si confronti la seguente recentissima pronuncia, riguardante la liquidazione dei danni (derivante da illecito extracontrattuale) in fattispecie configurante il reato di diffamazione a mezzo stampa:

"in sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da un illecito extracontrattuale (nella specie, diffamazione a mezzo stampa) il giudice, anche d'ufficio, deve tenere conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di una somma a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati. Non rileva, tuttavia, ai fini della detraibilità della provvisionale, l'effettiva riscossione o meno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli" Cassazione civile, sez. III, 24/03/2011, n. 6739 Caselli e altro c. Soc. europea di edizione Giust. civ. Mass. 2011, 3, 455.






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