-  Mazzon Riccardo  -  15/09/2015

RESPONSABILITA' MEDICA: QUANDO IL DANNO E' ARRECATO AL PAZIENTE DAL MEDICO CONVENZIONATO - Riccardo MAZZON

responsabilità in ambito sanitario

non è sempre possibile la responsabilità oggettiva

danni arrecati dal medico convenzionato a un paziente

Deve escludersi che possa esser chiamata a rispondere, quale responsabile civile, la Asl, in ordine ai danni arrecati dal medico convenzionato a un paziente, non ricorrendo, fra l'azienda sanitaria e il medico convenzionato - che va considerato alla stregua di un libero professionista del tutto autonomo -, né un rapporto di immedesimazione organica, né di ausiliarietà; il medico, infatti, non è dipendente della A.s.l., e tra quest'ultima ed il paziente, diversamente da quanto accade tra il paziente e la casa di cura, non intercorre il cosiddetto contratto di spedalità e non potendosi sostenere che il fatto del sanitario convenzionato con il servizio Sanitario Nazionale sia in qualche modo riferibile all"ASL o che, in ogni caso, venga in essere un contatto sociale fra quest"ultima ed il paziente, con conseguente insorgenza di un rapporto obbligatorio (nella fattispecie prodromica alla pronuncia che segue, la Corte Suprema ha annullato senza rinvio, limitatamente alle statuizioni civili, la sentenza che aveva condannato la Asl, in qualità di responsabile civile, al risarcimento dei danni in conseguenza della ritenuta responsabilità penale di un medico convenzionato condannato per il reato di omicidio colposo: cfr., amplius, capitolo sedicesimo del volume "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012):

"in ordine ai danni arrecati dal medico convenzionato a un paziente, deve escludersi che possa esserne chiamata a rispondere, quale responsabile civile, la Asl. Una responsabilità della Asl, infatti, non può ravvisarsi in base agli art. 1218 e 2043 c.c., visto che la prestazione sanitaria è fornita direttamente dal medico, che è unico debitore del "servizio sanitario", con esclusione di qualunque relazione fra l'azienda sanitaria e il paziente. Né la responsabilità della Asl può essere ipotizzata invocando il disposto degli art. 1228 e 2049 c.c., giacché non ricorre né un rapporto di immedesimazione organica né di ausiliarietà fra l'azienda sanitaria e il medico convenzionato, che va considerato alla stregua di un libero professionista del tutto autonomo, scelto dal paziente in piena libertà . Del resto, la Asl, in concreto, non esercita alcun potere di vigilanza, controllo e direzione sul medico convenzionato, il quale è del tutto libero sia nella predisposizione dell'organizzazione che mette a disposizione del paziente, sia nella scelta delle cure da praticare" (Cass. pen., sez. IV, 11 aprile 2008, n. 36502, R., GDir, 2008, 43, 89; CED, 2008, rv 241955; CP. 2010, 1, 288; Ragiusan, 2008, 295-296, 362; RCP, 2009, 3, 657; DeG, 2008).

 




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