-  Mazzon Riccardo  -  07/12/2015

RESPONSABILITA' MEDICA OGGETTIVA: IL CONTAGIO CON VIRUS HCV TRAMITE TRASFUSIONI DI SANGUE - Riccardo MAZZON

la responsabilità per contagio attraverso trasfusione e' responsabilità oggettiva?

risponde il Ministero della Salute?

l'opinione di Tribunale Salerno, sezione II, n. 1502 del 22 giugno 2010  

Anche il Tribunale di Salerno, col la sentenza in epigrafe, prende posizione circa l'eventuale responsabilità del Ministero della Salute in caso d'avvenuto contagio con virus HCV - cfr., amplius, il volume "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012 -.

L'atto di citazione, che instaurò il giudizio prodromico a tale decisione, riferiva nel senso che segue:

  • l'attrice, al secondo mese di gravidanza, nel corso di accertamenti preparto, effettuava l'esame per la determinazione dell'anticorpo dell'epatite C, l'esame dell'antigene dell'epatite B e l'esame per la ricerca degli anticorpi anti HIV., tutti con esito negativo;
  • al settimo mese di gravidanza, l'attrice veniva ricoverata per contrazioni uterine e dimessa con minaccia di parto pre-termine e con esami ematici che confermavano l'assenza di una epatopatia;
  • alla trentottesima settimana di gravidanza, la predetta veniva ricoverata d'urgenza, ove veniva sottoposta a taglio cesareo con trasfusioni di sangue e plasma derivati;
  • immediatamente dopo il parto, si rendeva necessario effettuare un intervento di isterectomia, con trasfusioni di sangue;
  • indi, la paziente veniva ricoverata in sala rianimazione ove veniva sottoposta a ripetute trasfusioni di sangue;
  • successivamente, a seguito di analisi del sangue, veniva riscontrato che la paziente aveva contratto l'epatite virale HCV post-trasfusionale:

"sussisteva la responsabilità, per comportamento omissivo del Ministero della Sanità e dell'Asl Salerno 1, alla quale apparteneva l'Ospedale Mauro Scarlato di Scafati per inosservanza dei doveri di sorveglianza e vigilanza in materia sanitaria con riferimento alla produzione, commercializzazione, distribuzione e somministrazione dei derivati del sangue, ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2050 ce; tutto ciò premesso M.T. e F.S., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla minore F.C. citavano in giudizio il Ministero della Sanità/Salute e l'ASL Salerno 1 per sentirli condannare, in solido o chi di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in euro 250.000,00 per M.T. ed euro 100.000,00 ciascuno per il coniuge e la minore convivente, vinte le spese con attribuzione al procuratore antistatario" Tribunale Salerno, sez. II, 22/06/2010, n. 1502 - Redazione Giuffrè 2010.

Il Tribunale adito, per quanto qui d'interesse, osservo come la domanda proposta nei confronti del Ministero della Salute andasse qualificata azione risarcitoria ex art. 2043 cc, per avere il Ministero, in violazione del principio del neminem laedere e, quindi, colposamente, omesso di vigilare sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati.

Non poteva configurarsi, infatti, a parere del giudice di prime cure, una responsabilità del convenuto Ministero ai sensi dell'art. 2050 cc, in quanto attività pericolosa non era quella del Ministero - che esercita la vigilanza in materia sanitaria e di uso dei derivati del sangue – ma, piuttosto, quella dei soggetti direttamente coinvolti nella produzione e commercializzazione dei prodotti:

"(cfr Cass. 20 luglio 1993, n. 8069; 27 gennaio 1997, n. 814 e Cassazione civile , sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576: Pur essendo indubbio il connotato della pericolosità insito nella pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, ciò non si traduce nella pericolosità anche della correlata attività di controllo e di vigilanza etti è tenuto il Ministero della salute; ne consegue che la responsabilità di quest'ultimo per i danni conseguenti ad infezione da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per omessa vigilanza da parte dell'Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati, è inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. e non in quella di cui all'art 2050 c.c.)" Tribunale Salerno, sez. II, 22/06/2010, n. 1502 - Redazione Giuffrè 2010

Neppure, sempre a parere del Tribunale, era configurabile una responsabilità del Ministero ai sensi dell'articolo 2049 c.c., in quanto tra gli enti (unità sanitarie locali, ospedali ecc., tutti dotati di autonoma personalità giuridica) che avevano provveduto all'effettiva somministrazione degli emoderivati, nell'ambito del servizio sanitario nazionale ed il Ministero, non sussisteva un rapporto di dipendenza ovvero di committenza che potesse giustificare l'applicazione della disciplina in questione.

Peraltro, la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero della Salute, contrariamente a quanto dedotto dal Ministero medesimo,

"il Ministero convenuto ha evidenziato la vigenza di una disciplina specifica che prevede a carico dello Stato il pagamento di un indennizzo destinato a coprire almeno in parte i danni derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Infatti, la legge n. 210 del 25 febbraio 1992, mod. dalla l. n. 237 del 25 luglio 1997 ha introdotto un sistema di sicurezza sociale con finalità solidaristica (artt. 2 e 32 Cost.) destinato a garantire a coloro che abbiano subito danni nell'esercizio di attività di cura promosse ovvero gestite dallo Stato e necessarie per la tutela della salute pubblica il riconoscimento di un indennizzo pecuniario" Tribunale Salerno, sez. II, 22/06/2010, n. 1502 - Redazione Giuffrè 2010

era comunque ritenuta ammissibile in quanto, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza,

"la tutela indennitaria in questione non preclude l'azione risarcitoria di diritto comune, in quanto il danneggiato non perde il diritto di conseguire il risarcimento del danno integrale quando ne ricorrano i presupposti (Cfr Corte cost. n. 307 del 1990, 118 del 1996, 27 del 1998, 423 del 2000; Cass. n. 13923 del 2000; Cass. 21.2.2003 n. 2645; Cass. 31.5.2005 n. 11609, App. Milano 22 ottobre 1996, in Danno e resp., 1997, 734; Trib. Roma 14 giugno 2001 cit. e 28 novembre 1998)" Tribunale Salerno, sez. II, 22/06/2010, n. 1502 - Redazione Giuffrè 2010.

D'altro canto, la legittimazione passiva del convenuto Ministero, rispetto all'azione risarcitoria intentata, deriva in astratto dalle attribuzioni di legge che affidano al Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute) le competenze in materia di vigilanza sanitaria e di uso dei derivati del sangue autorizzandone l'importazione e l'esportazione; la l. 592/67 (articolo 1) attribuisce al Ministero le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale, alla preparazione dei suoi derivati, e ne esercita la vigilanza, nonché (articolo 21) il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi derivati per uso terapeutico; il d.p.r. n. 1256/1971 contiene norme di dettaglio che confermano nel Ministero la funzione di controllo e vigilanza in materia (artt. 2, 3, 103, 112); la legge n. 519/1973 attribuisce all'Istituto superiore di sanità compiti attivi a tutela della salute pubblica. La legge 23.12.1978 n. 833, che ha istituito il Servizio sanitario Nazionale conserva al Ministero della Sanità, oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (art. 6 lett. b, c), mentre l'art 4, n. 6, conferma che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale; il d. l.n. 443 del 1987 stabilisce la sottoposizione dei medicinali alla c.d. "farmacosorveglianza" da parte del Ministero della Sanità, che può stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio. La legge 4.5.1990, n. 107 contiene la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, ma anche prima della predetta legge, deve ritenersi che sussistesse in materia, sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano da parte del Ministero della sanità. (Cfr Cass. SU. 11.1.2008 n. 581):

"l'omissione da parte del Ministero di attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento attribuisce il potere(tutela della salute pubblica) lo espone a responsabilità extracontrattuale quando, dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico, il quale è strumentale ed accessorio a quel potere, siano derivate violazioni dei diritti soggetti vidi terzi. (Cfr Cass. SU. 11.1.2008 n. 581). Tanto premesso, va ritenuta, quindi, la ammissibilità della domanda risarcitoria indipendentemente dal diritto all'indennizzo previsto dalla legge n.210/ 92, in considerazione della diversa natura dei due emolumenti. Invero la possibilità di cumulare le due diverse forme di tutela si fonda sulla considerazione che la corresponsione dell'indennità non ha funzione risarcitoria, ma puramente assistenziale, costituendo una misura economica solamente aggiuntiva, riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale (cfr. Cass. sez. lav. n. 17047/2003 e Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 584: Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992" Tribunale Salerno, sez. II, 22/06/2010, n. 1502 - Redazione Giuffrè 2010.

Tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato potrà essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo), mentre solo il risarcimento del danno rappresenta la possibilità di ottenere la integrale restituzione compensativa del pregiudizio subito.

Ciò premesso, nel merito il Tribunale ritiene che la domanda proposta nei confronti del Ministero sia fondata e vada accolta; in particolare, alla luce delle esaurienti valutazioni del ctu e della acclarata incompletezza della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso, deve infatti, secondo il giudicante, ritenersi sussistente la responsabilità del Ministero convenuto, ai sensi dell'articolo 2043 c.c.:

"va evidenziato che, sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte, considerato che sul Ministero grava un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati) anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinché venga utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standards di esclusione di rischi, l'accertamento dell'omissione di tali attività e l'esistenza di una patologia da virus Hiv o Hbv o Hcv in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, deve indurre a ritenere che, in assenza di altri fattori alternativi, tate omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell'evento (Cfr Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581)" Tribunale Salerno, sez. II, 22/06/2010, n. 1502 - Redazione Giuffrè 2010.




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