-  Mazzon Riccardo  -  05/01/2014

RESPONSABILITA' DEI DATORI DI LAVORO E DEI COMITTENTI: LA RATIO DELL'ARTICOLO 2049 C.C. - Riccardo MAZZON

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi, nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti – c.d. "occasionalità necessaria" (da intendersi nel senso che l'incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue competenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l'ambito delle proprie mansioni: cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012):

"la responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un rapporto di lavoro ed un collegamento tra fatto dannoso del dipendente stesso e mansioni da questi espletate, senza che sia, all'uopo, richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando sufficiente, viceversa, l'esistenza di un rapporto di cd. "occasionalità necessaria"" (Cass. civ., sez. III, 22 maggio 2001, n. 6970, GCM, 2001, 1030 UA, 2001, 861, conforme Cass. civ., sez. lav., 13 novembre 2001, n. 14096, GCM, 2001, 1915) -,

è questo il caso più eclatante di responsabilità oggettiva presente nel nostro sistema civilistico,

"la responsabilità oggettiva, seppure contemplata con riguardo a varie attività di impresa, non costituisce ancora un principio generale dell'ordinamento, ma è configurabile in ipotesi tassative disciplinate sulla base di specifiche valutazioni del rischio socialmente tollerabile, e perciò non suscettibili di interpretazione analogica" (Trib. Monza, 19 settembre 1996, DInf, 1997, 311),

ove non è consentita alcuna prova liberatoria a favore degli obbligati al risarcimento; la responsabilità dei padroni o committenti è considerata come criterio di allocazione dei rischi, in base al quale i danni cagionati dai dipendenti sono posti a carico dell'impresa come componente dei costi di questa (vengono messi, in particolare, in risalto: a) la tutela dei terzi, perseguita mediante attribuzione di colpa al datore di lavoro; b) un criterio di allocazione del rischio che deve ricadere non sull'inerme risparmiatore ma su chi sceglie il collaboratore-dipendente, se ne avvale, lo organizza, lo controlla):

"l'interpretazione secondo i canoni ordinari della responsabilità indiretta del committente confligge con lo schema che la dottrina predilige in tema di art. 2049 c.c. Si è infatti visto in questa normativa o un'ipotesi di responsabilità oggettiva o di responsabilità vicaria" (Trib. Verona, 6 gennaio 2001, DeF, 2002, 651).

La ratio che sorregge la disposizione di cui all'articolo 2049 del codice civile

"l'art. 2049 c.c., pur disciplinando la responsabilità del committente per danni arrecati dai commessi ai terzi, trova la sua "ratio" nel principio di carattere più generale per cui l'azione compiuta dal commesso nell'esercizio delle sue incombenze è sempre riferibile al committente, il quale di conseguenza ove sia stato danneggiato dal commesso deve, nei rapporti con qualsiasi terzo, imputare il danno a sè stesso, salva la responsabilità del commesso nei suoi confronti" (Cass. civ., sez. III, 14 novembre 1995, n. 11807, GCM, 1995, 11; DResp, 1996, 523),

è da ricercare non solo nel principio "ubi commoda ibi incommoda", cioè nell'esigenza che colui in favore del quale viene svolta un'attività sopporti i rischi inerenti all'esercizio di essa, e quindi risenta anche gli effetti delle eventuali conseguenze dannose,

"in tema di risarcimento del danno da reato, la responsabilità indiretta del committente trova la sua giustificazione nel principio "cuius commoda eius incommoda". Ne consegue che la situazione giuridica in cui viene a trovarsi il committente per effetto della responsabilità prevista dall'art. 2049 c.c. è identica sia nei riguardi del dipendente sia nei riguardi di eventuali coautori del fatto illecito, legati da solidarietà, tra di loro e con il committente, nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria" (Cass. pen., sez. VI, 9 luglio 1992, GP, 1993, II, 240; conforme Cass. pen., sez. VI, 27 aprile 1992,. RP, 1993, 289, conforme, ove il principio dell'"eius commoda eius et incommoda" risponde ad una ricostruzione della responsabilità civile conforme ai principi della redistribuzione del rischio: Pret. Terni 17 luglio 1998, RGU, 1999, 451),

ma anche nella finalità di stimolo al contenimento del rischio (in effetti, la ratio della norma sulla responsabilità dei padroni e dei committenti appare quella di risolvere i problemi relativi al rischio - c.d. rischio di servizio - che inevitabilmente accompagna l'esercizio di ogni attività che presenti un minimo di continuità e che richieda un minimo di organizzazione di uomini e mezzi,

"sicché l'art. 2049 è applicabile anche nei confronti di aziende di erogazione (non aventi fini di lucro) per il fatto illecito commesso da un preposto che svolga attività di volontariato" (Trib. Milano, sez. X, 11 marzo 2006, GM, 2007, 2, 379) -,

ottenibile mediante apparati di controllo e prevenzione, che lo stato si aspetta da padroni e committenti; il criterio di imputazione, dunque, è rigorosamente oggettivo, e conduce all'allocazione del danno per il solo effetto della riconducibilità dello stesso alle mansioni affidate al preposto:

"la "ratio" dell'art. 2049 c.c. consiste non tanto e non solo nel principio "ubi commoda ibi et incommoda"; ciò che la norma intesa anche secondo i canoni dell'analisi economica del diritto, persegue, è l'incentivazione dell'attività di controllo dell'operato svolto dal preposto nei confronti del preponente; il rapporto di strumentalità, infatti, conduce ad una situazione di potenziale pericolo per i terzi, nella misura in cui pone a disposizione del preposto mezzi suscettibili di creare danni; l'esternalizzazione dei rischi che così si verrebbe a provocare è repressa attraverso lo stimolo al contenimento del rischio medesimo, ottenibile mediante apparati di controllo e prevenzione" (Trib. Monza 4 luglio 2000, RCP, 2002, 229).

Opportuno inoltre ricordare, in argomento, come la norma in esame abbia il suo precedente nell'art. 1153 del 1865, che, a sua volta, risale all'art. 1384 del Code Napoléon francese del 1804, il quale fondava la responsabilità nel principio della colpa per la scelta e per la vigilanza del dipendente; questo è forse il motivo per il quale la giurisprudenza ha spesso collegato la responsabilità in esame alla culpa in eligendo, o alla culpa in vigilando, o alla presunzione iuris et de iure di colpa:

"tali riferimenti, comunque, non hanno mai costituito la ratio decidendi, esprimendo soltanto un ossequio formale alla tradizione, con la conseguenza che devono essere considerati, all'interno delle motivazioni delle sentenze, come semplici obiter dicta" Salvi, La responsabilità civile, in Tratt. Iudica, Zatti, Milano, 1998, 1240.

In effetti, il criterio all'uopo predisposto dal legislatore viene generalmente giustificato con la capacità dell'impresa di assorbire i costi e di distribuirli nella collettività; l'imprenditore, infatti, è il soggetto meglio di altri in grado di valutare i rischi connessi alla sua attività, è meglio di altri in grado di prevederli e di controllarli, ma soprattutto è meglio di altri in grado di ripartirli

"secondo la formula della socializzazione del rischio che porta all'assicurazione della responsabilità civile" Trimarchi, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, 155.

  




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