-  Redazione P&D  -  13/11/2014

REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO SOLO SULLA CARTA: ART. 18 DISATTESO - Cass. Lav. sent. 23016/14 - I. FORTINA

- licenziamento illegittimo

- tutela reale ex art. 18 l. 300/1970

- effettiva reintegrazione nei luoghi di lavoro

Con la sentenza in esame la Corte enuncia a chiare lettere cosa deve intendersi per ordine di reintegrazione ex art. 18 l. 300/1970 comminato in seguito a dichiarazione di illegittimità del licenziamento.

Il caso in oggetto prende le mosse da un giudizio instaurato da una società in seguito al richiesto pagamento, da parte dell"INPS, dei contributi previdenziali dovuti in seguito al passaggio in giudicato di una sentenza che dichiarava illegittimi due licenziamenti comminati dalla società medesima con relativo ordine di reintegrazione ai sensi dell"art. 18 l. 300/1970.

Ordine che però, come evidenziato in sentenza, è stato parzialmente disatteso.

Se da un lato la società ricorrente aveva ottemperato alla sanzione comminata provvedendo alla formale reintegrazione dei due lavoratori ed al pagamento delle relative retribuzioni, dall"altro ai lavoratori medesimi era stato inibito l"ingresso ai locali in cui veniva effettivamente svolta l"attività lavorativa.

Interveniva su tale punto la Suprema Corte evidenziando in primis la portata costituzionale del "diritto al lavoro" così come contenuta nell"art. 1 Cost. ed avallata dai successivi articoli 2 e 4.

Ed infatti, se è vero che il lavoratore ha diritto a percepire una retribuzione per la prestazione svolta, è anche vero che lo stesso ha non solo il dovere ma anche il diritto a lavorare, a compiere regolarmente la sua attività lavorativa, in conformità al precetto costituzionale sopra riportato.

Non solo, il "lavoro" in sé considerato riceve tutela anche dal successivo art. 2 Cost. alla stregua di diritto inviolabile in quanto rientrante nel concetto di formazione sociale in cui si sviluppa la personalità dell"individuo, in questo caso, lavoratore.

Attinente al caso di specie è poi il richiamo dell"art. 4 Cost. nel quale si legge che la Repubblica deve promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro.

Effettività che non esiste nel caso in oggetto in quanto l"ordine di reintegrazione è stato solo in parte adempiuto.

Come noto, l"art. 18 l. 300/1970 obbliga il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore illegittimamente licenziato. Tale reintegrazione non interrompe il precedente rapporto di lavoro ma rappresenta una continuazione dello stesso, a piena tutela e garanzia per il lavoratore medesimo.

È però fondamentale che detta reintegrazione sia completa: al lavoratore deve quindi essere consentito l"accesso ai luoghi di lavoro e la concreta possibilità di svolgere effettivamente la propria attività lavorativa.

Non è quindi sufficiente a tal fine una mera reintegrazione o reintegrazione di fatto con i benefici ad essa connessi in quanto il datore di lavoro deve consentire al prestatore di adempiere alle sue mansioni in maniera effettiva.

Non è infatti sufficiente reintegrare il lavoratore solo formalmente e pagare allo stesso la retribuzione ma è necessario consentirgli di svolgere effettivamente la propria attività lavorativa.

La Suprema Corte, quindi, con la sentenza in oggetto conferma il suo orientamento in tal senso ribadendo che l"ordine di reintegrazione effettuato ai sensi dell"art. 18 St. Lav. deve considerarsi come omnicomprensivo e deve essere valutato in tutta la sua pienezza non essendo a tal fine sufficiente una formale reintegrazione proprio in considerazione dell"effettività del concetto di "diritto al lavoro" alla luce dei precetti costituzionali sopra richiamati.




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