-  Rossi Valentina  -  11/06/2013

REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA LEGITTIMA - Cass.7 giugno 2013, n. 14449 – Valentina ROSSI

La S.C. con la sentenza del 7 giugno 2013, n. 14449 ha stabilito che la reintegrazione della quota legittima, qualora ai sensi dell'art. 560 c.c. venga effettuata tramite conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza nell'asse ereditario di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non di valuta, deve essere adeguato al mutato valore – al momento della decisione giudiziale – del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendosi quindi procedere alla relativa rivalutazione. Il suesposto orientamento richiama due precedenti sentenze della Cassazione : Cass. 19-5-2005 n. 10564 e Cass. 19-3-2010 n. 6709.

Analizziamo Il fatto.

L.S.B. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il germano F..L.S. chiedendo dichiararsi che le parti erano eredi, sia per successione testamentaria che legittima, di P.M.A. , deceduta in (omissis) , e che le somme depositate dalla predetta nel libretto di deposito a risparmio acceso presso la Banca .... cointestato alla "de cuius" ed a L.S.F. , appartenevano per metà ciascuno ad entrambi i figli o, comunque, in via subordinata, nella misura di un quarto all'esponente; chiedeva inoltre ordinarsi al convenuto di presentare il rendiconto relativo alle suddette somme a far data dalla istituzione del libretto, condannarsi L.S.F. alla restituzione in proprio favore delle somme dovute, chiedeva dichiararsi che i mobili che si trovavano nell'appartamento di via Tunisi 4 appartenevano per metà ciascuno all'attore ed al convenuto, disponendo la divisione ed attribuendo le relative quote previa redazione di inventario; chiedeva ancora dichiararsi che la presenza di detti mobili nell'appartamento di proprietà di L.S.B. aveva impedito a quest'ultimo di utilizzare l'immobile stesso, e condannarsi il convenuto al rimborso di una somma equivalente al valore di mercato dell'affitto dell'appartamento, a decorrere dalla morte della P. fino a quando i predetti arredi sarebbero rimasti nel suddetto immobile; chiedeva infine dichiararsi che i gioielli relitti dalla "de cuius" appartenevano per metà a ciascuna delle parti, condannando il convenuto a consegnare all'esponente la quota di sua spettanza.
Costituendosi in giudizio F..L.S. contestava le domande attrici e in via riconvenzionale introduceva una domanda di riduzione per lesione della propria legittima, assumendo che il testamento del 4-5-1983 pubblicato il 3-12-1993 con il quale la testatrice aveva disposto dei propri beni era lesivo della quota di riserva a lui spettante, e pertanto chiedeva che ne venisse disposta la reintegrazione; sempre in via riconvenzionale chiedeva ordinarsi all'attore, ove fosse stata accolta la richiesta di rendiconto, anche il rendiconto relativo al libretto presso la Banca .....di cui il fratello B. era cointestatario con la madre, condannandolo alla restituzione delle somme spettanti alla "de cuius" e, quindi, all'eredità, oltre rivalutazione ed interessi; chiedeva inoltre la condanna della controparte al valore venale dei frutti provenienti dai cespiti relitti dal premorto comune genitore che, oggetto della transazione del 28-12-1981, non aveva versato in favore della madre in vita, oltre rivalutazione ed interessi; chiedeva infine la condanna dell'attore al pagamento della sua quota di spese funerarie e dei debiti ereditari pagati dal convenuto con rivalutazione ed interessi.

Il Tribunale adito nel 2000 ,con sentenza , dichiarava che i germani L.S.B. e F..L.S. erano eredi testamentari e legittimi di M.A..P. , dichiarava la mancanza di lesione della quota di legittima spettante al convenuto, includeva nella formazione della massa la metà del totale dei due libretti a risparmio, pari ad Euro 29.404,31, il valore degli arredi in Euro 7.952,59 e quello dei gioielli in Euro 23.857,78, condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 5.164,57 per risarcimento danni comprensivi di rivalutazione ed interessi all'attualità, condannava infine L.S.F. a corrispondere a B..L.S. la somma di Euro 2.554,97 quale quota sui gioielli, lasciando intatta la riserva di legittimario, e rigettava ogni altra domanda riconvenzionale.
Proposta impugnazione da parte di F..L.S. cui resisteva B..L.S. la Corte di Appello di Palermo con sentenza del 2007, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande proposte da quest'ultimo nel giudizio di primo grado e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da L.S.F. , ha ridotto la disposizione testamentaria di cui al testamento olografo di M.A..P. del 4-5-1983 con la quale era stata attribuita a B..L.S. la metà indivisa dell'appartamento sito in (OMISSIS) , mediante attribuzione della quota indivisa dei 218,195 millesimi della metà del suddetto immobile in favore dell'appellante, e per l'effetto ha dichiarato che quest'ultimo era comproprietario del bene in oggetto nei limiti di detta quota.
Per la cassazione di tale sentenza B..L.S. ha proposto un ricorso affidato a cinque motivi illustrato successivamente da una memoria cui F..L.S. ha resistito con controricorso.La Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso ed ha rigettato tutti gli altri motivi,  ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed ha  rinviato la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.




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