-  Bernicchi Francesco Maria  -  02/12/2016

Reato di truffa e legittimazione a querelare quando soggetto passivo è una società di persone - Cass. pen. 50725/16 - F.M. Bernicchi

Diritto penale

Reato di truffa e legittimazione a proporre querela quando soggetto passivo e titolare del bene giuridico protetto possono non coincidere o essere alternativi

Si prende in esame una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sez. II Penale, sentenza 4 ottobre – 29 novembre 2016, n. 50725) relativa al tema del reato di truffa e del soggetto titolare al diritto di querela.

Il fatto, in breve: il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea nel 2015 non convalidava l'arresto facoltativo di F.N. effettuato dalla Polizia Giudiziaria in relazione al reato di truffa aggravata, ordinando l'immediata liberazione dello stesso. Detta decisione si basava sul fatto che nella provvisoria imputazione redatta dal PM si evidenziava il fatto che fossimo di fronte ad una truffa procedibile a querela e che tale condizione di procedibilità mancasse perché quella in atti proveniva da soggetto non legittimato.

Contro tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il P.M. presso il Tribunale di Ivrea, sollevando il seguente motivo di gravame: mancanza e manifesta illogicità della motivazione, dal momento che sebbene la provvisoria imputazione redatta dalla Procura contestasse un"ipotesi di truffa semplice, in realtà gli operanti avevano proceduto all'arresto in relazione ad ipotesi di truffa aggravata ai sensi dei nn. 2 e 7 dell'art. 61 cod.pen. Il Procuratore generale, con nota del 21.7.2016, chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata sia perché la querela deve considerarsi legittimamente proposta dal soggetto che ha direttamente subito il raggiro, sia perché il giudice della convalida non è vincolato dalla qualificazione operata dal PM, dovendo invece valutare direttamente l'operato della PG, ponendosi nell'ottica nella quale questa ha esercitato la sua facoltà di arresto.

 

I giudici di Piazza Cavour considerano il ricorso fondato e meritevole di accoglimento .

Il giudice della convalida, errando sul punto, ha incentrato il proprio ragionamento sulla circostanza che il soggetto che ha sporto la querela (M.D.A.) è un semplice socio della società di persone (la Elettric solution s.a.s.) titolare dell'esercizio commerciale truffato.

Pertanto l'omessa indicazione della qualifica sociale rivestita dal querelante, richiesta dall'art. 337 comma 3, cod.proc.pen., unita al fatto che in atti "titolare" dell'azienda risultava essere la moglie del querelante (A.E.), hanno indotto il GIP ad affermare che il M. fosse privo del potere di rappresentanza della persona offesa titolare del diritto di querela e che l'invalidità di quest'atto compromettesse la procedibilità dei reato.

 

Questo l"iter logico argomentativo che ha portato all"annullamento dell"ordinanza del G.i.p.: "come noto, ai sensi dell'art. 120 cod.pen., la titolarità del diritto di querela compete ad "ogni persona offesa da un reato".

La Suprema Corte, in ripetute circostanze, ha già avuto modo di affermare, in tema di individuazione della persona offesa, cui compete il diritto di querela, che deve intendersi tale il soggetto passivo dei reato, ossia colui che subisce la lesione dell'interesse penalmente protetto.

Possono, pertanto, coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto.

Peraltro, anche le SS.UU. di questa Corte hanno affermato (cfr. S.U. n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975) che nei reati contro il patrimonio il bene giuridico protetto va individuato anche nel possesso inteso come relazione di fatto con la cosa .

Pare dunque evidente che il soggetto che ha proposto la querela, il quale ha esposto di essersi personalmente occupato della transazione commerciale con l'indagato, trovandosi al bancone di vendita al momento del pagamento, debba considerarsi persona offesa e dunque titolare in proprio di un autonomo diritto di querela in quanto responsabile, in quel frangente , delle attività del negozio.

Evidentemente ricorrenti sono poi nel caso di specie gli ulteriori presupposti, previsti dall'art. 381 comma 4 cod.proc.pen. , per legittimare l'arresto facoltativo, e cioè la gravità del fatto ovvero la pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto; invero, come ribadito dal PM ricorrente, oltre alla gravità delle condotte consistenti nel possesso di numerosi assegni di provenienza illecita e nel rilevante danno arrecato alla persona offesa, il Filannino Nicola è soggetto pregiudicato per delitti di carattere specifico, con numerosi precedenti di polizia anch'essi specifici .

Sulla base delle su esposte considerazioni, apparendo legittimo l'arresto operato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara legittimo il provvedimento di arresto.




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