-  Mazzon Riccardo  -  23/02/2015

RAPPRESENTANZA DEL CONDOMINIO: E SE MUTA LA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE? - Riccardo MAZZON

quid juris se muta in corso di causa la persona dell'amministratore?

il mutamento, in corso di causa, della persona dell'amministratore che aveva rilasciato la procura alle liti, incide sul rapporto processuale?

no, il rapporto processuale è in ogni caso riferito, sia dal lato passivo sia da quello attivo, al condominio

Qualora il condominio si sia costituito in giudizio in virtù di mandato - solitamente, conferito anche per il giudizio di appello -, il mutamento, in corso di causa, della persona dell'amministratore che aveva rilasciato la procura alle liti, non incide sul rapporto processuale

"che è in ogni caso riferito, sia dal lato passivo sia da quello attivo, al condominio, quale ente di gestione che opera in rappresentanza e nell'interesse dei condomini" (Cass., sez. II, 20 aprile 2006, n. 9282, GCM, 2006, 4; conforme Cass., sez. III, 16 ottobre 2008, n. 25251, GDir, 2008, 48, 49).

La cessazione della rappresentanza, prevista dall'articolo 299 del codice di procedura civile quale causa d'interruzione del processo, riguarda le ipotesi di rappresentanza legale e non di rappresentanza volontaria e, pertanto, nel giudizio di cui sia parte un condominio edilizio, la morte del suo amministratore, che non ne ha la rappresenta volontaria, non comporta l'interruzione del processo:

"conseguentemente, ove ciò nonostante il processo sia stato dichiarato interrotto, l'atto di riassunzione è ritualmente notificato al condominio presso il procuratore per esso costituito" (Cass., sez. II, 23 dicembre 1987, n. 9628, GCM, 1987, 12; si veda anche, in argomento, il volume "La responsabilità nel condominio dopo la riforma", Riccardo Mazzon, 2013).

 




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