-  Redazione P&D  -  28/03/2016

QUANDO LA COMUNICAZIONE PREVALE SULLA NOTIFICA AI FINI DELLE IMPUGNAZIONI , Cass. Lav. 5003/16 - Ilaria FORTINA

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Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado che avviene in seguito a pronuncia di inammissibilità dell"appello resa ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. deve essere proposto nel termine breve di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell"ordinanza medesima. Comunicazione che deve però contenere il testo intergale di suddetta ordinanza ovvero individuare con certezza il tipo di provvedimento (nella specie inammissibilità resa ai sensi dell"art. 348 bis) facendo in questo modo decorrere i termini suddetti.

La Corte d"Appello di L"Aquila, con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. dichiarava inammissibile l"appello proposto da R.A. ritenendo che lo stesso non avesse una ragionevole probabilità di essere accolto.

In relazione a ciò veniva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, giudizio nel quale resisteva O.L. sollevando, tra le altre, eccezione di tardività del ricorso per cassazione medesimo. Eccezione che veniva immediatamente esaminata ed accolta, risultando superfluo l"esame delle altre questioni dedotte dalle parti.

Vi è subito da precisare come in seguito all"introduzione degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. da parte del D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito in legge 11/08/2012 n. 143, la Corte d"Appello competente può pronunciarsi dichiarando inammissibile l"appello proposto se ritiene che non vi siano ragionevoli probabilità di accoglimento. In ragione di ciò il ricorso per cassazione deve essere proposto avverso la sentenza di primo grado nei termini dettati dall"art. 348 ter in questione.

Ed infatti il terzo comma dell"articolo in commento statuisce che il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti "dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, all"ordinanza che dichiara l"inammissibilità" .

Ebbene, proprio in considerazione del dettato normativo, i termini per impugnare la sentenza di primo grado in seguito a pronuncia di inammissibilità dell"appello resa ai sensi dell"art. 348 bis decorrono dalla comunicazione del provvedimento (ordinanza) in questione ovvero dalla sua notificazione ma solo se questa è anteriore. E ciò, a detta della Corte, al fine di favorire la sollecita formazione del giudicato.

A questo punto l"analisi si sposta sul termine per ricorrere per cassazione: quello lungo decorrente dalla pubblicazione del provvedimento ex art. 327 c.p.c. ovvero quello c.d. breve previsto dall"art. 325 c.p.c.?

A sormontare tale dubbio viene nuovamente in soccorso l"art. 348 ter, norma cardine dell"intera pronuncia in commento.

Precisa infatti la Corte come la disposizione in commento introduca un regime particolare rispetto alla più generale prescrizione contenuta nell"art. 326 c.p.c. .

In questo caso, infatti, il termine per proporre ricorso decorre dalla comunicazione del provvedimento di inammissibilità e non solo dalla notificazione della sentenza. Anzi, in tal caso questa assume valore solo se antecedente alla comunicazione stessa.

Gli ermellini forniscono poi un ulteriore argomento di analisi concernente le comunicazioni di cancelleria.

Per dedurre la tardività della proposizione del ricorso è infatti necessario capire quale sia e quale deve essere il contenuto di dette comunicazioni.

Il riferimento è quindi posto dall"art. 45 delle disp. ctt. cod. proc. civ., così come modificato della legge 179/2012, che prevede come queste debbano contenere il testo integrale del provvedimento comunicato.

L"esame ermeneutico effettuato dalla Suprema Corte, però, non termina qui. L"analisi prosegue con l"art. 133 c.p.c. in quanto, nel disciplinare la comunicazione e la pubblicazione della sentenza, al secondo comma prevede che dette comunicazioni non sono idonee a far decorrere i termini brevi per impugnare ex art. 325.

Tale norma, in sé considerata, sarebbe in chiaro contrasto con la nuova previsione di cui all"art. 348 ter c.p.c. .

Precisa però la Corte come l"art. 133 sia norma di portata generale e pertanto non applicabile nel caso di specie. L"art. 348 ter deve infatti essere considerato come norma speciale che, in base ai principi cardine del diritto, prevale su quella generale.

Rilevano poi i giudici di legittimità come la comunicazione effettuata dalla Corte d"Appello di L"Aquila relativamente all"inammissibilità dell"appello conteneva il testo integrale del provvedimento reso ai sensi dell"art. 348 bis c.p.c., circostanza mai eccepita da parte ricorrente che, del pari, non ha mai opposto la relativa ricezione.

Nel caso di specie, quindi, l"ordinanza di inammissibilità veniva integralmente comunicata via p.e.c. in data 14 ottobre 2013, comunicazione che, in base a quanto sin d"ora detto, era idonea a far decorrere i termini brevi per ricorrere per cassazione avverso la pronuncia di primo grado.

Detta impugnazione, però, veniva inoltrata per la notifica il giorno 15 gennaio 2014, ben oltre i sessanta giorni concessi dalla legge.

Ed è proprio in relazione a tale ultima circostanza che, alla luce del al combinato disposto delle sopra citate norme e dall"analisi ermeneutica effettuata, la Suprema Corte rigettava il ricorso proposto per tardività, senza entrare nel merito delle questioni sottoposte.




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