-  Mazzon Riccardo  -  17/02/2017

Pubblici Ministeri: contestate il dolo eventuale a chi vende droghe, anche leggere! - Riccardo Mazzon

Chi cede "fumo" a bambini od adolescenti, non si è forse chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto che il minore tenti il suicidio – magari anche solo perché scoperto dai genitori - e, ciononostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare – suicidio della vittima minorenne -, non si è forse determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi?

Più di vent"anni or sono, giuridicamente discutendo con alcuni amici P.M., esponevo la tesi secondo cui chi si mettesse alla guida ubriaco o sotto l"effetto di sostanze stupefacenti, accettasse per tal motivo il rischio di provocare eventuali sinistri mortali, invitandoli, in particolari casi, ad ipotizzare il reato di omicidio volontario per dolo eventuale.

L"idea nasceva dalle note pronunce secondo le quali chi vendesse o comunque cedesse una quantità di droga a un tossicomane, poteva rispondere di omicidio volontario per dolo eventuale nel caso il tossicomane decedesse a causa dell'assunzione – anche se autonomamente realizzata - della droga stessa.

La tesi non fu inizialmente accolta con favore, ma il seme non cadde invano se è vero che oggi si possono recuperare pronunce quali, ad esempio, quella dove la sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione del 16 settembre 2015, n. 37606, ritiene il conducente responsabile di omicidio doloso, sostenuto da dolo eventuale, qualora lo stesso, alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza, non si fermi ad un posto di blocco, con conseguente inseguimento da parte degli agenti di polizia, durante il quale il conducente medesimo investa un pedone cagionandone così la morte.

La figura del dolo eventuale, è noto, si individua quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità di un evento più grave, non avrebbe agito diversamente anche se di esso avesse avuto la certezza e dell'evento non voluto ha comunque accettato il rischio che si verificasse: la linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa cosciente è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, mentre nella seconda ipotesi, nonostante l'identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione.

Ciò detto, è ormai cosa nota a chi cede sostanza stupefacente, specie a bambini o adolescenti, anche leggera (hashish o marjuana), che trattasi di sostanze che modificano sensazioni e comportamento: si legge, infatti, nelle comuni enciclopedie che "le droghe sono sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale alterando le percezioni, le emozioni e lo stato di coscienza; inizialmente si fa uso di droghe per i loro effetti piacevoli; questi effetti con il passare del tempo possono diventare sempre più necessari all'individuo per il suo benessere fisico e mentale, così che la ricerca e il consumo della droga diventano una ragione primaria di vita; tale condizione estrema si chiama dipendenza; certe droghe possono produrre effetti tossici acuti come allucinazioni, crisi di panico, febbre elevata e favorire la comparsa di disturbi di natura psichiatrica come manie, depressione e schizofrenia, soprattutto negli adolescenti, che appaiono più sensibili degli adulti a questi effetti".

Inoltre, è ormai cosa nota che chi fuma regolarmente cannabis ha molta più probabilità di utilizzare altre droghe e di tentare il suicidio, rispetto a chi non l"ha mai consumata: si veda, ad esempio, anche lo studio dell"Università del Nuovo Galles del Sud, pubblicato sulla prestigiosa rivista The Lancet Psychiatry, portato avanti su quasi 4mila partecipanti nel corso di anni, studiando la frequenza di consumo ed i danni (si tratta, secondo gli autori dello studio, della dimostrazione più fondata dei danni della marijuana nell"adolescenza).

Orbene, ciò premesso, chi cede "fumo" a bambini od adolescenti, non si è forse chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto che il minore tenti il suicidio – magari anche solo perché scoperto dai genitori - e, ciononostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare – suicidio della vittima minorenne -, non si è forse determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi?




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