Riguardo alla campagna radicale di "informazione e denuncia relativa all'istituto giuridico dell'amministrazione di sostegno: paradossi legislativi, possibili abusi, violazioni di diritti e criticità", si rinviene un'altra proposta meritevole di disamina, inerente la fase successiva all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. La suddetta proposta prevede che: "il decreto di nomina dell'amministratore contenga in modo chiaro tutte le informazioni elencate all'art. 405 della Legge 6/2004. Di questo decreto di producano copie in numero sufficiente, nelle mani dell'amministrato e di un congruo numero di familiari da lui autorizzati, con conferma di avvenuta presa d'atto all'ufficio dello stato civile e successiva annotazione, accanto al nome dell'amministrato, di chi è in possesso delle copie del decreto. Lo stesso avvenga ogni volta che ci siano modifiche al decreto".
In relazione all'attuale impianto dell'amministrazione di sostegno, bisogna interrogarsi sugli effetti che potrebbero conseguire dall'introduzione, nell'ordinamento, della suddetta proposta normativa. Pertanto, è necessario dare seguito ad una breve disamina, dei molteplici aspetti della proposta proveniente dal mondo radicale, fino a prospettare eventuali scenari di applicazione pratica dell'istituto. Quindi, si potrebbero focalizzare i seguenti punti:
In ordine alla suindicata proposta radicale, ed alla sua concreta applicazione nella prassi è doveroso far conseguire delle osservazioni critiche: innanzitutto, risulterebbero, notevolmente, implementati gli adempimenti dovuti in relazione alle annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario; ad oggi, l'ultimo comma dell'art. 405 Cod. Civ., prevede che la Cancelleria del Giudice Tutelare provveda alla comunicazione all'ufficiale dello stato civile solo dei decreti di apertura e di chiusura della procedura di amministrazione di sostegno.
Altresì, è da rilevare che i parenti entro il 4°grado, e gli affini entro il 2°grado, che siano privi dell'autorizzazione, conserverebbero, comunque, il diritto a costituirsi nel pendente procedimento di amministrazione di sostegno, con la possibilità di estrarre copia di tutti gli atti depositati nel fascicolo d'ufficio. Vieppiù da sottolineare che in capo ai suindicati parenti, è fatta salva la legittimazione attiva nell'adire il Giudice Tutelare in caso di contrasto di scelte, o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguimento dell'interesse del beneficiario. Invero, c'è da precisare che in capo ai soggetti di cui all'art. 406 Cod. Civ. sussiste solo una legittimazione processuale straordinaria, che non si esplica nel perseguimento di un proprio interesse, bensì quello in capo all'amministrato (parte necessaria del procedimento).
In merito, all'ineludibile tema delle Spese di Giustizia, di cui al D.P.R. 115/2002, non si comprende su chi vadano ad accollarsi i costi riguardanti di diritti di copia conforme dei decreti ex art. 405 Cod. Civ. ed i costi riguardanti le notifiche ai familiari, per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario.
Se i parenti conservano l'intangibile facoltà di costituirsi nel procedimento aperto di amministrazione di sostegno, a che serve espletare gravose attività per la notifica dei decreti di nomina dell'A.D.S. ?
Senonchè, c'è da osservare che la nomina di un A.D.S. esterno alla cerchia familiare costituisce una scelta residuale, dovuta allorquando il G.T. ravvisi "gravi motivi" di cui all'ultimo comma dell'art. 408 Cod. Civ., per esempio: un'endemica conflittualità intrafamiliare.
Orbene, la genesi di questa proposta proveniente dal mondo radicale pare che nasca dalla sfiducia nei confronti dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, sfiducia le cui ragioni profonde sono meritevoli di approfondimento.
Riguardo al tema della pretesa partecipativa, all'attività gestoria dell'A.D.S., da parte dei familiari dell'amministrato, è da premettere che le disposizioni procedimentali dettate in questa materia, non configurano un contenzioso a parti contrapposte, bensì un modello di procedimento nel quale l'unica parte necessaria è costituita dal beneficiario. In questo senso, pertanto, "le sollecitazioni dei famigliari del beneficiario, le preoccupazioni familiari, gli eventuali conflitti fra aspiranti amministratori restano sullo sfondo: il loro non è un interesse direttamente apprezzato dal legislatore o giuridicamente tutelato in questo ambito, ma è soltanto un interesse strumentale ad offrire una migliore conoscenza al G.T.",, in vista dell'adozione della più adatta misura per perseguire il best interest del beneficiario (cfr. FARLOFI A. - Amministrazione di sostegno e litisconsorzio - Cass. 17032/14, in P&D, 04/08/2014).
Quindi, nella suddetta proposta radicale non si intravede un contributo migliorativo dell'istituto dell'amministrazione di sostegno. Semmai, tale proposta appare come un celato promuovimento di un macchinoso modello di co-gestione del patrimonio dell'amministrato (condiviso fra A.D.S e familiari).