-  Fiorentin Fabio  -  12/03/2008

PROGRESSIVITA' NEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO IN CASO DI CRIMINI SESSUALI- (Trib. Sorv. Torino, ord., 12 marzo 2008, pres. est. Fiorentin).

O R D I N A N Z A

all’udienza del 12 marzo 2008

nel procedimento di sorveglianza relativo alla richiesta di
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
+ DETENZIONE DOMICILIARE

promosso da B. L. D.
nato a il
detenuto Casa Circondariale BIELLA;
in relazione alla pena di cui a: Sent. GIP Trib. Milano 23.09.2005 (n. SIEP 2005/6122 Proc. Rep. Trib. Milano);
difeso da Avv.to – Foro di MILANO;
Visto il parere come da verbale ______del P.G.;
Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

O S S E R V A

1. B. L., condannato alla pena di anni 5 di reclusione per i delitti di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, c.p.) e detenzione di materiale pedopornografico, ha formulato istanza per l’applicazione in via principale dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in via subordinata, della detenzione domiciliare disciplinata dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. Deve preliminarmente essere rilevato che sull’istanza subordinata non vi è luogo a provvedere per intervenuta rinuncia di parte raccolta a verbale.
2. Quanto all’istanza svolta in via principale, il Tribunale non ritiene possa, allo stato, essere accolta. Il tribunale richiama, in via preliminare, l’insegnamento portato secondo il costante orientamento della Suprema Corte, a cui mente non esiste, nel nostro ordinamento giuridico, una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno condannato ma, al contrario, devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente ritenere che la misura alternativa si mostri adeguata in relazione agli obiettivi di rieducazione e di prevenzione propri degli istituti del diritto penitenziario attivati.
La Corte di Cassazione ha inoltre affermato che presupposto essenziale sempre per l’ammissione a forme di esecuzione extramuraria è l'assenza o la ridotta pericolosità sociale del richiedente.
Il Supremo Collegio ha pertanto stabilito che i parametri cui il Tribunale deve fare riferimento per la valutazione di tale presupposto, non sono soltanto l'osservazione intramuraria (per l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47, comma 1, Ord.pen.), o il comportamento serbato dal soggetto in libertà (per l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47, comma 3, Ord.pen.), ma anche quelli normativi indicati dagli artt. 133 e 2O3, c.p. (Cass., 24.3.1994 n. 1423).
Ancor più recentemente si è espressa la giurisprudenza compiendo un ulteriore approfondimento dei profili valutativi inerenti alla concessione delle misure alternative, e dell’affidamento in prova al servizio sociale in particolare, spostando più in avanti il limite di tale giudizio valutativo, che coincide con un esame globale, complessivo della personalità del condannato. 




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